Convenzione tra Casa circondariale di Sondrio e la Cooperativa sociale Forme (ex Cooperativa Sociale Ippogrifo) per laboratorio di produzione di pasta Pastificio 1908 - 1 maggio 2016 con appendice 19 maggio 2016 e scadenza 1 maggio 2026

19 maggio 2016

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia

Direzione della Casa Circondariale di Sondrio

 

CONVENZIONE TRA LA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SONDRIO
rappresentata dal Direttore Dott. Stefania Mussio

E

La Cooperativa Sociale Ippogrifo

con sede legale in Sondrio, via Torelli n. 10 codice fiscale 00654240142 iscritta presso il registro delle imprese di Sondrio al n. 00654240142 e SO 46005, partita iva 00654240142 nella persona del legale rappresentante sig. Paolo Pomi, 

avente per oggetto l'istituzione presso l'Istituto penitenziario di Sondrio, di un laboratorio di produzione di pasta di seguito meglio specificata;

PREMESSO

Che la cooperativa Ippogrifo ha proposto a questa Direzione la messa in opera, presso la Casa Circondariale di Sondrio, di un laboratorio di produzione di pasta in cui impiegare, all'avvio, n. uno persone detenute e che tale numero può essere suscettibile di incremento; fermo restando il

riconoscimento di tutti i vantaggi fiscali previsti dalle norme previsto per il numero di detenuti indicati nella presente convenzione.

Che la cooperativa Ippogrifo ha quale finalità la promozione del benessere della comunita anche attraverso la progettazione e realizzazione di interventi sociali ed educativi rivolti a persone in situazione di fragilità con particolare riferimento all'inclusione sociale di persone detenute ed ex detenute tramite progetti di supporto e reinserimento sociale, educativo e lavorativo;

Che la proposta è conforme agli obiettivi che l'Amministrazione penitenziaria si è data rispetto al lavoro come elemento del trattamento idoneo al reinserimento sociale dei condannati;

VISTI

- gli artt. 20 e 20 -bis e 21 della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni;

-gli artt.47 e 48 del D.P.R. 30 giugno 2000 n.230;

-la Legge 22 Giugno 2000 n. 193 e successive modificazioni;

-D.M. 24 luglio 2014, n.148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie generale- del 22.10.2014;

LE PARTI CONVENGONO CHE:

ART. 1

(Oggetto)

La Casa Circondariale di Sondrio, a mezzo del suo legale rappresentante, concede, in comodato gratuito l’utilizzazione dei locali interni, presso l'ex autorimessa, attualmente laboratorio per attività artigianali, attiguo al passeggio dell'istituto penitenziario - così come risultanti dall'allegato verbale d'inventario alla cooperativa sociale Ippogrifo (di seguito detta anche contraente), che a mezzo del suo legale rappresentante accetta.

ART. 2

(Obblighi della Società contraente)

La Cooperativa sociale Ippogrifo si impegna:

  1. ad attrezzare gli spazi di cui innanzi, nel pieno rispetto della normativa in materia, per il corretto svolgimento delle attività previste dal progetto;
  2. a predisporre il documento di valutazione dei rischi (piano per l' igiene e la sicurezza sui posti di lavoro) ai sensi del D.lgs n.81/2008, indicando nel contempo il nominativo del responsabile che non può in alcun caso essere individuato in detenuti o dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria. rilasciandone copia per opportuna conoscenza alla Direzione che la trasmetterà all'Ufficio Tecnico del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Milano.
  3. ad utilizzare diligentemente i locali e le relative pertinenze in modo da evitare danni di qualsiasi genere;
  4. a restituire locali ed attrezzature, allo scadere della convenzione, nelle condizioni in cui sono stati consegnati senza diritto ad alcun rimborso a favore della Cooperativa Sociale Ippogrifo per le eventuali migliorie apportate nelle attività di adeguamento degli stessi. Allo scopo al momento della consegna sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti interessate;
  5. a comunicare preventivamente alla Direzione ogni lavoro od intervento sulla struttura che dovesse rendersi necessario con possibilità di effettuarlo previo nulla osta della Direzione medesima;
  6. ad assicurare, a mezzo di proprio personale, idonea formazione ai detenuti da ammettere all'attività nel rispetto della normativa interna dell'Istituto;
  7. ad avviare formalmente all'attività i detenuti che al termine del periodo di formazione siano ritenuti idonei all'espletamento dell'attività produttiva;( qualora si preveda un periodo di formazione);
  8. ad individuare personale idoneo e qualificato che sovrintenda alle attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento dell'attività e, per quanto di competenza, il rispetto delle regole imposte dall'organizzazione e dalle esigenze di sicurezza interne dell'Istituto;
  9. a realizzare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull' igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente;
  10. a far fronte alle spese di energia elettrica mediante l'apposizione di contatore a diffalco.
  11. a consegnare alla Direzione della Casa Circondariale di Sondrio i modelli D.M.10, da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i detenuti lavoratori;
  12. a consegnare alla sede INPS competente per territorio, copia della presente convenzione con allegata la dichiarazione della Direzione della Casa Circondariale di Sondrio, da cui risulti l'inizio dell'attività lavorativa all'interno dell'Istituto, al fine di poter fruire dei benefici previsti dal D.M. 24 luglio 2014, n.148;
  13. a presentare alla Direzione della Casa Circondariale di Sondrio, entro il 31 ottobre di ogni anno, una istanza relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare quantificando l'ammontare complessivo del credito d'imposta che si intende fruire per l'anno successivo;
  14. La Cooperativa Sociale Ippogrifo si impegna, pena la decadenza della fruizione dei benefici di cui alla legge 193/2000 (Smuraglia) a fornire le notizie di cui al punto 13. anche per i ventiquattro mesi successivi alla scarcerazione dei detenuti impiegati, nel caso perduri il rapporto di lavoro.

ART. 3

(Obblighi della Casa Circondariale/Reclusione)

La Casa Circondariale di Sondrio assume i seguenti impegni:

  1. favorire l'attività lavorativa dei detenuti assicurando il rispetto degli orari di lavoro programmati;
  2. riservare sui corrispettivi pagati dalla Cooperativa sociale Ippogrifo per le prestazioni dei singoli detenuti le quote agli aventi diritto, previa detrazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa penitenziaria in materia;
  3. favorire l'attività del personale incaricato dalla Cooperativa sociale Ippogrifo per la consegna del materiale oggetto di lavorazione, il controllo dell'esecuzione delle prestazioni ed il ritiro delle opere completate;
  4. garantire nei limiti della propria competenza, la permanenza nell'istituto dei detenuti addetti alle attività.
  5. concedere in comodato gratuito i locali individuati e le eventuali attrezzature già esistenti presso gli stessi.
  6. rilasciare la dichiarazione alla cooperativa da cui risulti l'avvio dell'attività lavorativa della stessa all'interno dell'Istituto.

La Direzione verificherà periodicamente il buon andamento del progetto nel suo complesso.

ART. 4

(Modalità di avviamento al lavoro)

  1. La Direzione, individuerà i detenuti prioritariamente tra coloro già in art. 21 O.P. o residenti in Valtellina, nonché gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro previste dall'art.20 O.P..
  2. I detenuti di cui al punto 1 verranno selezionati - con criteri che andranno congiuntamente definiti- previo superamento di apposito colloquio con un team comprendente un rappresentante/responsabile dell'area trattamentale, un operatore di polizia penitenziaria e il datore di lavoro. Detto colloquio mirerà in ogni caso a valutare la motivazione dei soggetti all'inserimento lavorativo, quale occasione trattamentale.
  3. I soggetti da avviare al lavoro dovranno formalizzare la loro volontà di adesione all'iniziativa e il loro impegno al rispetto delle regole e delle modalità dell'attività posta in essere;
  4. L'équipe di osservazione e trattamento formulerà e aggiornerà il piano di trattamento individualizzato per ciascun detenuto prescelto, inserendovi l'impegno assunto e valutando periodicamente i risultati sotto il profilo trattamentale, avendo preliminarmente acquisito la valutazione del team di cui al punto 2 in ordine alla qualità della partecipazione ed alle competenze acquisite dallo stesso. Detto programma sará come di norma invito al Magistrato di sorveglianza per la ratifica.
  5. La cooperativa potrà proporre, previa autorizzazione della Direzione della Casa Circondariale, la progettazione e realizzazione di attività educative e formative in connessione al laboratorio artigianale, oggetto della presente convenzione, rivolte anche a detenuti del carcere di
Sondrio non già impiegati come lavoranti all'interno del laboratorio stesso;
  6. La proposta di attività dovrà essere presentata da Ippogrifo alla Direzione che ne autorizzerà la realizzazione e individuerà i detenuti che possono accedere alla suddetta tipologia di proposta;
  7. Gli esiti di percorsi educativi e formativi realizzati dalla cooperativa Ippogrifo dovranno essere restituiti e condivisi con la Direzione della Casa Circondariale di Sondrio.

ART. 5

(Manutenzione ordinaria dei locali e spese ordinarie)

La cooperativa sociale Ippogrifo si fa carico di provvedere all'ordinaria manutenzione dei locali e delle attrezzature concessi in comodato dalla Direzione ed alle spese di energia elettrica risultanti dalla lettura di contatore a diffalco, appositamente installato.

Al momento della definitiva determinazione saranno effettuati, se necessari, i dovuti conguagli.

ART. 6

(Spese straordinarie)

Le spese di natura straordinaria sono a carico dell'Amministrazione solamente se preventivamente concordate con la Direzione dell'Istituto.

Ad essa spetta la valutazione sulla necessità e sull'urgenza della spesa, nonché sulle modalità e sul tipo di intervento da effettuare.

ART. 7

(Commesse)

La Cooperativa svolgera la propria attività anche eseguendo commesse che le derivino da committenti esterni, pubblici e privati della grande utenza.

ART. 8

(Sicurezza Istituto e regole interne di comportamento)

La Cooperativa sociale Ippogrifo si impegna ad avere un comportamento conforme alle norme dell'O.P., ed al regolamento e alle disposizioni interne, tale da non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'istituto.

E' sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di allontanare chiunque, persona detenuta lavoratore o altri, contravvenga a tali regole.

ART. 9

(Contratto di lavoro con i detenuti dipendenti)

La cooperativa sociale Ippogrifo si impegna a stipulare con le persone detenute, al termine dell'eventuale periodo di formazione iniziale, regolari contratti di lavoro subordinato, a norma di legge per le cooperative sociali. Copia dei contratti di lavoro sarà consegnata alla Direzione della Casa Circondariale di Sondrio.

ART. 10

(Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti)

La retribuzione spettante ai detenuti lavoranti, sia soci che dipendenti, deve essere corrisposta

mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell'Amministrazione.

In particolare si conviene che:

  • Per ciascuna persona detenuta verrà predisposta a cura della Cooperativa contraente datore di lavoro, un busta paga, secondo la normativa vigente nel settore;
  • Sono ad esclusivo carico della Cooperativa sociale Ippogrifo gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative al riguardo, significando che la Direzione dell'istituto ha l'onere di accertare la regolarità della loro esecuzione, pena il coinvolgimento nella responsabilità derivante da atti omissivi;
  • Gli assegni familiari eventualmente spettanti alle persone detenute lavoratori saranno versati, a cura della Cooperativa sociale Ippogrifo, direttamente ai familiari aventi diritto, dandone dimostrazione alla Direzione e sottraendone l'importo da quello netto spettante al lavoratore in busta paga; (verificare con ns. ufficio paghe)
  • Le retribuzioni spettanti ai detenuti, al netto delle somme da detrarre e degli eventuali assegni familiari, saranno riepilogati in un elenco nominativo a cui verranno allegate le buste paga che, a cura della Direzione, saranno consegnate agli aventi diritto (persone detenute lavoratori);

Il versamento dovrà essere effettuato nella seguente modalità:

- Con bonifico mensile sul conto corrente postale della Direzione, cui sarà data tempestiva

comunicazione dell'avvenuta operazione, unitamente all'invio del cedolino paga di riferimento ;

a tal fine si segnalano le seguenti coordinate bancarie:

Banco Posta SpA intestato a Direzione della Casa Circondariale di Sondrio

IBAN: IT75S0760111000000012625232

Si precisa altresi che l'azienda - nel caso di più unità assunte al lavoro - dovrà effettuare un unico bonifico mensile, trasmettendo agli indirizzi mail (cc.sondrio@giustizia.it e giuseppe.defelice@giustizia.it) copia della ricevuta del medesimo bonifico e relative buste paga. Si ribadisce inoltre, che l'invio della mail è fondamentale per poter passare gli stipendi ai detenuti!

E' assolutamente vietato, inoltre, effettuare pagamenti parziali degli stipendi, con più bonifici (es. acconti e saldi); il pagamento va fatto tassativamente in una unica soluzione.

ART. 11

(Responsabilità Civile)

La responsabilità della Cooperativa sociale Ippogrifo per inadempimento degli obblighi assunti o per perimento dell'oggetto della concessione soggiace alla disciplina prevista dal codice civile.

Eventuali danni arrecati a persone o a cose, conseguenti a comportamenti dolosi o colposi, dovranno essere risarciti.

L'Amministrazione non è responsabile per danni di qualunque natura cagionati da comportamenti dolosi o colposi di terzi.

La cooperativa-contraente risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni cagionati dalle persone detenute lavoratori, in virtù del rapporto di lavoro subordinato o, comunque, in virtù del diverso

rapporto tra loro intercorrente.

ART. 12

(Risarcimento danni)

Il risarcimento dei danni a cui è obbligata la cooperativa sociale Ippogrifo sarà quantificato sulla base dei prezzi risultanti da inventari ovvero in base al loro reale valore di mercato.

L'Amministrazione non è responsabile di ammanchi contraente derivanti da negligenza del personale della stessa.

ART. 13

(Contratto di assicurazione)

La cooperativa contraente si impegna stipulare contratto di assicurazione anche per

causa di incendio, a copertura di eventuali danni alla struttura, ai macchinari, ai beni mobili ed immobili oggetto del contratto.

ART. 14

(Facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell'istituto)

Il personale della Casa Circondariale di Sondrio, individuato dal Comandante di Reparto e dal

Direttore, potrà accedere liberamente nei locali affidati alla Società contraente ed effettuare tutte le

indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo le proprie competenze

Eventuali anomalie saranno a cura della Direzione dell'istituto immediatamente segnalate al responsabile indicato dalla cooperativa contraente per gli interventi del caso.

ART. 15

(Utilizzo dei locali)

E assolutamente vietato alla cooperativa - contraente l'utilizzo dei locali per usi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati concessi in comodato.

ART. 16

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) ed è tacitamente rinnovabile per uguale periodo, salvo contraria volontà delle parti manifestata mediante formale comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 17

(Risoluzione della convenzione)

L'Amministrazione può comunque, in qualsiasi momento, sospendere o non rinnovare la presente convenzione, per sopraggiunti motivi di ordine e sicurezza dell'istituto ovvero per inadempimento, da parte della Cooperativa - contraente, delle norme contenute nella presente convenzione.

La presente convenzione non obbliga l'Amministrazione e la Cooperativa ad un rapporto di esclusività nella materia oggetto della stessa.

Oltre a quanto sopra, l'Amministrazione Penitenziaria, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere o non rinnovare, nonché di recedere alla presente convenzione qualora dovessero emergere elementi:

  • Di pregiudizio per l’Amministrazione Penitenziaria, relativi al titolare della Cooperativa, al legale rappresentante ed ai soci;
  • Da far ritenere che i contraenti o gli operatori da essi designati non siano idonei alla collaborazione nell'attività rieducativa proposta nel contronti delle persone in esecuzione penale, secondo i principi all'art. 17 della legge 354/75.

Sondrio lì, 01/05/2016

Il rappresentante legale della Cooperativa Sociale Ippogrifo
Paolo Pomi

Il Direttore della Casa Circondariale di Sondrio
Stefania Mussio

 

 

APPENDICE INTEGRATIVA 19 maggio 2016

Si redige “Appendice integrativa” alla Convenzione avente ad oggetto il “Pastificio 1908” – Prot. n. 646 del 19.05.2016 - che si allega integralmente.

La presente appendice viene sottoscritta dalla Casa Circondariale di Sondrio (C.F. 93004740143) ubicata in via Caimi n. 80, rappresentata dalla Dott.ssa Giulia Antonicelli nella qualità di Direttore Reggente e dalla Cooperativa sociale Forme - ex Cooperativa Ippogrifo (v. atto notarile che si allega) - con sede legale in Sondrio, in via Meriggio n. 4 (C.F. e P.I. 00605190149), iscritta presso il registro delle imprese di Sondrio al n. SO061 – 5464, iscritta al RUNTS al numero 00605190149, rappresentata dal sig. Federico Marveggio, in qualità di legale rappresentante.

Si conviene che la convenzione originaria, così come allegata, venga modificata/integrata solo nelle parti e negli articoli di seguito indicati, rimanendo inalterato ogni articolo e punto non indicato nella presente appendice integrativa.

PREMESSO che:

La Casa Circondariale di Sondrio e la Cooperativa hanno sottoscritto apposita convenzione, ut supra, con cui è stato avviato un laboratorio di produzione artigianale di pasta senza glutine Bio, fresca e secca, (“Pastificio 1908”) nel quale sono state impiegate persone detenute, attualmente inattivo.

Le parti, nell’ottica di ripartenza dell’attività, concordano di modificare/integrare la convenzione in atto così come segue, solo con specifico riferimento agli articoli di seguito indicati.

Art. 2

(Obblighi della Società contraente)

L’articolo 2, punto 9 viene integrato come segue:

  1. a realizzare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull’igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente “e a predisporre le visite sanitarie del medico competente rivolte ai detenuti individuati per svolgere l’attività lavorativa e/o di tirocinio”.

Art. 4

(Modalità di avviamento al lavoro)

L’articolo 4 viene modificato dal punto n. 1 al punto n. 4 come segue:

  1. “La Direzione individuerà i detenuti da ammettere al lavoro interno ai sensi dell’art. 20 O.P. previo espletamento di una fase di osservazione degli stessi, considerando l’entità del fine pena, mediante accurata valutazione effettuata dal GOT. I detenuti saranno avviati all’attività produttiva dalla Cooperativa mediante contratto di lavoro a tempo determinato e nelle forme del tirocinio formativo professionale;
  2. Tenuto conto del fatto che i detenuti esercitano l’attività lavorativa nelle modalità di cui all’art. 20 o. p., si conviene che il laboratorio, in quanto sede di attività lavorativa interna dei detenuti, sia dotato dei necessari presidi di sicurezza (telecamere di videosorveglianza), con eventuali accessi da parte delle unità del personale di Polizia penitenziaria per le ordinarie attività di controllo della popolazione detenuta. Acquisito il consenso delle persone terze, con separato modulo, il laboratorio sarà presidiato da servizio di videosorveglianza, al fine di garantire il controllo sulla popolazione detenuta; il pastificio è munito di apposito citofono, funzionale a comunicare con il personale di Polizia penitenziaria (nello specifico, portineria);
  3. I detenuti verranno selezionati nelle modalità di cui al punto 1 e assunti/ammessi al tirocinio formativo previo superamento di apposito colloquio con il datore di lavoro. Detto colloquio mirerà in ogni caso a valutare la motivazione dei soggetti all’inserimento lavorativo, quale occasione trattamentale;
  4. I soggetti da avviare al lavoro dovranno formalizzare la loro volontà di adesione all’iniziativa e il loro impegno al rispetto delle regole e delle modalità dell’attività posta in essere, tanto in caso di assunzione quanto in caso di tirocinio”.

Si chiarisce che i punti n. 5, 6, 7 rimangono inalterati.

Art. 10

(Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti)

Si indica la nuova stesura, integrale, dell’art. 10:

La retribuzione spettante ai detenuti lavoranti - sia dipendente che tirocinante - deve essere corrisposta mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell’Amministrazione.

In particolare si conviene che:

  • per ciascuna persona detenuta verrà predisposta, a cura della Cooperativa contraente-datore di lavoro, una busta paga, secondo la normativa vigente nel settore;
  • sono ad esclusivo carico della Cooperativa Sociale Forme gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative al riguardo;
  • in caso di tirocinio extracurriculare, l’Agenzia del lavoro competente all’attivazione dello stesso provvederà all’emissione di un cedolino su Iban indicato dalla Direzione della Casa Circondariale di Sondrio in fase iniziale di elaborazione del progetto formativo, per esempio nell’ambito di progetti regionali in partenariato;
  • gli assegni familiari eventualmente spettanti alle persone detenute lavoratori saranno versati, a cura della Cooperativa Sociale Forme, direttamente ai familiari aventi diritto, dandone dimostrazione alla Direzione e sottraendone l’importo da quello netto spettante al lavoratore in busta paga;
  • le retribuzioni spettanti ai detenuti, al netto delle somme da detrarre e degli eventuali assegni familiari, saranno riepilogate in un elenco nominativo a cui verranno allegate le buste paga che, a cura della Direzione, saranno consegnate agli aventi diritto (persone detenute lavoratori).

Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico mensile sul conto corrente postale della Direzione, cui sarà data tempestiva comunicazione dell’avvenuta operazione, unitamente all’invio del cedolino paga di riferimento. A tal fine si segnalano le seguenti coordinate bancarie: Banco Posta SpA intestato a Direzione della Casa Circondariale di Sondrio IBAN IT75S0760111000000012625232. Si precisa altresì che l’azienda – nel caso di più unità assunte al lavoro – dovrà effettuare un unico bonifico mensile, trasmettendo all’indirizzo e-mail (cc.sondrio@giustizia.it) copia della ricevuta del medesimo bonifico e relative buste paga. L’invio della e-mail è fondamentale ai fini del pagamento del compenso ai detenuti.

È assolutamente vietato, inoltre, effettuare pagamenti parziali degli stipendi, con più bonifici (es. acconti e saldi); il pagamento deve essere effettuato tassativamente in una unica soluzione.

Il rappresentante legale della Cooperativa Sociale Forme della Casa Circondariale di Sondrio
Dr. Federico Marveggio

Il Direttore Reggente
Dr.ssa Giulia Antonicelli