Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERBANIA e la Cooperativa sociale Risorse - 17 luglio 2019
17 luglio 2019
TRIBUNALE DI VERBANIA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e 165 C.P., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 GIUGNO 2004, N. 145 E 186 co. 9 bis C.D.S., LEGGE n. 67/2014
PREMESSO
che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p. come modificato dalla L. 145/04;
che la stessa pena detentiva e pecuniaria prevista dall’art. 186 c.d.s., al di fuori dei casi previsti dall’art. 2 bis, può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n. 274;
alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge n. 67/2014 in tema di “messa alla prova”;
che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sottoscritta con la Cooperativa Sociale Risorse il 16/05/2012, ed attualmente in essere, prevede l'ammissione di n. 1 condannato;
che la Cooperativa Sociale Risorse di Verbania, per far fronte all' aumento delle richieste di svolgimento di lavoro di pubblica utilità presso le sue strutture, ha manifestato l'esigenza di ampliare il numero dei condannati ammessi a tale misura;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Luigi Maria Montefusco Presidente f.f. del Tribunale di Verbania, giusta delega di cui in premessa e la Cooperativa Sociale Risorse di Verbania rappresentata da Zacchera Vittorio nato il 09/11/1959 a Verbania,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
La Cooperativa sociale Risorse di Verbania consente che n. 12 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa, quale numero complessivo annuo, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
La Cooperativa sociale Risorse di Verbania specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del, decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- Raccolta differenziata e trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali, florovivaismo e floricultura effettuati secondo le modalità previste dalla l. 381/81, ovvero con l'inserimento nel proprio organico (in quota non inferiore al 30%) di soggetti svantaggiati la cui condizione è certificata da Servizi della Pubblica Amministrazione.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
La Cooperativa Sociale Risorse nel consentire alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- sig. Crosera Maurizio, nato ad Omegna (VB) il 18/05/1970 e residente a Cesara (VB) via Lavatoio 10, Responsabile per gli Aspetti Sociali.
La Cooperativa Sociale Risorse si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, La Cooperativa Sociale Risorse si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
La Cooperativa Sociale Risorse si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto alla La Cooperativa Sociale Risorse di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico della Cooperativa Sociale Risorse l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Letto, approvato e sottoscritto
Verbania, 17 luglio 2019
Il Presidente
Luigi M. Montefusco
Cooperativa Sociale Risorse
Il Legale Rappresentante
Zacchera Vittorio