Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ALESSANDRIA e il Comune di Casal Cermelli - 18 marzo 2026
18 marzo 2026
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Identificativo della convenzione: 17650419
CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
E
COMUNE DI CASAL CERMELLI
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ART. 56- bis L. 24.11.1981 N. 689, comma 2 D.M. 27.07.2023
Premesso
- Che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 -bis;
- che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/07/2023 il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, la regione, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso organizzazioni o enti privati, senza scopo di lucro, anche internazionale, ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
- che ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689
- che il Comune di CASAL CERMELLI presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento:
TRA
Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. PAOLO RAMPINI, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa,
E
Il Comune di CASAL CERMELLI, che interviene nel presente atto nella persona del Segretario Comunale, Avv. Stefano VALERII, con sede legale in CASAL CERMELLI, PIAZZA G. MARCONI n. 17, codice fiscale 00365230069 , come da copia conforme della delibera della Giunta Comunale adottata in data 17.03.2026, allegata alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1
Attività da svolgere
il Comune di Casal Cermelli consente che un numero massimo di 2 (due) condannati possano svolgere presso la stessa lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa e specifica che l’attività ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
Manutenzione e decoro: Lavori di manutenzione su beni del demanio o patrimonio pubblico (giardini, ville, parchi), esclusi gli immobili delle Forze Armate o di Polizia.
Servizi Sociali e Socio-sanitari: Attività in favore di persone svantaggiate (anziani, disabili, minori, malati, tossicodipendenti, ex-detenuti).
Protezione Civile: Prestazioni di supporto e soccorso in caso di calamità naturali.
Tutela Ambientale e Animali: Attività di salvaguardia della flora, fauna e gestione del randagismo. Supporto Amministrativo/Operativo: Mansioni di segreteria, movimentazione materiali e pulizia presso le strutture convenzionate.
Art.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
il Comune di Casal Cermelli dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dai seguenti dipendenti: Arch. Francesca BUFFA,mail : ufficiotecnico@comune.casalcermelli.al.it , tel. 0131/279142.
Il Comune/l’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati , scrivendo all’indirizzo: corpireato.tribunale.alessandria@giustiziacert.it
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di CASAL CERMELLI si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
il Comune di CASAL CERMELLI si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, stante la predisposizione di tali servizi.
Art. 5
Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali
E’ fatto divieto al il Comune di CASAL CERMELLI di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di CASAL CERMELLI l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente convenzionato presso cui il condannato presta l’attività ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di pubblica sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una dichiarazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Cessazione dell’attività dell’Ente
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione della stessa.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Alessandria, lì 18/03/2026
Per IL COMUNE
il Segretario Comunale – Stefano avv. VALERII
per il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Presidente dott. Paolo Rampini
Identificativo della convenzione: 17650396
CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
E
COMUNE DI CASAL CERMELLI
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001
Premesso
- che a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del c.p., ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lgs. n. 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l’art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. G), del D.L. 30 dicembre 205, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l’art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, e l’art. 56 bis L. 689/81 prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni le città metropolitane, presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l’art. 56 bis della legge 689/81 in materia di lavoro di pubblica utilità sostitutivo (di cui all’art. 53 legge citata) prevede che il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
- che l’art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che il Comune di CASAL CERMELLI presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. PAOLO RAMPINI, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa,
E
Il Comune di CASAL CERMELLI, che interviene nel presente atto nella persona del Segretario Comunale, Avv. Stefano VALERII, con sede legale in CASAL CERMELLI, PIAZZA G. MARCONI n. 17, partita iva /codice fiscale 00365230069 , come da copia conforme della delibera della Giunta Comunale, allegata alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1
Attività da svolgere
Il Comune di CASAL CERMELLI consente che un numero massimo di 2 (due) condannati possano svolgere presso la stessa lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa e specifica che l’attività ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
-Manutenzione e decoro: Lavori di manutenzione su beni del demanio o patrimonio pubblico (giardini, ville, parchi), esclusi gli immobili delle Forze Armate o di Polizia.
Servizi Sociali e Socio-sanitari: Attività in favore di persone svantaggiate (anziani, disabili, minori, malati, tossicodipendenti, ex-detenuti).
Protezione Civile: Prestazioni di supporto e soccorso in caso di calamità naturali.
Tutela Ambientale e Animali: Attività di salvaguardia della flora, fauna e gestione del randagismo. Supporto Amministrativo/Operativo: Mansioni di segreteria, movimentazione materiali e pulizia presso le strutture convenzionate.
Art.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
il Comune di Casal Cermelli dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dai seguenti dipendenti: Arch. Francesca BUFFA, mail : ufficiotecnico@comune.casalcermelli.al.it , tel. 0131/279142.
Il Comune/l’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati , scrivendo all’indirizzo: corpireato.tribunale.alessandria@giustiziacert.it
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, Il Comune di CASAL CERMELLI si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune di CASAL CERMELLI si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, stante la predisposizione di tali servizi.
Art. 5
Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali
E’ fatto divieto al Comune di CASAL CERMELLI di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di CASAL CERMELLI l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente convenzionato presso cui il condannato presta l’attività ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di pubblica sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una dichiarazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione della stessa.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.
Alessandria, 18/03/2026
Per IL COMUNE
il Segretario Comunale – Stefano avv. VALERII
per il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Presidente dott. Paolo Ra