Protocollo d'intesa tra l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Padova, l'Uffico di Sorveglianza di Padova e il Comune di Padova “IL MIO SERVIZIO PER PADOVA” - 22 maggio 2019

22 maggio 2019


PROGETTO SPERIMENTALE DI VOLONTARIATO E UTILITA’ SOCIALE “IL MIO SERVIZIO PER PADOVA”
PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA’ VOLONTARIE E GRATUITE DI SOGGETTI AMMESSI A MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

PROTOCOLLO D’INTESA

tra

COMUNE DI PADOVA, con sede a Padova in Via VIII Febbraio n. 6, codice fiscale 00644060287, rappresentato dal Capo Settore Gabinetto del Sindaco Dott.ssa Fiorita Luciano, autorizzata con deliberazione di Giunta comunale n.117 del 26.2.2019,

e

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA con sede a Padova in Via Tommaseo n. 55 rappresentato dalla Dott.ssa Lara Fortuna, Magistrato di sorveglianza,

e

UFFICIO LOCALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI PADOVA E ROVIGO, con sede a Padova in Viale Navigazione Interna n. 38/A, rappresentato dal Direttore, Dott.ssa Cristina Selmi,

PREMESSO

  • che la legge 26.7.1975 n. 354 recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” prevede misure alternative concesse dal Tribunale di Sorveglianza, quali l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 legge 354/75) e la detenzione domiciliare (art. 47-ter legge 354/75) che consentono al soggetto che ha subìto una condanna di espiare - in tutto o in parte - la pena detentiva presso un domicilio esterno al carcere, nel rispetto di programmi e prescrizioni, così da favorire la rieducazione ed il reinserimento nella vita sociale del condannato, con il supporto e la supervisione dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo (ULEPE), oltre che sotto la vigilanza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza;
  • che con recente circolare del 20.2.2018 il Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova - ha invitato le Direzioni degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna a promuovere iniziative trattamentali in favore dei detenuti domiciliari, tra le quali lo svolgimento di attività di volontariato in un’ottica riparativa e socializzante, anche attraverso appositi protocolli con enti ed associazioni del territorio;
  • che l’art. 1 del decreto-legge 1.10.1996 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28.11.1996 n. 608, prevede che la promozione e l’attivazione di lavori socialmente utili sia di competenza della Giunta degli enti locali;
  • che le attività di pubblica utilità consistono in prestazioni non retribuite a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente protocollo d’intesa è finalizzato a consentire la prestazione attività volontarie e gratuite in favore del Comune di Padova da parte di soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione in carcere, in attuazione del principio espresso dall’art. 15 comma 1 dell’Ordinamento Penitenziario (O.P.), secondo il quale il trattamento del condannato - finalizzato alla sua risocializzazione e rieducazione - é svolto avvalendosi anche della partecipazione a progetti di pubblica utilità. La segnalazione al Comune potrà avvenire anche in fase di indagine per l’eventuale ammissione alle misure alternative.

Articolo 2

I soggetti con l’istanza di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova ex art. 47 O.P., della detenzione domiciliare ex art. 47-ter O.P. possono chiedere di svolgere attività su base volontaria e gratuita in favore del Comune di Padova.

Analoga istanza potrà essere presentata al Magistrato di Sorveglianza anche durante la fase dell’esecuzione della misura alternativa già concessa.

A tal fine l’ULEPE, in fase di inchiesta socio-familiare, verifica la formazione professionale e le attitudini lavorative della persona; accerta inoltre, attraverso gli opportuni contatti con il Comune di Padova (Settore Gabinetto del Sindaco) la tipologia di lavoro di pubblica utilità praticabile, le modalità e gli orari di prestazione compatibili con il rispetto delle esigenze di famiglia, salute, studio e lavoro del condannato.

Articolo 3

Il Tribunale di Sorveglianza, sulla base dei risultati dell’inchiesta socio-familiare e verificata la disponibilità del Comune di Padova, potrà disporre - tra le prescrizioni di cui agli artt. 47 e 47-ter O.P. - la prestazione di attività volontarie e gratuite affidando all’Autorità di Pubblica Sicurezza e all’ULEPE il relativo controllo, favorendo in particolare i soggetti che non svolgano altre attività risocializzanti e rieducative.

Articolo 4

La durata della prestazione volontaria e gratuita individuale dovrà essere prevista per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi.

Analogamente ad altre iniziative di utilità sociale promosse dal Comune di Padova, tali attività - di carattere straordinario e temporaneo - interesseranno "servizi di interesse generale e rivolti alla collettività" (es. supporto uffici amministrativi, digitalizzazione e data entry, manutenzione verde pubblico, manutenzione stradale e segnaletica, pulizia e piccole manutenzioni cimiteri, riordino archivi e magazzini, vigilanza sale espositive, ecc.), da svolgersi nell'ambito del territorio comunale.

L’attività volontaria e gratuita avrà inizio dopo la comunicazione da parte del Comune di Padova all’ULEPE dell’avvenuto adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e alla formazione professionale necessaria alla prestazione dell’attività volontaria e gratuita.

Articolo 5

Il programma individuale dell’attività volontaria e gratuita proposto dall’ULEPE sulla base delle informazioni raccolte e autorizzato dal Tribunale di Sorveglianza, indicherà:

  • il monte ore settimanale raccordato alle specifiche condizioni personali, familiari e sociali del richiedente;
  • il soggetto supervisore del programma;
  • il contesto lavorativo in cui il soggetto sarà inserito;
  • specifiche prescrizioni orarie e di movimento sul territorio in particolare per i soggetti  ammessi alla misura alternativa della detenzione domiciliare, che nel tempo restante sono ristretti presso la privata abitazione.

Articolo 6

Il Comune di Padova dovrà comunicare immediatamente al Magistrato di Sorveglianza e all’ULEPE ogni violazione delle prescrizioni da parte del soggetto ammesso all’attività volontaria e gratuita.

Il Comune potrà revocare la propria disponibilità all’ammissione all’attività volontaria e gratuita qualora il comportamento del soggetto risultasse incompatibile con la prosecuzione della prestazione.

Articolo 7

Il Comune di Padova, per la realizzazione del protocollo:

  • si impegna ad attivare idonee coperture assicurative (responsabilità civile verso terzi, infortuni, ecc.) nonché ad organizzare un corso di  formazione in materia di sicurezza sul lavoro (con rilascio di attestato), nonché - se necessario - le visite mediche di rito;
  • provvederà a mettere a disposizione, se necessario, gli eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità, in relazione al decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • potrà avvalersi, per la realizzazione e il coordinamento dell’iniziativa, anche della collaborazione di soggetti terzi (cooperative e loro consorzi), previa comunicazione all’Ufficio di Sorveglianza di Padova;
  • individua, come ufficio di coordinamento, il Settore Gabinetto del Sindaco.

Articolo 8

Il presente protocollo, attivato in via sperimentale, ha la durata di 2 (due) anni dall’attivazione della prima attività volontaria e gratuita, con possibilità di rinnovo.

Il Comune di Padova, per i soggetti particolarmente meritevoli e che si saranno distinti durante l’attività svolta, potrà valutare - nel corso di validità del protocollo - il rilascio di attestazioni di “particolare meritevolezza”.

Articolo 9

Il presente protocollo sarà inviato per opportuna conoscenza:

  • al Consiglio Superiore della Magistratura,
  • al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova,
  • al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia,
  • ai Direttori della Casa di Reclusione di Padova, della Casa Circondariale di Padova e della Casa Circondariale di Rovigo.

Articolo 10

Il presente protocollo sostituisce il precedente atto sottoscritto in data 14.3.2019.
 

Padova, 22 maggo 2019

Il Comune di Padova
Il Capo Settore Gabinetto del Sindaco
Dott.ssa Fiorita Luciano

p. Ufficio di Sorveglianza di Padova
Il Magistrato di sorveglianza
Dott.ssa Lara Fortuna

p. Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo
Il Direttore
Dott.ssa Cristina Selmi