Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VENEZIA e l’Ente CO.GE.S don Lorenzo Milani - 18 giugno 2019 - 9 ottobre 2025 - 18 febbraio 2026

18 febbraio 2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

 

PROT 1926/19

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28.8.2000 numero 274 e 2 del D.M. 26.3.2001 del Ministro della Giustizia, degli artt 168-bis c.p., 464-bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che tale delega è allegata alla presente convenzione;

che l’art. 3 legge 28.04.2014 n. 67 ha introdotto l’art.168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato);

che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti ed organizzazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

che l’ente CO.GE.S don Lorenzo Milani presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del sopra citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014;

Tutto ciò premesso:

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e CO.GE.S don Lorenzo Milani, nella persona del dott. Angelo Benvegnù

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

l’ente consente che i soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di due unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;

Le attività prevedono: e inserimento dati (richiesta conoscenza pacchetto Office) e servizi esterni (consegna/ritiro documenti presso enti pubblici e/o privati) e attività di accompagnamento (solo per chi è in possesso della patente di guida accompagnerà gli utenti presso presidi ospedaliere per visite mediche)

altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

l’ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.ra Pamela Gatto.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i soggetti inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E° fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati e agli ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione presso l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi, qualora disponibili.

Art. 6

i soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate.

  1.  Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena
  • L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o la abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
  • Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate , da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione e all’ Autorità di controllo.
  1. Per i soggetti imputati ammessi alla prova
  • L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima, unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art. 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l’imputato che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
  • Al termine dell’esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato da inviare unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.

Art. 7

qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre, prorogabile tacitamente per anni due, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia, 18 giugno 2019

CO.GE.S don Lorenzo Milani
Sig.ra Pamela Gatto
giusta delega del presidente CO.GE.S don Lorenzo Milani Angelo Benvegnù

Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Laganà

 

Identificativo della convenzione: 17556426

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell’168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l’atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168-bis codice penale;

che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Stefano Manduzio, Presidente Vicario del TRIBUNALE DI VENEZIA giusta delega di cui all’atto in premessa e l’Ente COGES DON LORENZO MILANI Viale San Marco, 172 – 30173 MESTRE (VE) P.IVA e C.F. 02793590270 nella persona del legale rappresentante ANGELO BENVEGNU’ 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente che n. 2 (due) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente ……., dislocate sul territorio come da elenco allegato. L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

  • Supporto logistico
  • Attività di segreteria
  • Pulizie

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 -quinquies del codice di procedura penale.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.

L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna

Art. 6

I referenti indicati all’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Venezia, 09.10.2025

Il legale rappresentante dell’Ente 
Angelo Benvegnù

Il Presidente Vicario del Tribunale
Stefano Manduzio

 

Identificativo della convenzione: 17631968

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;

che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. dell’art. 1 1.27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici nonché presso enti o organizzazioni privati senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale del Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento del lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve al sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n.689;

che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Andrea Fidanzia, Presidente del Tribunale di Venezia giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Ente COGES don Lorenzo Milani nella persona del legale rappresentante Angelo Benvegnù,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente due dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l’attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonchè indirizzare le istanze pendenti presso gli Uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. l, comma 2, del DM 21 luglio 2023 (PORTIERATO, PULIZIE, ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE, SUPPORTO LOGISTICO in CUCINA/MAGAZZINO)

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena -programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita del condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile al sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente. è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia in quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuate tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L’ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

 I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l’eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 5 della convenzione. al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito Internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Venezia, 18.02.2026

Il legale rappresentante dell’Ente 
dott. Angelo Benvegnù

Il Presidente del Tribunale
dott. Andrea Fidanzia