Protocollo d’intesa tra - Casa di reclusione di Aversa e Caritas di Aversa - 13 settembre 2018

13 settembre 2018

Protocollo d’intesa
tra
Direzione Casa di reclusione di Aversa
e
Caritas di Aversa

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di settembre in Aversa e nei locali della C.R. di Aversa, tra il Direttore C.R. Aversa Dr.ssa Carlotta Giaquinto e la Diocesi di Aversa-Caritas centro polivalente “Madre Teresa di Calcutta” , in seguito definito “Ente” in persona del legale rappresentante, Sacerdote Carmine SCHIAVONE, nato a Casal di Principe (CE), il 05.02.76

Premesso

  • Che in data 12.11.2015 è stato sottoscritto protocollo d’intesa tra il Tribunale Napoli Nord e la Diocesi di Aversa-Caritas Centro Polivalente “Madre Teresa di Calcutta”;
  • Che in corso di esecuzione della pena detentiva, i detenuti possono essere ammessi a fruire di misure alternative al carcere, di permessi-premio e di lavoro all’esterno, anche sotto forma di lavori di pubblica utilità;
  • Che l’assenza di un domicilio idoneo all’accoglienza dei detenuti può essere per taluni la sola ragione di esclusione dai suindicati benefici;
  • Che l’Ente in premessa rientra fra gli enti presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Che l’Ente in premessa può rappresentare un importante supporto per la Amministrazione Penitenziaria nello svolgimento delle attività rieducative e risocializzanti;

si stipula

la presente Convenzione tra l’Amministrazione Penitenziaria, che interviene nel presente atto nella persona della Dr.ssa Carlotta Giaquinto, Direttore della Casa di Reclusione di Aversa, giusta autorizzazione del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania e la Diocesi di Aversa – Caritas Centro Polivalente “Madre Teresa di Calcutta” (di seguito “Ente”) in persona del legale rappresentante Sacerdote Carmine Schiavone.

Art. 1
Attività della Casa di Reclusione

La Direzione della C.R. di Aversa si impegna a far pervenire all’Ente l’elenco dei soggetti che per ragioni familiari o personali necessitino di un supporto per la fruizione dei benefici esterni.
Si impegna, altresì, a favorire nel rispetto della normativa vigente l’autorizzazione ai sensi dell’art.17 O.P. dell’Ente nella persona del Responsabile Carmine Schiavone e dei Volontari che lo stesso vorrà indicare, per consentire la conoscenza dei soggetti in vista dell’eventuale accoglienza.
Si impegna, altresì, a contribuire alla corretta esecuzione delle misure come disposte dall’A.G. competente.

Art.2
Attività dell’Ente

L’Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture soggetti ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’art.21 O.P. sotto forma di lavoro di pubblica utilità, al beneficio del permesso-premio ai sensi dell’art.30 ter O.P., nonchè alle eventuali misure alternative al carcere di volta in volta individuate dall’Autorità Giudiziaria competente.

  1. In merito ai lavori di pubblica utilità le attività si svolgeranno nei seguenti possibili ambiti:
    • attività socio-assistenziali e segnatamente nel centro diurno-mensa per indigenti
    • prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
    • prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
    • prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
    • prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o delle Forze di polizia;
    • altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del singolo condannato.

In ogni caso il numero massimo di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che l’Ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a 20 unità.
L’Ente indicherà nella singola dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l’orario in cui essa verrà svolta, in conformità delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

  1. In merito ai permessi-premio, i detenuti ammessi a tale beneficio saranno ospitati presso il centro diurno-mensa per indigenti, per l’intera durata del permesso.
  2. In merito alle eventuali misure alternative alla detenzione, si renderà necessario di volta in volta una partecipazione dell’Ente all’equipe di osservazione e trattamento della C.R. di Aversa al fine di fornire una disponibilità specifica all’accoglienza, da trasmettere all’Autorità Giudiziaria competente.

Art. 3
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’Ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicura, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il soggetto impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a farne uso e dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli ammessi al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 4
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente, per l’attività in parola ed a valere per gli assegnati, solo l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.
L’Ente procurerà ai detenuti accolti durante il permesso-premio il pasto presso la sede di accoglienza.
L’Ente si rende disponibile a fornire alla Direzione della Casa di Reclusione e al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l’accesso e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Art. 5
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all’altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonchè al Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e per la pubblicazione sul sito web negli elenchi degli enti convenzionati.
Si provvederà, altresì, alla comunicazione al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria e all’U.E.P.E. di Caserta.

Aversa, lì 13 settembre 2018

Il Direttore C.R. di Aversa
Carlotta Giaquinto

Per l’ente
Sac. Carmine Schiavone
Legale rappresentante
Diocesi di Aversa
Caritas Centro Polivalente
“Madre Teresa di Calcutta”