Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PORDENONE e il Comune di Sacile - 6 marzo 2017 - 23 aprile 2020 - 8 ottobre 2025

8 ottobre 2025

TRIBUNALE DI PORDENONE

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell’art. 165 C.P.

L’anno 2017 il giorno sei del mese di marzo, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Vicario Dott. Gaetano Appierto, domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

Il Comune di Sacile (Codice Fiscale e P. I.V.A. 80001830936) rappresentato da CERAOLO ROBERTO per la carica presso la residenza Comunale di Sacile, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Sindaco pro-tempore del suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;

Premesso:

Che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Che l’art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che il Comune di Sacile con deliberazione giuntale n. 13 del 20 febbraio 2017 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.

Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Sacile consente che un numero massimo di n. 2 unità contemporanee di condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 165 del Codice Penale, prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività svolgendo anche mansioni pertinenti alla specifica professionalità del condannato, purché coerenti con le funzioni istituzionali del Comune di Sacile e se utili per la collettività.

Il Comune di Sacile specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Sacile dispone che l’attività di coordinamento delle prestazioni dei condannati, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, sia svolta dai titolari di Posizione Organizzativa delle Aree di volta in volta coinvolte o, in caso di impedimento degli stessi, avvalendosi anche dei loro sostituti e collaboratori.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Sacile si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l’attività di inserimento sia che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell’indagato o dell’imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Sacile l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Sacile.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone, 6 marzo 2017

Per il Comune di Sacile
Il Sindaco CERAOLO ROBERTO

Per il Tribunale di Pordenone
IL PRESIDENTE f.f.
dott. Gaetano Appierto

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001,  art. 186 comma 9-bis D.Lgs. 285/92 “Codice della strada”

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 23 del mese di Aprile, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Lanfranco Maria Tenaglia - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

Il Comune di SACILE, (Codice Fiscale e P. I.V.A. 80001830936) rappresentato dal Sindaco Spagnol Carlo per la carica presso la residenza Comunale di Sacile, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Sindaco pro-tempore del suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;

Premesso:

che, a norma dell’art. 186 comma 9bis del Codice della Strada introdotto con Legge 29.07.2010 n.120, il giudice ordinario con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna, può disporre, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, che la pena detentiva e pecuniaria sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 da espletarsi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale;

che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

che l’art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

che, a norma dell’art.224-bis del Codice della Strada introdotto con legge 21.02.2006 n.102, il giudice nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesse con violazione delle norme del C.d.S., può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che il Comune di Sacile con deliberazione di giunta Comunale n. 50 del 09.03.2020, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.

Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Sacile consente che un numero massimo di 3 condannati (accolti contemporaneamente) alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 186, comma 9bis, nonché dell’art. 224bis del Codice della Strada, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Sacile specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni pertinenti all’attività svolta dall’Ente ed alla specifica professionalità del condannato, in conformità al medesimo articolo 1 del D.M. sopraindicato.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Sacile, tramite il Responsabile dell’Area Finanziaria, Tributi, Personale, sentiti i Coordinatori delle Aree interessate all’accoglimento dei soggetti, si riserva di individuare, prima dell’avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Sacile si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l’attività di inserimento sia che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell’indagato o dell’imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Sacile l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Sacile.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone, 23 aprile 2020

Per il Comune di Sacile
Il Sindaco Spagnol Carlo

Per il Tribunale di Pordenone
dott. Lanfranco Maria Tenaglia

 

Identificativo della convenzione: 17557624

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell’art. 165 C.P., art. 186 comma 9bis D.Lgs. 285/92 “Codice della strada”

L’anno 2025 il giorno otto del mese di ottobre, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente della sezione penale dott. Eugenio Pergola- domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

L’Ente denominato COMUNE DI SACILE (Codice Fiscale e P. I.V.A. 80001830936) rappresentato dal Sindaco SPAGNOL CARLO per la carica presso il Comune di Sacile, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Sindaco pro-tempore del Suddetto Ente, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;

Premesso:

Che, a norma dell’art. 186 c.9-bis del Codice Della Strada introdotto con Legge 29.07.2010 n. 120,

il giudice ordinario con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna, può disporre, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, che la pena detentiva e pecuniaria sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 da espletarsi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale;

Che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Che l’art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Che, a norma dell’art. 224-bis del Codice della Strada introdotto con Legge 21.02.2006 n. 102, il giudice nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del C.d.S., può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che il COMUNE DI SACILE con deliberazione giuntale n. 141 del 9 settembre 2025, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.

Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente COMUNE DI SACILE consente che un numero massimo di 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 165 de Codice Penale, presti contemporaneamente presso di sè attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente COMUNE DI SACILE specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Lo svolgimento dell’attività è definito nel dettaglio da apposito “accordo individuale” sottoscritto dal condannato e dal Coordinatore dell’area interessata, utilizzando apposita modulistica messa a disposizione dall’Ente e allegata alla presente Convenzione.

Art. 3

L’Ente COMUNE DI SACILE individua per le prestazioni dei condannati, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il Segretario Generale quale Responsabile dell’Ente, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

L’Ente COMUNE DI SACILE si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente COMUNE DI SACILE si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l’attività di inserimento sia che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell’indagato o dell’imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Sono a carico del Comune di Sacile gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa dei lavoratori ammessi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi anche mediante polizze collettive. La spesa inerente alla copertura assicurativa INAIL è coperta dal fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 312 art. 1 della L. 208/2015.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente di COMUNE DI SACILE.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordedone, 8 ottobre 2025

Per l’Ente COMUNE DI SACILE 
Il Sindaco Spagnol Carlo

Per il Tribunale di Pordenone
Eugenio Pergola