Protocollo d’intesa tra la Casa di reclusione di Aversa e Centro Nazionale Sportivo Fiamma - 16 novembre 2018

16 novembre 2018

Protocollo d’intesa
tra
Ministero della Giustizia, Casa di Reclusione “Filippo Saporito”
e
Centro Nazionale Sportivo Fiamma comitato regione Campania

  • Il Ministero della Giustizia, Casa di Reclusione “Filippo Saporito”, rappresentato dal Direttore Dott.ssa Carlotta Giaquinto
  • Centro Nazionale Sportivo Fiamma Comitato Regionale Campania, rappresentato dal Presidente Antonio Arzillo

VISTI

  • l’art. 27 della Costituzione Italiana, che al 3° comma prevede che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
  • gli articoli 15 e 27 della L. 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, che prevedono che il trattamento dei soggetti in esecuzione pena venga svolto principalmente avvalendosi dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, agevolando i contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia e, inoltre, che all’interno dei singoli istituti penitenziari debbano essere favorite ed organizzate attività culturali, sportive e ricreative ed ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti nel quadro del trattamento rieducativo;
  • l’art. 17 della citata Legge n. 354/1975, ai sensi del quale la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa;
  • l’art. 21 comma 4ter della citata Legge n. 354/1975, introdotto dalla legge n. 94 del 9 agosto 2013, ai sensi del quale i soggetti sottoposti a lavoro all’esterno possono prestare attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni, le Aziende sanitarie locali, o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
  • lo Statuto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre;
  • lo Statuto del Centro Nazionale Sportivo Fiamma;
  • Il decreto n. 559/C 15693/12000 A 82 del Ministero degli Interni che riconosce il Centro Fiamma come Ente Assistenziale Nazionale;
  • la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di Napoli Nord e il Centro Nazionale Sportivo Fiamma - 3 ottobre 2017;
  • le delibere C.N. n° 27 del 24.06.76 e n° 1031 del 3.02.05 con le quali il CONI, in passato riconosceva il Comitato Regione Centro Nazionale Sportivo Fiamma quale Ente di Promozione Sportiva;
  • Il decreto n. 103 del 16.02.18 che riconosce il Centro Fiamma come Ente di Promozione Sportiva per l’attività ludico - motoria con dimensione regionale;
  • Il decreto n. 470 del 09.11.2015 che riconosce il Centro Fiamma come Associazione di Promozione Sociale;

RICHIAMATI

  • la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre del 2000;
  • la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Educazione e la Formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011;
  • la Risoluzione del Parlamento Europeo 15 dicembre 2011 n. 2897, con la quale il Parlamento europeo ha sollecitato gli Stati membri ad adottare urgenti misure per garantire che siano rispettati e tutelati i diritti fondamentali dei detenuti, in particolare i diritti delle persone vulnerabili;

PREMESSO

  • che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) - nel quadro di un impegno volto a migliorare le condizioni di vita della popolazione detenuta, considera l’attività sportiva in carcere elemento essenziale del trattamento dei detenuti;
  • che il Centro Nazionale Sportivo Fiamma (CNS Fiamma) intende collaborare alla realizzazione di specifiche attività ludico/sportive e formativo/educative come strumento di riabilitazione dei detenuti;
  • che la Casa di Reclusione “Filippo Saporito” e il Centro Nazionale Sportivo Fiamma concordano sulla necessità di realizzare specifici programmi di attività sportive basate sui valori di lealtà, solidarietà, osservanza delle regole, socializzazione, sostegno reciproco, rispetto dell’avversario che costituiscono i principale obiettivi perseguiti nelle diverse discipline sportive praticate dall’ Ente;
  • che il presente Protocollo è diretto non solo al miglioramento della condizione psico-fisica dei detenuti attraverso l’integrazione ed il riconoscimento delle diversità culturali nonché dei rapporti tra operatori penitenziari e detenuti, ma anche a valorizzare il dettato Costituzionale nella parte relativa alla funzione rieducativa della pena, tenuto conto dei valori di condivisione, appartenenza e rispetto;
  • che le parti concordano sulla necessità di promuovere il reinserimento delle persone detenute, organizzando delle attività laboratoriali che consentano di offrire ai detenuti opportunità di lavoro anche al di fuori del carcere;

CONSIDERATO

  • che la piena realizzazione del dettato Costituzionale e dei principi contenuti nell’Ordinamento penitenziario rendono necessaria la stipula di intese inter-istituzionali atte a favorire percorsi di collaborazione e di messa in rete delle risorse, per meglio garantire i diritti delle persone ristrette negli istituti penitenziari;
  • che nel quadro degli scopi previsti dalle leggi in materia di Ordinamento Penitenziario, il Ministero della Giustizia, attraverso il DAP promuove le collaborazioni con le componenti pubbliche, private e del privato sociale più qualificate, al fine di dare concreta attuazione al mandato di cui all’art.27 della Costituzione;
  • che il CNS Fiamma vanta una consolidata esperienza in ambito di reinserimento sociale dei detenuti siano essi adulti o minori offrendo la possibilità, presso le proprie sedi, costituenti beni confiscati alla criminalità organizzata, di svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità mediante attività gratuite a favore della collettività costituendo così una delle possibili modalità in cui si estrinseca la finalità riparativa della pena;
  • che il DAP promuove interventi trattamentali finalizzati al reinserimento sociale della popolazione in esecuzione di pena, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative volte a favorire la promozione umana e culturale dei soggetti reclusi;
  • che le attività culturali, ricreative e sportive sono inserite dalla legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario tra i principali elementi del trattamento (art. 15) assieme ad istruzione, lavoro, religione, contatti con il mondo esterno e con i familiari;
  • che la pratica sportiva all’interno degli istituti penitenziari svolge un significativo ruolo volto a promuovere la valorizzazione della corporeità e l’abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione, favorendo al tempo stesso forme di aggregazione sociale e di positivi modelli relazionali di sostegno ad un futuro percorso di reinserimento.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

  1. La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

  1. Il CNS Fiamma e la Casa di Reclusione “Filippo Saporito” si impegnano a collaborare per attivare nelle strutture penitenziarie programmi di attività ludico/sportive e formativo/educative di promozione sociale mirate al coinvolgimento della popolazione detenuta;
  2. La programmazione e la realizzazione operativa delle varie attività oggetto del presente Protocollo d’intesa, saranno concordate successivamente con singoli programmi tra le parti in relazione alla situazione strutturale e all’organizzazione interna dell’Istituto Penitenziario, delle caratteristiche dell’Ente Fiamma, nonché alle condizioni giuridiche dei singoli soggetti ristretti;
  3. Le parti concordano di verificare l’avanzamento del progetto tramite la predisposizione di un monitoraggio periodico, che tenga conto delle relazioni delle figure professionali coinvolte;
  4. La responsabilità tecnica del progetto è di competenza del C.N.S. Fiamma, mentre quella riferita ai singoli detenuti è di esclusiva competenza dell’Istituto Penitenziario.

Articolo 3

  1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo, l’istituto penitenziario si impegna:
    1. a garantire l’agibilità e la disponibilità degli ambienti e degli spazi da destinare alle attività programmate;
    2. a favorire l’istruttoria per il rilascio di autorizzazioni ex. artt. 17 e 78 dell’Ordinamento Penitenziario per l’accesso all’Istituto Penitenziario dei referenti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma e per le attività programmate.

Articolo 4

  1. Il CNS Fiamma si impegna a:
    1. collaborare per l’elaborazione ed attuazione di un programma ludico/sportivo annuale rivolto alla popolazione detenuta, comprendente attività sportive sia agonistiche che ludiche e formative;
    2. collaborare per l’elaborazione di un programma formativo/educativo corrispondente alle esigenze della popolazione carceraria;
    3. collaborare per attività di promozione sociale e culturali, secondo le esigenze evidenziate dall’autorità carceraria;
    4. contribuire, unitamente all’istituto penitenziario, al reperimento del materiale tecnico utilizzabile nel progetto;
    5. mettere a disposizione del progetto personale tecnico qualificato al fine di predisporre un’adeguata attività formativa ed educativa delle persone detenute, estendendo i propri accordi e/o convenzioni sottoscritti sia a livello nazionale che locale, al fine della valorizzazione delle attività, - a titolo esemplificativo: materiale sportivo, medici specialistici, SIAE - ;
    6. garantire la copertura assicurativa dei propri operatori.

Articolo 5

  1. Per la realizzazione degli scopi, degli obiettivi e delle esigenze del Protocollo d’Intesa, è costituita una Commissione di lavoro composta dai rappresentanti di entrambe le parti firmatarie.

Articolo 6

  1. Per l’Amministrazione Penitenziaria il presente Protocollo non prevede oneri aggiuntivi oltre a quelli degli ordinari capitoli di bilancio; non rappresenta un’attivazione di servizi o prestazione lavorative, nello specifico le attività rientranti nel presente protocollo sono da ritenersi a carico dell’Ente Centro Fiamma e non sono in ogni caso da intendersi quali prestazioni fornite su incarico dell’Istituto Penitenziario nè del Ministero della Giustizia.

Articolo 7

  1. Il presente Protocollo ha durata annuale, salvo modifiche o integrazioni che potranno essere concordate tra le parti e non è tacitamente rinnovabile.

Aversa, 16 novembre 2018

Per la Casa di Reclusione “F. Saporito”
Il Direttore
Carlotta Giaquinto

Per Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma
il Presidente
Antonio Arzillo