Convenzione tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pene detentive brevi - 28 aprile 2026
28 aprile 2026

Ministero della Giustizia
CONVENZIONE
tra
Ministero della Giustizia
e
Associazione della Croce Rossa Italiana
premesso che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
premesso che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
premesso che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale. Le convenzioni possono essere stipulate anche con enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale con effetto per le rispettive articolazioni periferiche;
premesso che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto 27 luglio 2023 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere a) prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale; b) prestazioni per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; e) prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi; h) altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.
premesso che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
premesso che per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 9, comma 1, del decreto – legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 2025, n. 4, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 copre espressamente anche gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
tutto ciò premesso
quale parte integrante della presente convenzione
tra il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Presidente Antonio Sangermano, Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità (DGMC) e l’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI), che interviene nella persona del Presidente Nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
La Croce Rossa Italiana sottoscrive la presente Convenzione che, in forza del Principio di Unità e dell’articolo 9.1. del vigente Statuto, deve intendersi vincolare sia l’Associazione, comprensiva dei propri Comitati Regionali, sia i Comitati Territoriali, che, in ragione della propria autonomia giuridica, aderiscono mediante comunicazione di adesione. In esecuzione alla presente Convenzione la Croce Rossa Italiana mette a disposizione, anche attraverso i Comitati di cui sopra, almeno n. 300 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
I Comitati Regionali e Territoriali CRI aderenti (di seguito Comitati) e, quindi, presso i quali potrà essere svolta l’attività lavorativa gratuita, sono ad oggi complessivamente n. 71, per un totale n. 91 sedi di servizio, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento in esito a successive adesioni da parte di ulteriori Comitati che l’Associazione si impegna a promuovere mediante diffusione della presente convenzione presso i Comitati stessi.
I suddetti Comitati provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l’attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso i Comitati, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b), e), h) del DM 27 luglio 2023.
In particolare:
a) prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale; b) prestazioni per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; e) prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi; h) altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.
Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze della Croce Rossa Italiana, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 dell’articolo 2 del D.M. 27 luglio 2023.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), e), h) del DM 27 luglio 2023, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato con quelle della Croce Rossa Italiana, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto ai Comitati di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
I Comitati, ciascuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
I Comitati, in particolare, per la copertura assicurativa INAIL dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, potranno beneficiare del Fondo di cui all’art. 1, comma 312, legge 28 dicembre 2015 n. 208, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 5
I Comitati comunicheranno alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competenti il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 27 luglio 2023. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
I Comitati consentiranno l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Al solo fine di consentire un adeguato monitoraggio delle attività da parte dell’Associazione, ma senza che da ciò ne consegua qualsivoglia assunzione di responsabilità in capo a quest’ultima rispetto alle obbligazioni assunte dai singoli Comitati Territoriali, l’Associazione nominerà un referente nazionale a cui i Comitati territoriali dovranno comunicare l’eventuale recesso dalla convenzione, l’eventuale adesione alla stessa oltre che le variazioni dei nominativi dei referenti nominati dai Comitati territoriali stessi e/o eventuali ulteriori variazioni che possano avere un effetto rispetto ai rapporti instaurati in ragione della presente convenzione. Nel caso di nuova adesione e/o recesso sarà cura del referente nazionale darne notizia al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per la Giustizia di Comunità, per la trasmissione successiva al Ministero della giustizia, ai tribunali e agli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti, nonché per l’aggiornamento del Portale nazionale per i lavori di pubblica utilità attivo sul web.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione/Comitati regionali e Comitati Territoriali CRI in ragione dei rispettivi ambiti di responsabilità ai sensi dell’articolo 20.3 del vigente Statuto CRI.
L'Associazione e i Comitati potranno recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'articolo 10, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dei Comitati, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.
Art. 10
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Roma, 28 aprile 2026
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Antonio Sangermano
CROCE ROSSA ITALIANA
Il Presidente
Rosario Maria Gianluca Valastro