Convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza - 24 marzo 2016

24 marzo 2016


m_dg   DOG07. 24/03.2016. 0007944. ID

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.) (C.F. 80184430587) - nel seguito indicato come Ministero della Giustizia - rappresentato dal direttore generale dott. Pasquale Liccardo, domiciliato,  ai fini della presente Convenzione, presso il Ministero della Giustizia in Roma, via Crescenzio 17 C;

E

L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"- nel seguito indicata come Università - con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, C.F. n. 80209930587, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Eugenio Gaudio, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata

RILEVATO CHE

- In data 27 Gennaio 2016 e stata stipulata la Convenzione quadro, dal Guardasigilli Andrea Orlando e dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Gaetano  Manfredi,  tesa  ad  avviare  una  sinergia  fra  il mondo  della  Giustizia  e  quello
universitario per la realizzazione di attività di collaborazione che possano favorire l'innovazione organizzativa, la digitalizzazione e una più razionale gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, nonché a dare impulso e supporto a progetti finalizzati a migliorare le condizioni di trattamento e reinserimento sociale dei detenuti;

VISTI

  • I'art. 12, paragrafo 4, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
  • l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990,
  • il decreto legislativo n. 39 del12 febbraio 1993;
  • l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 6 marzo 2001;
  • L’art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 15 giugno 2015;
  • la Sentenza  della  Corte  di Giustizia  CE  del  9  giugno  2009  nella  causa  C-480/06  - Commissione/ Germania;
  • L'Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti in data 10 dicembre 2015 nel medesimo oggetto e contenuto, che la presente convenzione integra nella sezione relativa al Coordinamento di progetto.

 

PREMESSO

  • che, a seguito di recenti incontri di docenti dell'Università e di altri Atenei con il Ministero, l'Università ha evidenziato:
    • che la teoria e 1'attivita processuale registrano ormai da tempo una significativa opera di rivisitazione a seguito delle recenti innovazioni tecnologiche, in particolare con riferimento al processo telematico civile e penale, e che ciò impone un complessivo ripensamento    e adeguamento della propria offerta di formazione accademica, prevedendo corsi di insegnamento che pongano al centro l'utilizzo e la conoscenza degli strumenti tecnologici in uso alia giurisdizione;
    • che appare evidente il complessivo disallineamento tra la formazione assicurata dal mondo universitario ai "futuri" operatori del diritto e la "vita concreta" degli uffici giudiziari;
    • che, ancora, l'utilizzo delle tecnologie impone agli operatori del diritto la necessaria conoscenza della normativa tecnica di riferimento e che, quindi, deve essere garantita una osmosi tra esperti giuridici ed esperti informatici;
    • di avere la necessita, in questo contesto, sia di acquisire conoscenza diretta del mutamento registrato dalle "strutture semantiche" del processo, come innervate dalle tecnologie ICT nella ri-definizione delle competenze investite dall'introduzione del processo telematico, sia di indirizzare la propria proposta formativa al fine di garantire un consapevole utilizzo delle tecnologie ICT;
    • che, inoltre, le aree attualmente presidiate dagli istituti di diritto sostanziale e diritto processuale devono essere criticamente rivisitate quanto, ad esempio, a tecniche di istaurazione del contraddittorio, a computo dei termini processuali ed a modalità di deposito degli atti;
    • che la Direzione Generale peri Sistemi Informativi Automatizzati, nell'ambito delle proprie competenze, ha 1'esigenza di porre in essere interventi di natura organizzativa finalizzati al potenziamento, al miglior utilizzo ed al pieno sfruttamento degli strumenti informatici; chela diffusione e piena attuazione del processo telematico civile e penale costituisce anche il presupposto per incidere significativamente sulla eccessiva durata dei processi;
    • che la diffusione dei sistemi informativi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali ha evidenziato che l'introduzione delle tecnologie informatiche impone un ripensamento complessivo delle attività e delle culture interessate dal governo del processo ed una rimodulazione dei ruoli dei suoi attori (magistrati, personale amministrativo, avvocati, ausiliari, parti);
  • che, a supporto delle attività decisionali interessate dalla diffusione dei sistemi informativi ed al governo del processo, è necessario creare un patrimonio informative affidabile;
  • che, per tale motivo, appare essenziale la costituzione, lo sviluppo ed il mantenimento di un database fondato su un corretto e coerente inserimento dei dati;
  • che, inoltre, è necessario intercettare le criticità presenti nei sistemi informatici in uso alia giustizia e compiere una attenta attività di studio ed analisi delle modifiche evolutive da apportare per favorire il processamento dei dati e garantire maggior efficienza al sistema giudiziario;
  • che in questo contesto assume centralità il ruolo svolto dal personale degli uffici giudiziari istituzionalmente deputato alia gestione ed all'inserimento dei dati nei registri di cancelleria e all'espletamento dei servizi connessi all'esercizio della giurisdizione;
  • che la diffusione dei sistemi informativi (specialmente in ambito penale) esige I' acquisizione non solo di nuove competenze di carattere tecnico-operativo, ma anche di conoscenza delle logiche di funzionamento dei sistemi e delle norme processuali e di diritto sostanziale;
  • che il personale degli uffici giudiziari può arricchire il proprio bagaglio conoscitivo dei sistemi organizzativi e dei sistemi informativi principalmente attraverso il confronto con opera tori e studiosi del diritto;
  • che le recenti esperienze condotte nell'ambito della diffusione del processo civile telematico hanno evidenziato chela mera fornitura di attività di data entry agli uffici none idonea a garantire:
  1. il corretto utilizzo dei registri di cancelleria;
  2. Il trasferimento  di conoscenze diretto ad affrancare l’Amministrazione Giudiziaria dalla inefficiente e costosa necessità di servizi di supporto esterno;
  3. la corretta intercettazione delle esigenze degli uffici giudiziari e delle criticità organizzative;
  • che è comune interesse delle parti favorire la diffusione della conoscenza giuridica applicata attraverso la costituzione dei presupposti per la realizzazione di una banca dati della giurisprudenza non fondata sulla mera diffusione editoriale ma sull'osservazione del complessivo "prodotto giuridico";
  • che, in effetti, solo attraverso la condivisione dei "saperi" e possibile migliorare il livello qualitativo del decidere favorendo processi di nomofilachia e, conseguentemente, la "prevedibilità" della decisione tanto auspicata dagli operatori del diritto, dai cittadini e dalle imprese;
  • che, inoltre, appare innegabile  che 1'osservazione diretta ed il contatto con gli uffici giudiziari da parte di studenti, borsisti di studio, ricercatori e professori universitari non può che favorire il ripensamento dell'offerta di formazione universitaria;
  • che l'adozione di un programma di cooperazione tra il Ministero della Giustizia e l'Università favorisce:
  1. il superamento delle logiche meramente ripetitive proprie della best practice, in favore di azioni volte alia complessiva analisi delle criticità interessate dalla diffusione del valore cognitivo dell'azione realizzata dai vari attori sociali del processo, per il tramite della complessiva riscrittura operata dalle tecnologie ICT;
  2. di ricostruire una dinamica di posizionamento valoriale dell'azione esplicata dai vari attori del processo in aree di intervento rilevanti per il sistema complessivo della giustizia, permettendo la verifica puntuale dell'intelaiatura del formante giudiziario come articolato per  strumenti cognitivi, per infrastrutture informatiche,  per presidi organizzativi, delineando ove possibile, percorsi evolutivi;
  • che l'Università, per sua missione istituzionale, fornisce strumenti e metodi di ricerca e formazione inseriti in contesti organizzativi ad alta valenza professionale, garantendo:
  1. l'effettiva realizzazione dell'attività di ricerca e di formazione;
  2. capacita di gestione dei progetti italiani ed esteri;
  3. team  di  ricerca  in  materia  di  organizzazione  giudiziaria    e  di tecnologie dell'informazione composti di diverse professionalità;
  4. comprovata capacita di progettazione di percorsi formativi;
  5. circolazione e confronto delle esperienze anche in ragione della capacita alia possibilità di costituire reti di atenei da cui attingere docenti e professionalità di monitoraggio  dei processi di attuazione dei progetti;
  •  che l'Università svolge la propria attività prevalentemente nel medesimo territorio degli Uffici giudiziari di Roma presso cui si svolgeranno le attività e che essa è specificatamente interessata a comprendere i flussi procedimentali relativi al territorio presso cui è ubicata

anche al fine di meglio intercettare la domanda formativa;

  • che il solo a poter garantire conoscenza applicata al processo ed esperienza diretta negli uffici giudiziari è  il Ministero della Giustizia;
  • che le esigenze prospettate assumono particolare significate nel contesto  dell'avvio  dei nuovi registri della cognizione Penale e che nell' ambito delle finalità predette è possibile anche offrire adeguato supporto operative agli uffici;


TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO CHE

Art. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

OGGETTO

Obiettivo principale dell'accordo tra Ministero della Giustizia e Università è quello di costituire gruppi di studio misti composti da borsisti  di studio e assegnisti di ricerca, da addestrare sulle tematiche del sistema informative  dell'area penale, affiancati e coordinati da ricercatori e docenti universitari dell'area giuridica e dell'ingegneria informatica e da attori sociali interni al mondo Giustizia (magistrati, personale amministrativo, avvocati): si mira, pertanto, per parte dell'Università, alla definizione di itinerari formativi capaci di veicolare una nuova cultura del processo, come assistita dall'articolazione ICT e, per parte Ministero della Giustizia, al consolidamento di processi operativi centrati sulla qualità, affidabilità, disponibilità e sicurezza del dato processuale.

In  particolare, a mera  esemplificazione delle attività di ricerca e analisi dedotte nella presente Convenzione, si individuano le seguenti aree di intervento congiunto:

  1. analisi della qualità delle informazioni veicolate dal Re.Ge (Registro Generale) al S.I.C.P. (Sistema informativo della cognizione penale) nell'ambito delle attività di migrazione dal prima a al secondo sistema previste presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Roma;
  2. analisi delle criticità derivanti dal disallineamento delle anagrafiche e degli eventi processuali tra i due sistemi e l'individuazione di procedure atte a correggere e/ o gestire tali criticità;
  3. ricognizione delle criticità derivanti dal disallineamento delle anagrafiche e degli eventi processuali tra i due sistemi e tra i dati reali e quelli riportati nei sistemi e l'individuazione di procedure di correzione e/ o di gestione di tali criticità;
  4. analisi delle prassi operative in essere presso gli uffici giudiziari di interesse per la convenzione e la formulazione di nuovi moduli organizzativi compatibili con i recenti sistemi informativi in uso presso il settore penale dei predetti uffici;
  5. ricognizione delle prassi operative degli uffici giudiziari e individuazione di moduli organizzativi compatibili coni nuovi sistemi informativi in uso presso il settore penale dei predetti uffici;
  6. analisi del grado di interoperabilità del sistema S.I.C.P. con i sistemi applicativi della fase dell'esecuzione della pena e del casellario e individuazione:
  • degli interventi di natura informatica (sviluppo di nuove funzionalità o manutenzione evolutiva dei moduli esistenti) necessari ad una maggiore integrazione
  • di prassi operative atte a consentire, nella fase evolutiva dei sistemi, una piena e migliore operatività  dell'ufficio;
  1. verifica del grado di interoperabilità del sistema S.I.C.P. con i sistemi applicativi della fase dell'esecuzione della pena e del casellario e individuazione:
  • degli interventi necessari ad una maggiore integrazione
  • di  prassi  operative  dirette  a  consentire  nella  fase  evolutiva  dei  sistemi  l'operativita dell'ufficio;
  1. analisi dei sistemi documentali in uso presso gli uffici e delle relative potenzialità;
  2. monitoraggio e analisi delle prestazioni, dell'affidabilità, disponibilità e scalabilità del sistema informativo in uso, con particolare riferimento alle principali funzionalità utilizzate, in relazione ai singoli contesti interessati dal loro funzionamento, con particolare riguardo alle relazioni Procura- G.i.p. / Procura- Tribunale;
  3. analisi delle attività necessarie allo sviluppo di una banca dati della giurisprudenza di merito degli uffici attraverso l'individuazione delle pronunce e dei provvedimenti maggiormente significativi e l'eventuale classificazione per "macro voci";
  4. analisi dei processi decisionali finalizzata all'individuazione delle linee di sviluppo strategico dei sistemi informativi;
  5. scambio di conoscenze tra l'ufficio giudiziario e l'università in ordine:
  • al funzionamento degli applicativi;
  • alla corretta individuazione del dato da inserire nei sistemi con particolare riferimento alia qualificazione giuridica del fatto ed all'individuazione delle norme coinvolte nei singoli procedimenti;
  1. sviluppo di specifiche attività di ricerca finalizzate ed individuare le criticità organizzative e normative ed a creare una nuova categoria di professionisti consapevole delle potenzialità tecnologiche oggi espresse dal sistema giustizia.

Art. 3

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA E DURATA DELLA CONVENZIONE

Le parti si impegnano a realizzare le attività oggetto della presente Convenzione nel termine massimo di mesi 18 mesi dalla data di stipula della presente. La Convenzione avrà efficacia, fatte salve le previsioni del successivo art. 8, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici derivanti dalla realizzazione  delle attività.

Art. 4

OBBLIGHI A CARICO  DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Nell' ambito degli obbiettivi della presente convenzione il Ministero della Giustizia si impegna a garantire:

  • sessioni informative con riferimento alle seguenti aree di interesse: struttura e funzionamento dei sistemi informativi in uso, analisi dei processi di individuazione dei requisiti funzionali;
  • la consegna della seguente documentazione:
  • report gestionali operati negli uffici;
  • analisi funzionali dei requisiti,
  • mappatura delle criticità registrate dagli uffici;
  • report delle attività di analisi operate dai tecnici della DGSIA;
  • report  degli  interventi  realizzati, con dimensionamento  specifico e analisi dell'operatività;
  • progettazione preliminare del processo penale telematico;
  • relazioni e materiali di studio.


Art. 5

OBBLIGHI  A CARICO  DELL'UNIVERSITÀ

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in qualità di beneficiaria, attraverso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF) ed il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" (DIAG), si obbliga a:

  1. assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del Progetto un idoneo raccordo con il Ministero della Giustizia, affinché le attività realizzate concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del progetto;
  2. dare piena attuazione al progetto nel rispetto della tempistica prevista;
  3. tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle attività;
  4. predisporre un fascicolo di progetto contenente tutta la documentazione relativa al progetto e alla realizzazione delle attività (incarichi, procedure di selezione svolte, documentazione amministrativo contabile giustificativa di spesa);
  5. garantire che le spese dichiarate siano reali, corrette ed effettivamente sostenute e che i prodotti e i servizi siano stati forniti conformemente al Piano di progetto;
  6. inoltrare, con cadenza bimestrale, al Ministero le fatture con allegato un prospetto di rendicontazione e la documentazione giustificativa delle spese sostenute nel periodo di riferimento e una relazione sulle attività svolte;
  7. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendone informato il Ministero, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile e penale o amministrativo che dovessero interessare gli interventi finanziati, oggetto della presente convenzione;
  8. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, in analogia a quanto previsto all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Art. 6

ONERI ECONOMICI

Per il perseguimento dei fini della presente convenzione il Ministero della giustizia si impegna a corrispondere in forza dei parametri sotto indicati, la somma complessiva di € 316.800,00 di cui:

€ 242.400,00 per oneri derivanti dal conferimento di borse di studio (a laureati magistrali o triennali) la cui mensilità per singola borsa di studio varia complessivamente da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 1.500,00 mensili, secondo le specificazioni dei bandi emanati dal Centro di Spesa;

€ 68.640,00 per il conferimento di tre assegni di ricerca di cui uno cofinanziato;

€ 5.760,00 per spese generali di amministrazione del presente Accordo

Nessun'altra somma potrà essere richiesta a qualunque titolo, seppur attinente ad attivita svolte nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 7

ALTRI OBBLIGHI IN CAPO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia si obbliga a:

  1. garantire che l'Università  riceva  tutte le informazioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
  2. informare tempestivamente l'Università in merito a eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività previste nel Piano di progetto che possano avere ripercussioni sulle azioni gestite dalla stessa.

Art. 8

COMITATO DI  COORDINAMENTO E PIANO DI PROGETTO

È istituito il Comitato di coordinamento composto da:

  1. il Direttore generale dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia o suo delegato;
  2. il Presidente della Corte di appello di Roma o suo delegato;
  3. il Procuratore Generale della Repubblica presso Corte di appello di Roma o suo delegato;
  4. il Presidente del Tribunale di Roma o suo delegato;
  5. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma o suo delegato;
  6. due rappresentanti  nominati  dal  Rettore  dell'Università  degli Studi di Roma  "La Sapienza".

II Comitato di coordinamento si riunirà con periodicità almeno bimestrale. Sono compiti del Comitato:

  1. la predisposizione del Piano di progetto nel quale devono essere indicati:
    • gli obiettivi specifici da perseguire;
    • le azioni e le attività da mettere in atto per il perseguimento degli obiettivi;
    • le risorse da impiegare;  
    • i risultati attesi;                 
    • gli indicatori per la misurazione dei risultati;
  2. il monitoraggio delle attività;
  3. l’eventuale modifica e adeguamento del Piano;
  4. le verifiche periodiche e la verifica finale.

 Art. 9

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

II Ministero della Giustizia provvederà al pagamento anticipato di meta della somma totale necessaria ad iniziare le procedure di reclutamento dei giovani ricercatori. Dopo i primi due bimestri, il Ministero provvederà al pagamento anticipato, sempre con cadenza bimestrale, in quota rispetto alia somma rimanente da erogare.

L'Università elaborerà, con cadenza bimestrale, un prospetto riepilogativo delle attività espletate e degli oneri economici sostenuti.

AI termine di ogni bimestre il Comitato di coordinamento esprimerà la valutazione delle attività svolte nei periodo precedente esprimendo il nulla osta all'anticipazione della quota relativa ai bimestre successivo.
È fatta salva la facoltà del Ministero della Giustizia, a seguito delle valutazioni che saranno effettuate dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 8, di richiedere all'Università, in caso di eventuali economie da essa realizzate rispetto alle risorse erogate dal Ministero, la restituzione  delle  risorse  erogate  per  importi  corrispondenti a quelli delle  economie realizzate.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dal Ministero della Giustizia mediante accredito sui C/C unico Banca d'Italia 37162 con causale "unita economica 308" per il Centro di Spesa DIGEF e sui C/ C unico Banca d'Italia 37162 con causale "unita economica 009" per il Centro di Spesa DIAG. Le coordinate bancarie saranno appositamente indicate da ciascun Centro di Spesa, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e dedicato ai pagamenti oggetto della presente convenzione.

Ciascun Centro di spesa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente nota all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di pagamento di cui al capoverso precedente, che dovranno comunque avvenire, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente avvalendosi di conti correnti bancari o della Società Paste  Italiane S.p.A, ovvero di altro mezzo di pagamento, purché idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, e comunicando preventivamente le generalità e il codice fiscale delle persone abilitate ad accedere ad esso. In difetto di tale comunicazione, la Università sarà soggetta alle sanzioni di cui all'art. 6, comma 4 della L.  136/2010 e s.m.i., non potrà sollevare alcuna eccezione ed esonera fin d'ora 1'Amministrazione ministeriale da ogni responsabilità per i pagamenti già emessi ed addebitati al proprio conto.

Art. 10

UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI DI PROGETTI, STUDI E RICERCHE

Le Parti convengono che il  regime e l'utilizzazione di particolari prodotti scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa hanno carattere riservato e possono essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora Università e Ministero intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, sono tenuti a concordare, tramite il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 8, i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, a citare l'intesa nell'ambito
della quale e stato svolto il lavoro di ricerca. È  consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare,

esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data-base e ogni altro prodotto d'ingegno, risultanti dal lavoro di ricerca comune, appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo­ creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto 1'attivita di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alia quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni e oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni sono subordinate all'espletamento di tutte
le procedure atte alia protezione brevettuale dei risultati.

Art. 11

RISERVATEZZA DEI DATI

Le notizie e i dati relativi alle strutture ed alle attività dell'Amministrazione, venuti a conoscenza in relazione all'esecuzione delle attività della presente Convenzione, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati dalle parti e di chiunque collabori con loro, per fini diversi da quelli contemplati nella presente scrittura. Restano salve e si intendono qui richiamate, le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452, nonché le disposizioni normative in materia di segreto d'ufficio. Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal d. lgs. n. 196 del2003 in materia di riservatezza.

Si impegnano, inoltre, a prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del predetto decreto legislativo.

Art.12

REQUISITI PERSONALI DEI SOGGETTI COINVOLTI

L'Università si impegna a dare preventiva comunicazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto ed a fornire tutte le informazioni necessarie a verificare che possiedano requisiti di correttezza ed onorabilità.

II Ministero si riserva in ogni momento di inibire 1'accesso agli uffici giudiziari a tutti i soggetti interessati dal progetto ed a richiedere la loro sostituzione.

Art.13

RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Ministero della Giustizia e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in merito alia interpretazione e/ o esecuzione e/ o revoca della presente Convenzione, sarà adito esclusivamente il giudice ordinario.
 
In deroga agli artt. 56 e 57 del D.M. 28.10.1985, e espressamente escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Il Foro territoriale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Art.14

RECESSIONE DALL'ACCORDO

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 1 mese. Tale preavviso dovrà essere notificato alia controparte con lettera raccomandata A.R.

Art.15

TERMINE E VINCOLI PER LE PARTI

La presente Convenzione ha efficacia (salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi) fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione del Progetto che avrà durata di mesi 18 dalla data di stipula della presente. La convenzione è prorogabile d’intesa tra le parti.

La presente convenzione costituisce atto di ricognizione integrativa e sostituisce 1'Accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti in data 10 dicembre 2015.

 

Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Il Direttore  Generale
Dott. Pasquale  Liccardo

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
II Rettore pro tempore
Prof. Eugenio Gaudi