Convenzione tra la Cooperativa di Comunità D.E.S. Friûl di Mieç e la Casa circondariale di TRIESTE - 23 settembre 2022
23 novembre 2022
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Direzione della Casa circondariale di Trieste
CONVENZIONE
TRA LA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI TRIESTE
rappresentata dal Direttore Dott. Graziano Pujia
E
Il Sig. MICHELE PECILE, titolare della ditta Cooperativa di Comunità D.E.S. Friûl di Mieç – Società Cooperativa Agricola / Produzione – Lavoro, con sede legale in Via del Monumento, n. 21 – Fraz. San Marco – 33036 Mereto di Tomba (UD), Partita IVA/Codice fiscale 0287422300,
avente per oggetto la gestione presso l'Istituto penitenziario delle attività lavorativa e formative di seguito indicate:
- Laboratorio di Panificazione e Pasticceria
- Laboratorio di formazione e lavoro
PREMESSO
che la proposta è conforme agli obiettivi che l'Amministrazione penitenziaria si è data rispetto al lavoro come elemento del trattamento idoneo al reinserimento sociale dei condannati;
VISTI
l'art. 20 e 20 –bis della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni;
l'art.47 del D.P.R. 30 giugno 2000 n.230;
la Legge 22 Giugno 2000 n.193;
il D.M. 9 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie generale- del 23.05.2002;
il D.M. 25 febbraio 2002, n.87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.107 del 09.05.2002;
visto il Decreto n. 148 del 24.07.2014 pubblicato in G.U. n. 246 del 22.10.2014
LE PARTI CONVENGONO CHE:
Art. 1
Oggetto
La Casa Circondariale di Trieste, a mezzo del suo legale rappresentante, concede in comodato gratuito a MICHELE PECILE, titolare della ditta Cooperativa di Comunità D.E.S. Friûl di Mieç – Società Cooperativa Agricola / Produzione – Lavoro, (di seguito detta anche società contraente), che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, l’utilizzazione degli spazi situati presso la …CASA CIRCONDARIALE DI TRIESTE per il laboratorio di PANIFICAZIONE E PASTICCERIA
Art. 2
Obblighi della società contraente
La società contraente si impegna:
- ad attrezzare gli spazi di cui all’art. 1, nel pieno rispetto della normativa in materia, per il corretto svolgimento delle attività lavorative previste in premessa, con eventuale possibilità, previa autorizzazione della Direzione, di ampliarle e/o di avviarne altre nei medesimi locali;
- a utilizzare e garantire la manutenzione delle attrezzature, come da elenco allegato che fa parte della presente convenzione
- La società contraente si impegna, in caso di cessazione dell’attività, a ritirare i propri macchinari senza alcun costo aggiuntivo per la Casa di reclusione o, in alternativa, a cedere gratuitamente i macchinari di sua proprietà all’amministrazione penitenziaria, previa sua accettazione;
- a predisporre il piano per l’igiene e la sicurezza sui posti di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008 e successivi aggiornamenti indicando, nel contempo il nominativo del responsabile che non può, in alcun caso, essere individuato tra i detenuti o tra i dipendenti della Direzione, nonché il nominativo del medico competente. Tale piano dovrà essere presentato per l’approvazione alla Direzione dell’Istituto che lo trasmetterà all’Ufficio Tecnico del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto, per il prescritto nullaosta.
- A fornire la necessaria informazione e formazione ai detenuti che svolgono attività lavorativa e a dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale;,
- a utilizzare diligentemente i locali e le relative pertinenze in modo da evitare danni di qualsiasi genere;
- a restituire i locali e le attrezzature di proprietà dell’amministrazione allo scadere della convenzione, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, senza diritto ad alcun rimborso a favore della società contraente per le eventuali migliorie apportate nelle attività di adeguamento degli stessi;
- a comunicare preventivamente alla Direzione ogni lavoro o intervento sulla struttura che dovesse rendersi necessario con possibilità di effettuarlo previo nulla osta della Direzione medesima;
- ad assicurare, a mezzo di proprio personale, idonea formazione ai detenuti da ammettere all’attività nel rispetto della normativa interna dell’istituto;
- ad avviare all’attività i detenuti che, al termine del periodo di formazione, siano ritenuti idonei all’espletamento dell’attività produttiva interna, proponendo annualmente, in base alla disponibilità e alla tipologia, l’inserimento lavorativo esterno dei detenuti che risultino idonei e comunicando alla direzione in entrambi i casi la proposta di assunzione;
- a individuare tra gli operatori della società e personale idoneo e qualificato che sovrintenda alle attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento dell’attività e, per quanto di competenza, il rispetto delle regole imposte dall’organizzazione e dalle esigenze di sicurezza interne dell’Istituto;
- a realizzare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia, oltre a quella sull’igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente;
- a far fronte, alle spese di energia elettrica mediante l’apposizione di un contatore a diffalco già presente in Istituto
- a consegnare alla sede INPS competente per territorio copia della presente convenzione con allegata la dichiarazione della Casa Circondariale di Trieste, da cui risulti l’inizio dell’attività lavorativa, al fine di poter fruire dei benefici previsti dal D.M. 25 febbraio 2002, n. 87 e decreto n. 148 del 24.07.2014;
- a consegnare alla Direzione della Casa Circondariale di Trieste i modelli D.M.10, da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i detenuti lavoratori.
Art. 3
Obblighi della Casa Circondariale di Trieste
La Casa Circondariale di Trieste assume i seguenti impegni:
- individuare nel rispetto dei criteri previsti dall'O.P. per l'assegnazione al lavoro interno, i detenuti da avviare all'attività formativa e lavorativa, previo superamento di apposito colloquio selettivo da parte della Ditta contraente, tenuto conto dell’eventuale formazione pregressa e dell’impegno dimostrato nell’ambito del laboratorio;
- favorire l'attività lavorativa dei detenuti assicurando il rispetto degli orari di lavoro programmati;
- riservare sui corrispettivi pagati dalla Ditta contraente per le prestazioni dei singoli detenuti le quote agli aventi diritto, previa detrazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa penitenziaria in materia;
- favorire l'attività del personale incaricato dalla Cooperativa contraente per la consegna del materiale oggetto di lavorazione, il controllo dell'esecuzione delle prestazioni ed il ritiro delle opere completate;
- garantire, ovviamente nei limiti della propria competenza, la permanenza nell'Istituto dei detenuti addetti alle attività;
- concedere in comodato gratuito il locale individuato e le attrezzature presenti;
- rilasciare la dichiarazione alla Società contraente da cui risulti l'avvio/continuazione dell'attività lavorativa della stessa all'interno dell'Istituto.
Art. 4
Manutenzione ordinaria dei locali e spese ordinarie
La Ditta contraente si fa carico di provvedere all'ordinaria manutenzione del locale concesso in comodato dalla Direzione e alle spese di energia elettrica risultanti dalla lettura di contatore a diffalco, appositamente installato se necessario alle lavorazioni.
Al momento della definitiva determinazione saranno effettuati, se necessari, i dovuti conguagli.
Art. 5
Manutenzione straordinaria dei locali e spese straordinarie
Le spese di natura straordinaria sono a carico dell'Amministrazione solamente se preventivamente concordate con la Direzione dell'Istituto.
Ad essa spetta la valutazione sulla necessità e sull'urgenza della spesa, nonché sulle modalità e sul tipo di intervento da effettuare.
Art. 6
Commesse
La Società contraente svolgerà la propria attività anche eseguendo commesse che le derivino da committenti esterni, pubblici e privati.
Art. 7
Sicurezza Istituto e regole interne di comportamento
La Società contraente si impegna ad avere un comportamento conforme alle norme dell'Ordinamento Penitenziario ed al regolamento interno, tale da non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'Istituto.
La Società s’impegna altresì al rispetto delle disposizioni organizzative emanate dalla direzione in occasioni di eventuali visite di persone autorizzate ad accedere in istituto e nei locali concessi in comodato nonché di autorità istituzionali in visita.
E' sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di allontanare chiunque, ristretto lavorante o altri, contravvenga a tali regole.
Art. 8
Modalità di avviamento al lavoro
I detenuti per l’avviamento al lavoro, verranno individuati dall’Istituto in base alla graduatoria prevista dall’art. 20 O.P. e saranno proposti alla società e selezionati dalla stessa previo superamento di apposito colloquio.
Nel caso in cui il detenuto con il suo comportamento manifesti un sostanziale rifiuto nell’adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi scaturenti dal contratto di lavoro, la Ditta segnalerà con tempestività i fatti alla Direzione che avvierà la procedura prevista dall’art 53.dpr 230/00 prima di procedere all’ esclusione dall’attività lavorativa.
E’ in ogni caso fatto salvo il potere del Direttore di escludere il detenuto dall’attività lavorativa per motivi di sicurezza.
L’ingresso, la permanenza e l’uscita dai laboratori di lavoro dovrà avvenire secondo i regolamenti e le disposizioni della Direzione.
Art. 9
Contratto di lavoro con i detenuti dipendenti
La Società contraente si impegna a stipulare con i ristretti, al termine dell'eventuale periodo di formazione iniziale, regolari contratti di lavoro subordinato, a norma di legge e di durata non inferiore a 30 giorni ( D.M. 25 febbraio 2002, n.87 di cui all'Art.3 della legge “Smuraglia” e decreto n. 148 del 22.07.2014).
Copia dei contratti di lavoro sarà consegnata alla Direzione della Casa Circondariale di Trieste.
Art. 10
Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti
La retribuzione spettante ai detenuti lavoranti dipendenti, deve essere corrisposta mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell'Amministrazione.
In particolare si conviene che:
Per ciascuno detenuto verrà predisposta a cura della Società contraente – datore di lavoro, una busta paga, secondo la normativa vigente nel settore.
Sono ad esclusivo carico della Società contraente gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative aI riguardo, significando che la Direzione dell'Istituto ha l'onere di accertare la regolarità della loro esecuzione, pena il coinvolgimento nella responsabilità derivante da atti omissivi.
Gli assegni familiari eventualmente spettanti ai detenuti lavoratori saranno indicati in busta paga e versati seconda la normativa vigente.
Le retribuzioni spettanti ai detenuti saranno riepilogate in un elenco nominativo a cui verranno allegate le buste paga che, a cura della Direzione, saranno consegnate agli aventi diritto (detenuti lavoranti);
Il versamento potrà essere effettuato con la seguente modalità: bonifico sul conto corrente postale n IT96X0760102200000011554342, intestato alla Direzione della Casa Circondariale di Trieste, cui sarà data tempestiva comunicazione dell'avvenuta operazione.
Art. 11
Responsabilità Civile
La responsabilità della Società contraente per inadempimento degli obblighi assunti o per perimento dell'oggetto della concessione soggiace alla disciplina prevista dal codice civile.
Eventuali danni arrecati a persone o a cose, conseguenti ad un comportamento negligente, dovranno essere risarciti.
La Società contraente risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni cagionati dai detenuti lavoranti, in virtù del rapporto di lavoro subordinato o, comunque, in virtù del diverso rapporto tra loro intercorrente.
Art. 12
Risarcimento danni
Il risarcimento dei danni a cui è obbligata la Società contraente sarà quantificato sulla base dei prezzi risultanti da inventari ovvero in base al loro reale valore di mercato.
L'Amministrazione non è responsabile di ammanchi di materiale appartenente alla Società contraente derivanti da negligenza del personale della stessa.
Art. 13
Contratto di assicurazione
La Società contraente si impegna a stipulare contratto di assicurazione, anche per causa di incendio, a copertura di eventuali danni alla struttura, ai beni mobili ed immobili oggetto del contratto.
Copia della polizza deve essere consegnata alla direzione della Casa Circondariale di Trieste.
Art. 14
Facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell'Istituto
Il personale della Casa Circondariale di Trieste potrà accedere liberamente nei locali affidati alla Società contraente ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo le proprie competenze.
Eventuali anomalie saranno a cura della Direzione dell'istituto immediatamente segnalate al responsabile indicato dalla Società contraente per gli interventi del caso.
Art. 15
Utilizzo dei locali
E' assolutamente vietato alla Società contraente l'utilizzo dei locali per usi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati concessi in comodato.
Art.16
Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata quinquennale a far data dal 01/01/2022 e diventa esecutiva dopo l’approvazione del PRAP.
La convenzione viene tacitamente rinnovata per tale periodo, salvo contraria volontà delle parti manifestata mediante formale comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.
Art. 17
Risoluzione della convenzione
L'Amministrazione può comunque, in qualsiasi momento, sospendere o non rinnovare la presente convenzione, per sopraggiunti motivi di ordine e sicurezza dell'Istituto ovvero per inadempimento, da parte della Società contraente, delle norme contenute nella presente convenzione.
Trieste 23/09/2022,
Il Direttore della Casa Circondariale di Trieste,
Dott. Graziano Pujia
Il rappresentante legale della Cooperativa di Comunità D.E.S. Friûl di Mieç – Società Cooperativa Agricola / Produzione – Lavoro
Sig MICHELE PECILE