Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NOVARA e Auser Volontariato di Borgomanero - 21 febbraio 2024

21 febbraio 2024

TRIBUNALE DI NOVARA

 

CONVENZIONE per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 del Ministro della Giustizia,
degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art 2 comma 1 del D.M. 8.6,2015 n. 88 del Ministro della Giustizia,
degli artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p.

PREMESSO

  • che, a norma dell'art 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività do svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art 33, comma 1, lett A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art 54 D.L. vo 274/2000;
  • che l’art3 legge 28.042014 n. 67 ha introdotto l’art168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato);
  • che l’art 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che l’art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 ha introdotto Part 20bis c.p. (pene sostitutive delle pene detentive brevi);
  • che l’art. 95 del decreto legislativo n. 150 dello ottobre 2022 al terzo comma stabilisce che “sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art 56bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dello Giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001 n.80 e 8 giugno 2015 n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015 n. 151”;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
  • che Auser Volontariato di Borgomanero 91003470035 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo
  • tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Bollami Maria, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

 L'Ente consente che n. 12 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ho ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. servizi correttiti alla gestione dei trasporti da e verso le case di cura di anziani e meno abbienti
  2. servizi relativi alla cogestione sia del banco alimentare, sito all'interno dei nostri locali, che all'ausilio della conduzione del centro anziani del Comune di Bargomanero in gestione alla nostra Associazione

Indirizzo sede operativa Ente: Borgomanero piazza XXV aprile 1

Indirizzo email Ente auserborgo@alice.it

Numero di telefono Ente: 0322836155

Art 2

 L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durato del lavoro di pubblica utilità.

Art 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le elative istruzioni: _in prima persona la Presidente sig.ra Bonotni Maria coadiuvata dai responsabili della logistica interna signori Pozzesi Giulio e Cavigioli Dario, dal coordinatore della struttura del nostro banco alimentare sig.ra Macchi Carla

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati,

Art. 4

 Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

 In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Uomo divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L'Ente potrà beneficiare, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali', previsto dall'arti, comma 86 della legge di bilancio 2017€ confermato per gli anni 2018 e.2019 arti - comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'interessato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

 La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal Presidente del Tribunale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Borgomanero, 25 ottobre 2023

il legale rappresentante dell'Ente
Bonomi Maria

Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott. Gianfranco Pezone
(firmata il 21/2/2024)