Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TREVISO e il Comune di Conegliano - 24 maggio 2019 - 3 settembre 2026
3 settembre 2026
TRIBUNALE DI TREVISO
COMUNE DI CONEGLIANO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTRIALE 26 MARZO 2001, CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. N. 120/2010
Premesso
che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L. n. 120/2010, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l’Ente Comune di Conegliano, firmatario del presente atto, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo e che con Deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 14 marzo 2019, ha approvato di stipulare la convenzione in questione;
che con determinazione del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative n. 417 del 6 maggio 2019, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato lo schema della presente convenzione;
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto, nella persona del Magistrato dott.Michele Vitale facente funzioni del Presidente del Tribunale di Treviso, avente sede in Treviso via Verdi 18, indirizzo P.E.C.: prot.tribunale.treviso@giustiziacert.it, giusta delega di cui in premessa
e
il Comune di Conegliano, con sede in Conegliano (TV) Piazza Cima n. 8, codice fiscale 82002490264, indirizzo di posta elettronica certificata: pec@comuneconegliano.legalmail.it, nella persona del dott. Gaspare Corocher, domiciliato per la carica in Conegliano, Piazza Cima n. 8, nella sua qualità di Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del decreto sindacale prot. n. 6148/Ufficio Risorse Umane in data 31 gennaio 2019;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente Comune di Conegliano, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell’accettazione formale, consente che n. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, residenti nel Comune di Conegliano, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino, anche in contemporanea, la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro nella manutenzione delle strade
- sistemazione della segnaletica stradale
- interventi di giardinaggio
- interventi a tutela e manutenzione del patrimonio pubblico
- attività di facchinaggio
- interventi di protezione civile (con esclusione della presenza alle sagre popolari)
- interventi inerenti i servizi sociali
- interventi nell’ambito di attività culturali e museali
- attività amministrativa
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA: Ing. Mario Bortolot.
Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE E DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE: Dott. Gaspare Corocher.
Responsabile SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE: Dott. Giovanni Tel.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’Ente Comune di Conegliano di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile presso terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabili di tre anni in tre anni previo accordo di entrambi gli Enti aderenti.
La presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Treviso, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali ed al Comune di Conegliano.
Il presente atto viene stipulato mediante scrittura privata, è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 672, art. 16 dell’Allegato B della Tabella, e verrà registrato “in caso d’uso” ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, poiché rientra negli atti individuati all’art. 4, della parte II della tariffa allegata al citato D.P.R.
Letto, confermato e sottoscritto.
Treviso, 24 maggio 2019
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente facente funzioni del Tribunale di Treviso
Michele Vitale
Per il Comune di Conegliano
Il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria,
dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative
Gaspare Corocher
Identificativo della convenzione: 17663104
Convenzione tra il TRIBUNALE DI TREVISO
e
l'Ente COMUNE CONEGLIANO
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che 1'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
Si stipula
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. DANIELA RONZANI o suo delegato, Presidente del TRIBUNALE DI TREVISO , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente COMUNE CONEGLIANO (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Grazia Reina in qualità di delegato del legale rappresentante
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
1 . Comune conegliano. - piazza giovanni battista cima, 8
- Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
fabio chies
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 1 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Treviso, lì 03/09/2026
Per delega del Legale Rappresentante,
Grazia Reina
II Presidente del TRIBUNALE DI TREVISO,
DANIELA RONZANI o suo delegato