Protocollo operativo tra il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di LECCE - 21 marzo 2019

21 marzo 2019

Ministero della Giustizia
Tribunale di Sorveglianza
Dipartimento per Giustizia Minorile e di Comunità Lecce
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Lecce

 

Protocollo operativo tra il Tribunale di sorveglianza di Lecce e  l'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Lecce

Le nuove competenze che le recenti normative hanno attribuito agli U.E.P.E (L.P.U e  Messa alla prova) e i mutamenti a livello europeo, introdotti con le linee di indirizzo in materia di probation adottate dal Consiglio d'Europa spingono a collocarsi nella prospettiva europea, delineata in modo particolare dalla Raccomandazione R (20 l 0)1, recante le Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation.

Considerate le LL.CC. n.0351817-2014 del 16.10.2014 DAP-DGEPE criteri di priorità nell'espletamento dei procedimenti, n.44112 del 15.9.2017 DGMC “la gestione tecnico organizzativa degli uffici di esecuzione penale esterna”, n.3 del 19.01.2017 DGMC “modifiche e integrazioni alla circolare n.3661/6111 DAP del 05.03.2015-Programma di trattamento per richiedenti misure alternative, art.72 c2 lett.C dell’O.P. e sospensione del procedimento in messa alla prova art. 464 Bis c.p.p.,

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce e il Direttore dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Lecce, di seguito  indicato  UDEPE,  ritenendo utile l’adozione di prassi condivise in relazione al mandato istituzionale dei rispettivi uffici, al fine di ottimizzare le risorse esistenti,

CONVENGONO  QUANTO SEGUE

Per la collaborazione tra il Tribunale di Sorveglianza e l’UDEPE:

Fase istruttoria dell’indagine socio-familiare

  1. Per condanne a pena detentiva superiore a 18 mesi il Tribunale di Sorveglianza farà richiesta dell’indagine socio-familiare all’UDEPE quattro mesi prima della data  prevista  per l’udienza corredando la richiesta, della sentenza utile alla comprensione del reato commesso dalla persona condannata se in atti;
  2. L’UDEPE si impegna a far pervenire al Tribunale di Sorveglianza la relazione dieci  giorni prima dell’udienza;
  3. per condanne fino a diciotto mesi l’indagine socio-familiare sarà predisposta in forma breve come da modulistica allegata, corredata della proposta di Programma di trattamento, che sarà evasa entro 60 giorni dalla richiesta del Tribunale di Sorveglianza
  4. Qualora dagli interventi effettuati si verifica che il libero sospeso sia residente/domiciliato in territori di competenza di altri uepe,  l'Udepe ne darà comunicazione  al TDS e invierà all’Uepe competente la richiesta di indagine socio-familiare pervenuta, con allegata, se presente documentazione significativa agli atti;
  5. per i liberi sospesi tossicodipendenti o in detenzione domiciliare provvisoria siano essi residenti presso il territorio di competenza dell’Udepe che provenienti da altri territori, che hanno in corso un programma terapeutico comunitario residenziale, l’Udepe   effettuerà colloqui conoscitivi della persona e riferirà in merito all’andamento del programma terapeutico e alle sue eventuali criticità;
  6. Nel programma di trattamento dei liberi sospesi saranno indicate le reali necessità del condannato relative a comprovate esigenze per motivi di salute, lavoro, giustizia e familiari con orari e necessità di spostamento al fine di essere recepite dal TDS nelle relative prescrizioni;
  7. Nel programma di trattamento dei liberi sospesi tossicodipendenti con programma terapeutico residenziale saranno  indicate le necessità di spostamento per attività inerenti  al  programma terapeutico in corso, al fine di essere recepite dal TDS nelle relative prescrizioni, impegnando la Comunità terapeutica a comunicare l’evento all’Udepe;
  8. qualora nel corso degli interventi di competenza dell’Udepe, emerga da parte del condannato che ha presentato istanza per affidamento ordinario di cui all’art. 47 O.P., una condizione di attuale tossicodipendenza, sarà cura dell’ufficio inviare al TDS, in allegato all’indagine socio-familiare, la documentazione del SERT di competenza, qualora il soggetto sia in carico al servizio specialistico;
  9. il TDS si impegna di inviare all’Udepe, mensilmente, il calendario delle fissazioni di  udienza camerale, al fine di permettere  l’ottimizzazione e programmazione degli interventi di competenza;

Indagini socio-familiari per l’applicazione, trasformazione revoca delle Misure di sicurezza

  • le richieste di indagine dell’Ufficio di Sorveglianza per l’applicazione, trasformazione, revoca delle misure di sicurezza non detentive saranno corredate dalla documentazione giuridica (sentenza/ordinanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza, etc), se presente in atti;
  • l'Ufficio di  Sorveglianza farà richiesta dell’indagine socio-familiare all’UDEPE almeno quattro mesi dalla data prevista per l’udienza, salvo specifiche esigenze.

Fase esecutiva dell’affidamento in prova al servizio sociale

  1. Qualora in fase di colloquio di sottoscrizione del verbale delle prescrizioni presso l’Udepe, il condannato riferisca un domicilio diverso da quello indicato nella relativa prescrizione di cui all’ordinanza concessiva della misura alternativa, si procede alla sottoscrizione, indicando nel verbale di sottoposizione il domicilio indicato dal soggetto, che contestualmente presenterà istanza di cambio di domicilio per la relativa autorizzazione del competente MS;
  2. Qualora il condannato si presenti oltre il termine previsto dalla notifica dell’ordinanza  concessiva della misura alternativa, l’Udepe notizierà il Magistrato di Sorveglianza estensore del provvedimento per le determinazioni di competenza.
  3. Qualora l’affidando si trovi in comprovate condizioni di salute, tali da pregiudicare  la deambulazione, la sottoscrizione del verbale di affidamento potrà avvenire presso il domicilio del medesimo nelle forme stabilite dalla legge.
  4. Qualora il condannato  non si presenti presso l’UDEPE per la sottoscrizione del verbale di affidamento entro due mesi dalla trasmissione da parte del TDS dell’ordinanza  concessiva della misura alternativa, l’Ufficio provvederà a darne comunicazione alle AA.GG . interessate per gli interventi di competenza.

Per la collaborazione tra l’Ufficio di Sorveglianza e l’UDEPE:

Affidati in prova al Servizio Sociale

  1. Le relazioni periodiche, relative all’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. saranno predisposte in concomitanza alla presentazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte dell’affidato, salvo quelle situazioni in cui si renda necessario segnalare  il negativo  andamento della misura e/o violazioni delle prescrizioni;
  2. saranno ritenuti aggiornamenti dell’esecuzione in corso, le note a corredo delle istanze presentate dal condannato;
  3. Le relazioni  periodiche, relative all’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 DPR 309/90 saranno predisposte alla ricezione della relazione da parte del SERD/Comunità competenti, in concomitanza alla presentazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte dell’affidato, salvo quelle situazioni in cui si renda necessario segnalare il negativo andamento della misura e/o violazioni delle prescrizioni.
  4. Le richieste di chiarimenti da parte del Magistrato di Sorveglianza, riferite a fatti rilevanti rispetto alla misura in esecuzione e/o segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine, conterrà l’indicazione degli aspetti d’interesse che l’UDEPE deve rilevare per poter riferire in merito.
  5. La relazione conclusiva con la valutazione complessiva sull’andamento della misura alternativa, conterrà anche indicazioni sulle condizioni economiche del condannato, ai fini della declaratoria di estinzione  della pena  detentiva e pecuniaria (entro i mille euro) così come  previsto dal  D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con modificazioni nella L. 21.02.2006 n.49.

Deroga  temporanea  e urgente

Come previsto dall’47 co 8 O.P., così come modificato dal D.L. n.146/2013, convertito in Legge n. 10/2014, che dispone: “Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal  magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell’ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10;

Si definiscono i concetti di “deroga temporanea e di urgenza” che consentono di adottare l’autorizzazione di cui al comma 8 dell’art.47 O.P.; si conviene che debbano intendersi quali deroghe temporanee quelle che modificano le prescrizioni in relazione ad una singola occasione e per una durata non superiore nel massimo a 5 giorni, che non diano luogo a modifiche sostanziali delle prescrizioni e che attengono a:

  • Esigenze di salute, proprie o dei componenti del nucleo familiare purché conviventi e che richiedano la necessità di recarsi, purché in ambito nazionale, presso ambulatori o strutture sanitarie pubbliche o private in territorio nel quale l'interessato non sia stato già autorizzato a recarsi in sede di concessione della misura o successivamente dal magistrato di sorveglianza nel corsi dell’esecuzione.
  • Esigenze di studio o lavoro di carattere straordinario che richiedano la necessità di recarsi, purché in ambito nazionale, in territorio nel quale l’interessato non sia stato già autorizzato a recarsi in sede di concessione della misura o successivamente dal magistrato di sorveglianza nel corsi dell’esecuzione.
  • Esigenze personali di giustizia che richiedano la necessità di recarsi, purché in ambito nazionale, in territorio nel quale l’interessato non sia stato già autorizzato a recarsi in sede di concessione della misura o successivamente dal magistrato di sorveglianza nel corsi dell’esecuzione.
  • Esigenze legate ad eventi luttuosi che abbiano colpito un familiare, che richiedano la necessità di recarsi, purché in ambito nazionale, in territorio nel quale l’interessato non sia stato già autorizzato a recarsi in sede  di concessione della misura o successivamente dal magistrato di sorveglianza nel  corso dell’esecuzione.
  1. Le medesime devono ritenersi urgenti tutte le volte in cui il lasso di tempo intercorrente tra l’insorgenza della necessità ed il suo soddisfacimento sia inferiore a 5 giorni
  2. in virtù del richiamo operato dall’art.94 D.P.R.309/90 alla disciplina prevista dalla legge 354/75, si concorda sulla estensione della disciplina dettata dal comma 8 dell’art.4 7 O.P. ai soggetti in affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti, con programma terapeutico ambulatoriale.
  3. Tutte le altre richieste di modifica delle prescrizioni dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima dalla loro fruizione all’UDEPE, che  provvederà a trasmetterle al Magistrato di Sorveglianza. Non verranno evase tutte le altre ricevute se presentate all’UDEPE oltre il 10° giorno prima della fruizione.
  4. Le istanze presentate dal condannato tossicodipendente che ha in corso un programma terapeutico residenziale, potranno essere inviate direttamente dalla Comunità Terapeutica al MdS e per conoscenza all’Udepe.

Detenuti domiciliari

  • Per ciò che concerne le istanze relative ai detenuti domiciliari, si conviene che, laddove non siano inserite all’interno di un progetto condiviso con l’utente e, eventualmente, con altri servizi territoriali, esse potranno essere trasmesse dall’interessato autonomamente o tramite le forze dell’ordine. Si concorda che all’UDEPE verrà richiesto un contributo solo laddove ritenuto necessario ai fini della decisione da parte del Magistrato di Sorveglianza.

Gli Uffici concordano inoltre

  • incontri  periodici al  fine  di  ottimizzare la collaborazione e condivisione delle buone prassi;
  • incontri tra i responsabili delle cancellerie dei Magistrati e la responsabile dell’Area II - Misure alternative e sanzioni di comunità – dell’Udepe per la condivisione di buone pratiche operative;
  • momenti di formazione congiunta su specifici argomenti scelti in maniera condivisa da parte della Magistratura di Sorveglianza e dell’Udepe;
  • incontri anche con le FF.OO. circa l’organizzazione  dei controlli nel territorio afferente la provincia d i Lecce;

Si concorda di utilizzare gli indirizzi di posta elettronica ove inviare la corrispondenza:

  • per i l TDS  e MDS: posta.tribsorv.lecce@giustizia.it
  • per  l’UDEPE: segrservsoc.uepe.lecce@giustizia.it

Il presente Protocollo ha valore sperimentale per la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato salvo diverse riformulazioni laddove si ritenesse necessario.


Lecce, 21.03.2019

II Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce
Dott.ssa Silvia Maria Dominioni

Il Direttore dell’UDEPE di Lecce
Dirigente Penitenziario
Dott.ssa Paola Ruggeri


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