Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VICENZA e il Comune di Lugo - 30 luglio 2025
30 luglio 2025
TRIBUNALE DI VICENZA
Identificativo della convenzione: 17570031
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUGO DI VICENZA E IL TRIBUNALE DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSO
- che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunale alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luigi Perina Presidente del Tribunale di Vicenza sito in via Ettore Gallo, 24 C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa
E
il Comune di Lugo di Vicenza che interviene al presente atto nella persona di Ranzolin Paola, Responsabile Area Finanziaria del Comune di Lugo di Vicenza C.F. 84001250244, nominata con Decreto del Sindaco n. 15 del 11/12/2024, domiciliata per la carica presso la sede municipale di P.zza XXV Aprile n. 28, la quale agisce ai sensi degli artt. 50, 107 e 109 del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 68 dello Statuto Comunale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Il Comune di Lugo di Vicenza consente che n. 2 (DUE) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, purché:
- siano residenti nel territorio dei Comuni di Lugo di Vicenza, Breganze, Sarcedo, Thiene, Salcedo, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lusiana Conco, Zugliano, Chiuppano, Carrè;
- vi sia sufficiente disponibilità di personale dell’Ente per coordinarne adeguatamente la prestazione.
Il Comune di Lugo di Vicenza specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto:
- prestazioni nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale (da intendersi come prioritarie ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, C.d.S.);
- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
ART. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quali il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
ART. 3
Il Comune di Lugo di Vicenza che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nel Responsabile dell’Area Funzionale a cui viene assegnato il lavoratore il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il Comune di Lugo di Vicenza si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche della figura individuata.
ART. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Lugo di Vicenza si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune di Lugo di Vicenza si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5
E’fatto divieto al Comune di Lugo di Vicenza di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Lugo di Vicenza l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART. 6
I soggetti indicati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato.
ART. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
ART. 8
La presente convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Vicenza, 30 luglio 2025
Per il Tribunale di Vicenza
Il Presidente
Luigi Perina
(sottoscritto con firma digitale)
per Il Comune di Lugo di Vicenza
Il Responsabile Area Finanziaria
Ranzolin Paola
(sottoscritto con firma digitale)