Protocollo operativo tra Tribunale di sorveglianza di Sassari Ufficio di sorveglianza di Nuoro e Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di SASSARI - 8 maggio 2019

8 maggio 2019

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Sassari

Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria
Tribunale di Sorveglianza di Sassari

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NUORO
E
UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI SASSARI


Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari
e
il Direttore dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Sassari, di seguito indicato “UDEPE”

Convenendo che la collaborazione fra gli Uffici possa essere avvantaggiata dalla condivisione di prassi concordate per ciò che attiene al mandato istituzionale dei rispettivi Uffici;

Ritenendo opportuno ottimizzare le risorse disponibili di entrambi gli Uffici;

Dovendo garantire il pieno accesso dei soggetti condannati a fruire dei diritti a loro riconosciuti.

CONCORDANO

di organizzare incontri di approfondimento, anche con la modalità della formazione congiunta, tra gli Uffici EPE, la Magistratura di Sorveglianza e gli incaricati delle cancellerie, per il miglioramento della qualità del lavoro e per la condivisione di buone pratiche

E CONVENGONO QUANTO SEGUE

 Per la collaborazione tra il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, l’UDEPE di Sassari e l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Nuoro

 

  1. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari farà richiesta dell’indagine socio-familiare almeno quattro mesi prima della data fissata per l’udienza.
  2. Gli Uffici EPE si impegnano a far pervenire al Tribunale di Sorveglianza la relazione d’indagine almeno cinque giorni prima dell’udienza, esclusivamente per posta certificata.
  3. Per condanne superiori ai 18 mesi la relazione socio-familiare sarà predisposta nel modello PEA in uso agli Uffici EPE, corredato dalla proposta di Programma di trattamento.
  4. Per le condanne inferiori a 18 mesi, gli Uffici EPE predisporranno, entro quattro mesi dalla richiesta, una relazione semplificata, contenente notizie sintetiche sulla situazione attuale utili per la valutazione della richiesta presentata dai condannati, secondo il modello che si allega alla presente convenzione, corredata dalla proposta del Programma di Trattamento.
  5. Nel programma di trattamento verranno indicate le necessità in merito ad orari e spostamenti (per motivi di salute, lavoro, giustizia, familiari), rilevate durante la fase d’indagine socio-familiare.
  6. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari non richiederà agli Uffici EPE l’indagine socio-familiare nei casi in cui il procedimento di sorveglianza riguardi persona condannata a pena inferiore a sei mesi.
  7. Le richieste di indagine socio-familiare saranno corredate dall’istanza presentata dal condannato e relativa documentazione, con indicazione del recapito telefonico se acquisito.
  8. Le Ordinanze di ammissione all’Affidamento in Prova al Servizio Sociale dovranno contenere la prescrizione di presentarsi presso l’Ufficio EPE entro 10 giorni dalla notifica dell’Ordinanza per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione agli obblighi; sarà indicata l’ubicazione dell’Ufficio competente ed il relativo numero telefonico da contattare:

UDEPE di Sassari, via Giorgio Asproni n. 1 – telefono 079 237052
ULEPE di Nuoro, via Ugo Foscolo n. 11 – telefono 0784 36739

Per la collaborazione tra gli Uffici di Sorveglianza di Sassari e Nuoro, l’UDEPE di Sassari e l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Nuoro:

  1. Se al momento della sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni, l’Ufficio EPE rileva che il domicilio indicato in ordinanza non è corretto, segnala il domicilio esatto nella comunicazione di avvio della misura trasmessa all’Ufficio di Sorveglianza e agli altri uffici interessati.
  2. Gli Uffici EPE rilasceranno deroga temporanea alle prescrizioni dell’affidamento in prova (introdotte dalla legge 21/02/2014 n. 10, nello specifico l'art. 3 comma 1, lettera e) in casi di urgenza, non se dovuti a ritardo immotivato o trascuratezza nella presentazione dell’istanza da parte dell’affidato. La valutazione sarà compiuta sulla base delle informazioni e delle verifiche effettuate dal Funzionario di Servizio Sociale incaricato del procedimento. Le circostanze a monte di tali istanze si individuano in quelle relative a specifiche esigenze di lavoro, giustizia, salute, cambi di domicilio, particolari urgenze familiari quali lutti o ricoveri; il limite temporale per l’urgenza del provvedimento è fissato in 7 giorni; oltre tale tempo di riferimento la richiesta dovrà essere trasmessa al Magistrato di Sorveglianza, almeno 10 giorni prima. Il provvedimento sarà comunicato tempestivamente al Magistrato di Sorveglianza e inserito nello SDI.
  3. Gli Uffici EPE predisporranno le relazioni periodiche in concomitanza alla presentazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte dell’affidato, salvo quelle situazioni in cui si renda necessaria la segnalazione per il negativo andamento della misura o per violazione delle prescrizioni.
  4. Le istanze di deroga o modifica delle prescrizioni dovranno essere presentate dagli affidati almeno dieci giorni prima della data per cui sono richieste; gli Uffici EPE le trasmetteranno con il parere in merito all’opportunità e la valutazione sull’esecuzione della misura fino a quella data.
  5. Le istanze di deroga o modifica delle prescrizioni presentate da detenuti domiciliari e liberi vigilati potranno essere trasmesse dagli Uffici EPE che riferiranno eventuali notizie utili in relazione agli interventi di sostegno attivati sino a quella data.
  6. La convocazione dell’affidato da parte dell’Ufficio di Sorveglianza per violazioni delle prescrizioni su segnalazione delle Forze dell’Ordine, sarà trasmessa all’Ufficio Epe per la comunicazione all’affidato e dovrà essere corredata dalla copia della suddetta segnalazione. L’Ufficio di Sorveglianza trasmetterà all’Ufficio Epe copia del verbale delle dichiarazioni rese dall’affidato.
  7. Le relazioni periodiche e finali sull’esecuzione della detenzione domiciliare concessa ai sensi della L. 199/2010 e successive modifiche, saranno inviate dall’Ufficio EPE solo qualora vi siano elementi significativi da comunicare.
  8. Le richieste di indagine per l’applicazione della misura di sicurezza saranno corredate dalla documentazione processuale (sentenza di condanna o ordinanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza e ogni documento utile all’attivazione dell’indagine). Tali richieste saranno trasmesse all’Ufficio EPE almeno tre mesi prima dell’udienza. Stesso periodo di tempo è concordato con riferimento alle richieste di indagine per la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza.
  9. Nelle relazioni finali saranno indicate, ove esistenti, situazioni di disagio economico ai fini della valutazione della estinzione della pena pecuniaria.


Il presente Protocollo è stipulato per la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato se non interviene recesso di una delle parti.

Sassari, 8 maggio 2019

 
Il Presidente
Del Tribunale di Sorveglianza di Sassari
dott.ssa Ida Soro

Il Direttore dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Sassari
dott. Domenico Arena


Ufficio sorveglianza Nuoro
dott.ssa Adriana Carta