Protocollo operativo tra Tribunale di sorveglianza di PERUGIA e Uffici di esecuzione penale esterna di Terni e Perugia - 2 aprile 2019
2 aprile 2019
PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA E L’UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI PERUGIA
E L’UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI TERNI
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia e
il Direttore dell’Ufficio distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Perugia
e il direttore dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Terni
Vista la L. 354/1975 che impegna i contraenti a garantire il pieno accesso dei soggetti condannati a fruire delle misure alternative alla detenzione ;
Vista la L.67/2014 che attribuisce nuovi e diversi compiti agli Uepe relativi a procedimenti dei Tribunali Ordinari;
Visto il D. Lgs. 123/2018 “Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u) della legge 23 giugno 2017, n. 103”;
Considerato, alla luce di quanto sopra, che si rende necessario ottimizzare le risorse disponibili di entrambi gli Uffici;
Convenendo che la definizione di prassi concordate possa favorire la collaborazione fra gli Uffici;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Fase istruttoria dei procedimenti di Sorveglianza
Indagine socio-familiare per richiedenti misura alternativa
Per condanne a pena detentiva inferiore a mesi 6, ove si tratti di “liberi sospesi”, non verrà richiesta l’indagine socio-familiare agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.
Per l’indagine socio-familiare relativa ai “liberi sospesi” con pena superiore a 6 mesi il Tribunale di Sorveglianza farà richiesta all’UEPE che provvederà ad evadere la richiesta, in linea di massima, entro mesi 4/5. In caso di particolare urgenza che non consenta al Tribunale di rispettare la suddetta tempistica, l’UEPE riscontrerà realizzando e redigendo l’indagine socio-familiare in forma breve sulla base degli interventi possibili in relazione alla tempistica, in ogni caso, non inferiore a 90 giorni.
Le richieste di indagine socio-familiare inviate dal Tribunale di Sorveglianza saranno corredate dell'Istanza di misura alternativa presentata dal condannato; sono necessari, a corredo della richiesta, i recapiti telefonici sia dell’interessato sia del difensore, il domicilio del richiedente (con impegno di comunicazione all’UEPE di ogni eventuale modifica), la copia dell’ordine di esecuzione ed ogni altra documentazione disponibile presentata dal difensore.
Le richieste di indagine dell’Ufficio di Sorveglianza per l’applicazione, trasformazione, revoca delle misure di sicurezza non detentive saranno corredate della documentazione giuridica (sentenza/ordinanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza) e di ogni altra indicazione come sopra. La tempistica necessaria per l’espletamento dell’indagine da parte dell’UEPE è, di regola, prevista in 60 giorni.
Per i condannati in stato detentivo richiedenti misure alternative, verranno richieste contestualmente dal Tribunale le informazioni all’UEPE e all’Istituto penitenziario; se l’osservazione penitenziaria è ancora in corso, l’Uepe riferirà circa la situazione sociale e familiare e sulle prospettive di inserimento esterno nel contesto dell’Equipe, redigendo relazione per l’Istituto e dandone notizia al Tribunale; nel caso in cui l’equipe sia già stata effettuata, l’Uepe provvederà ad assegnare nuovamente l’incarico ed invierà all’Istituto per aggiornare la sintesi e al Tribunale di Sorveglianza per conoscenza una sintetica relazione informativa e di aggiornamento.
Eventuali relazioni pervenute successivamente all’equipe da altri UEPE verranno tempestivamente inoltrate al Tribunale e all’Istituto penitenziario per integrare l’istruttoria.
Ordinanze di applicazione misure alternative art. 47 (Affidamento in prova) e art. 94 (affidamento terapeutico)
Le ordinanze di affidamento art. 47 O.P. e art. 94 d.p.r n. 309/90 sono predisposte dal Tribunale utilizzando per quanto possibile uno schema prescrittivo uniforme, contenente anche la specifica delle modalità di autorizzazione in deroga e dell’ambito autorizzativo assegnato all’UEPE.
Salvo casi particolari, nelle ordinanze per art. 47 O.P. e 94 d.p.r. n. 30/90 sarà previsto che i ricoveri presso strutture ospedaliere e simili così come le necessità sanitarie siano già preventivamente e generalmente autorizzati con l’onere per l’affidato ovvero per la struttura dove è inserito l’affidato in programma della relativa comunicazione alle Autorità preposte al controllo e all’UEPE.
Sottoscrizione dell’affidamento in prova al servizio socia le per i liberi sospesi
Qualora il condannato si presenti oltre il termine di legge dalla notifica dell’ordinanza concessiva della misura alternativa, l’UEPE procederà alla sottoscrizione inviando al TDS e al Magistrato di Sorveglianza, in allegato al verbale di sottoscrizione degli obblighi, la dichiarazione dell’affidato contenente le motivazioni del ritardo.
Le ordinanze di prosecuzione dell’affidamento per sopravvenuto titolo esecutivo così come le ordinanze di ratifica dell’affidamento concesso in via provvisoria non necessitano di verbale di sottoscrizione presso l’UEPE.
Qualora, in fase di sottoscrizione del verbale delle prescrizioni presso l’UEPE, l’affidato riferisca un domicilio diverso da quello indicato nell’ordinanza ma, comunque, nell’ambito della medesima provincia, l’UEPE verifica il caso concreto e, se lo ritiene necessario, sospende la sottoscrizione e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza; altrimenti, l’Uepe procede alla sottoscrizione indicando il nuovo domicilio e lo comunica al Magistrato di Sorveglianza e alle Autorità competenti per il controllo.
Collaborazione tra l’Uffici di Sorveglianza e l’UEPE
Affidati in prova al Servizio Sociale
Le relazioni periodiche, relative all’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. sono predisposte in concomitanza della presentazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte dell’affidato, salvo nelle circostanze in cui si renda necessario segnalare particolari situazioni quali il negativo andamento della misura e/o violazioni delle prescrizioni; si intendono aggiornamenti dell’esecuzione in corso anche le note di inoltro delle istanze presentate dal condannato nelle quali l’uepe riferirà sulla pertinenza delle esigenze rappresentate e sull’andamento della misura.
Le relazioni periodiche relative all’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 DPR 309/90 sono predisposte alla ricezione della relazione da parte del SERD/Comunità competenti, anche in questo caso, in concomitanza della presentazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte dell’affidato, salvo quelle situazioni in cui si renda necessario segnalare il negativo andamento della misura e/o violazioni delle prescrizioni.
Si intendono aggiornamenti dell’esecuzione in corso anche le note di inoltro delle istanze presentate dal condannato, nell’occasione delle quali l’UEPE riferirà al Magistrato sull’andamento della misura.
Nel caso in cui l’affidato presenti apposita istanza, la relazione conclusiva con la valutazione complessiva sull’andamento della misura alternativa conterrà anche indicazioni sulle condizioni economiche del condannato, ai fini della declaratoria di estinzione della pena detentiva e pecuniaria così come previsto dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con modificazioni nella L. 21.02.2006 n.49.
Deroga temporanea e urgente
Come previsto dall’47, co 8 O.P., così come modificato dal D.L. n.146/2013, convertito in Legge n. 10/2014, il quale dispone: “Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al Magistrato di Sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10”, si definiscono come segue i concetti di “deroga temporanea e di urgenza” sulla base dei quali è consentito al direttore dell’UEPE di adottare l’autorizzazione di cui al citato comma 8 dell’art.47 O.P..
Si conviene che debbano intendersi quali deroghe temporanee e urgenti quelle che modificano le prescrizioni in relazione ad una situazione non permanente e ad istanze dell’affidato per le quali tra il momento in cui sopravviene l’effettiva esigenza oggetto di eventuale deroga delle prescrizioni ed il momento dell’effettiva fruizione intercorre un termine uguale o inferiore a 7 giorni (a mero titolo di esempio non esaustivo della casistica, si citano le situazioni che comportino deroghe per documentati motivi di salute - visite mediche, accertamenti diagnostici propri o di familiari di primo grado o del convivente - o per gravi motivi quali un evento familiare di particolare gravità, la partecipazione a processi per i quali sia necessaria la presenza).
Ad eccezione di quanto sopra, si conviene inoltre che per motivi lavoro documentati che richiedano all’affidato di recarsi extra territorio anche con pernottamento fuori dal domicilio indicato in ordinanza ovvero di ampliare l’orario di uscita o rientro dal domicilio per turnazioni periodiche di lavoro, ovvero per recarsi ad udienze per le quali sia prevista la presenza, l’autorizzazione in deroga venga concessa dal direttore UEPE a ciò delegato anche al di fuori dell’urgenza, purché si tratti di deroghe temporanee cioè non permanenti.
Sono analogamente delegate al direttore UEPE le autorizzazioni al cambio di domicilio nell’ambito del territorio provinciale per tutte le tipologie di affidamento, ordinario o terapeutico, anche se non caratterizzate da urgenza comprese quindi le variazioni di domicilio nel caso di cambio di sede per gli affidati art.94 in Comunità, ad eccezione del cambio di sede per il cosiddetto “Reinserimento”.
In caso di concessione dell’autorizzazione in deroga da parte del direttore UEPE così come del diniego, ne verrà data notizia all’Ufficio di Sorveglianza e alle Autorità preposte al controllo.
Tutte le altre richieste di modifica delle prescrizioni dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della loro fruizione all’UEPE (come determinato in ordinanza) che provvederà ad istruirle e a trasmetterle al Magistrato di Sorveglianza prima possibile.
Detenuti domiciliari/Liberi Vigilati
Per ciò che concerne le istanze relative ai detenuti domiciliari nonché ai liberi vigilati, si conviene che esse possano essere trasmesse dall’interessato anche tramite le forze dell’ordine e/o il proprio difensore, e non necessariamente tramite UEPE.
Se si tratta di detenuti domiciliari o di liberi vigilati inseriti in strutture comunitarie, l’istanza potrà essere trasmessa direttamente a cura della struttura comunitaria all’Ufficio di Sorveglianza e alle FF.OO. e per conoscenza all’UEPE.
Si concorda che all’UEPE verrà richiesto un contributo integrativo, se necessario, ai fini della decisione da parte del Magistrato di Sorveglianza.
Il presente Protocollo ha validità di un anno e sarà rinnovato tacitamente salvo integrazioni o modifiche successive. Per quanto non espressamente regolamentato si rinvia alle procedure e alle prassi già in uso nel distretto.
Si concorda inoltre sull’opportunità di incontri periodici con gli Uffici al fine di ottimizzare la collaborazione e condivisione delle buone prassi e il superamento delle criticità operative.
Perugia, 2 aprile 2019
Per Il Tribunale di Sorveglianza
Il Presidente
Per l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Perugia
La dirigente Dott.ssa Laura Borsani
Per l’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna
Il direttore Dott.ssa Silvia Marchetti