Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERBANIA e il Comune di Domodossola - 11 luglio 2019

11 luglio 2019

TRIBUNALE DI VERBANIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTI.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e 165 C.P., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 GIUGNO 2004, N. 145 E 186 co. 9 bis C.D.S., LEGGE n. 67/2014
 

PREMESSO

che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p. come modificato dalla L. 145/04;

che la stessa pena detentiva e pecuniaria prevista dall’art. 186 c.d.s., al di fuori dei casi previsti dall’art. 2 bis, può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna,se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n. 274;

alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge n. 67/2014 in tema di “messa alla prova”

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con decreto 16.07.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che a seguito dei contatti avuti con gli enti pubblici territoriali e le associazioni di assistenza sociale e di volontariato è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte del Comune di Domodossola, ente rientrante tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Luigi Maria Montefusco Presidente del Tribunale di Verbania, giusta delega di cui in premessa e l’Amministrazione Comunale di Domodossola rappresentata dalla Dott.ssa Antonella Salina Dirigente dell’Area Affari Generali – Servizi al Cittadino – Servizi Socio Assistenziali, nata il 19/04/1958 a Domodossola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune di Domodossola consente che n° 40 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa, quale numero complessivo annuo, prestino presso l’associazione A.N.F.F.A.S. VCO di Domodossola, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

 

Il Comune di Domodossola sottoscrive con l’Associazione sopracitata una convenzione nella quale si specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  • Lavoro di pubblica utilità da svolgersi a favore degli utenti presso l’associazione A.N.F.F.A.S. VCO di Domodossola;
  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville, parchi di enti e/o associazioni;

Considerato che l’associazione A.N.F.F.A.S - V.C.O. si è resa disponibile a collaborare con il Comune di Domodossola per progetti di pubblica utilità relativamente alle seguenti attività incentivando e diffondendo tale istituto in quanto:

  • È istruttivo per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un’attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale;
  • Porta una immediata utilità alla collettività,
  • Dimostra come il responsabile del reato sia effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Domodossola nel consentire alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Dirigente dell’Area Affari Generali – Servizi al Cittadino – Servizi Socio Assistenziali, Dott.ssa Antonella Salina
  • Presidente dell’’Associazione A.N.F.F.A.S. VCO, Sig.ra Ottavia Camona

Il Comune di Domodossola si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventi, integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Domodossola si impegna attraverso l’Associazione A.N.F.F.A.S. VCO ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Domodossola attraverso l’Associazione A.N.F.F.A.S. VCO si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Domodossola attraverso l’Associazione A.N.F.F.A.S. VCO di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Associazione A.N.F.F.A.S. VCO l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Tribunale
Luigi Montefusco

Il Comune di Domodossola
il dirigente dei servizi sociali
Antonella Salina