Protocollo d'intesa tra Ministero della giustizia e Consiglio Nazionale Forense su Istituzione di un Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso - 3 luglio 2019

3 luglio 2019

 

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Ministero della giustizia

e

Consiglio Nazionale Forense

“Istituzione di un Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso”

 

VISTO

  • l’art. 35 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
  • la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (di seguito, ordinamento forense), che all’articolo 35, comma 1, lettera a) attribuisce al Consiglio nazionale forense, in via esclusiva, la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale, affidando al medesimo la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
  • l’art. 24 del vigente ordinamento forense, rubricato “L’ordine forense”, ai sensi del quale il Consiglio nazionale e gli ordini forensi circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria, “e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della Giustizia”;
  • l’art. 13-bis del vigente ordinamento forense, rubricato “Equo compenso e clausole vessatorie”, che, nello stabilire la correlazione tra remunerazione della prestazione professionale e quantità e qualità del lavoro svolto, richiama il principio espresso dall’art. 36 della Costituzione;
  • l’art. 19-quaterdecies, commi 2 e 4bis del Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito (con modificazioni) in legge 4 dicembre 2017, n. 172, e modificato dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al richiamato art. 13-bis ordinamento forense, in quanto compatibili, alle altre professioni regolamentate in ordini e collegi professionali.

CONSIDERATO CHE

  • le Parti intendono promuovere la corretta applicazione della normativa vigente in materia di equo compenso, anche attraverso la eventuale istituzione con legge di un’apposita Autorità dotata di poteri sanzionatori e di indagine;
  • le Parti concordano circa l’opportunità di un attento monitoraggio dell’andamento effettivo dei settori di mercato interessati dalla normativa in materia di equo compenso, allo scopo di acquisire una migliore e più capillare conoscenza del fenomeno, anche al fine di formulare eventuali proposte tese ad assicurare effettività al principio dell’equo compenso;
  • che, per le finalità suindicate, appare opportuno procedere in maniera sinergica, attivando forme di collaborazione attiva tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense, organo di rappresentanza istituzionale della prima professione interessata dalle norme de quibus;
  • che il Consiglio Nazionale Forense, con delibera del 20 aprile 2018, ha già istituito un nucleo interno di monitoraggio sulla corretta applicazione dell’equo compenso da parte dei clienti forti e dei parametri da parte dei giudici, avente lo scopo di contribuire, attraverso la raccolta di dati e segnalazioni, alla virtuosa applicazione della normativa in tema di equo compenso;
  • che appare altresì opportuno consentire l’adesione di altri Consigli nazionali di professioni regolamentate che condividano gli obiettivi della presente iniziativa, ove ritenuta di interesse anche per la professione di riferimento.

Tutto quanto sopra visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente Protocollo di intesa, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Istituzione del Nucleo centrale di monitoraggio

  1. È istituito, presso il Ministero della Giustizia, il Nucleo centrale di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso, di seguito denominato «Nucleo centrale di monitoraggio».
  2. Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre rappresentanti del Ministero della giustizia designati dal Ministro, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno in rappresentanza dell’Ufficio libere professioni della Direzione della giustizia civile afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, nonché dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense e da altro Consigliere nazionale. Il Presidente del Consiglio nazionale può conferire delega per la partecipazione ai lavori del Nucleo centrale di monitoraggio.
  3. Il Nucleo centrale di monitoraggio è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario da lui delegato.
  4. Il Ministro può invitare a partecipare ai lavori del Nucleo centrale di monitoraggio rappresentanti di altri Ministeri e di altre Amministrazioni nonché Istituti di ricerca pubblici e privati.

Art. 2

Istituzione della Rete nazionale di Monitoraggio

  1. Il Consiglio Nazionale Forense promuove la costituzione di Nuclei locali di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso ad opera dei Consigli dell’ordine degli avvocati (di seguito, nuclei locali di monitoraggio).
  2. I nuclei locali di monitoraggio costituiti ad opera dei Consigli dell’ordine degli avvocati costituiscono, insieme al Nucleo centrale oggetto del presente protocollo, la Rete nazionale di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso (di seguito, Rete nazionale).
  3. Il Consiglio Nazionale Forense riceve dai Consigli dell’ordine degli avvocati, o dai Nuclei locali di monitoraggio ivi costituiti, segnalazioni relative alla violazione della normativa in materia di equo compenso, e ne investe il Nucleo centrale di monitoraggio per le opportune determinazioni.
  4. I nuclei locali di monitoraggio acquisiscono le convenzioni, i bandi ed ogni altro atto di interesse relativo alla materia dell’equo compenso che trasmettono al Nucleo centrale di monitoraggio con cadenza quadrimestrale con sintetica relazione di accompagnamento ove vengono esplicitati eventuali profili di criticità sull’applicazione della disciplina vigente.
  5. La Rete nazionale supporta i lavori del Nucleo centrale di monitoraggio tramite la rilevazione e la segnalazione di casi di violazione e/o elusione della disciplina dell’equo compenso.

Art. 3

Funzioni del Nucleo centrale di monitoraggio

Il Nucleo centrale di monitoraggio, ferme restando le rispettive competenze delle parti, svolge i seguenti compiti:

  1. monitora il rispetto e l’applicazione della vigente disciplina in materia di equo compenso, anche da parte dell’Autorità giudiziaria, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con privati e pubblica amministrazione;
  2. coordina le attività della Rete nazionale di monitoraggio;
  3. riceve dal Consiglio nazionale forense le segnalazioni relative alla violazione della normativa in tema di equo compenso e tiene una banca dati delle segnalazioni e dei documenti e studi statistici comunque acquisiti sul tema;
  4. può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità eventualmente competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa in tema di equo compenso;
  5. propone iniziative legislative in materia di tutela dell’equo compenso;
  6. può sollecitare i committenti pubblici e privati in capo ai quali siano state rilevate violazioni della normativa in materia di equo compenso ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.

Art.4

Organizzazione

  1. Il Nucleo centrale di monitoraggio si riunisce almeno 3 volte l’anno, tenuto conto anche delle richieste dei singoli componenti.
  2. Il Nucleo centrale di monitoraggio definisce attraverso appositi protocolli d’intesa le modalità di collaborazione o coordinamento delle proprie attività con istituzioni, enti, autorità indipendenti, associazioni e altri organismi che operano nell’ambito dei settori interessati.
  3. Al fine di un preliminare monitoraggio prodromico alla tempestiva formulazione di proposte legislative migliorative della tutela dell’equo compenso, in via straordinaria, il Nucleo Centrale di monitoraggio si riunirà anche al decorrere del termine di sei mesi dal momento della sottoscrizione del presente Protocollo.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

Le attività previste nel presente protocollo sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, 3 luglio 2019

Il Ministero della Giustizia
Il Ministro
Alfonso Bonafede

Il Consiglio Nazionale Forense
Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin