Protocollo di collaborazione per programma trattamentale per condannati per reati violenti orientati dal genere tra il Tribunale di LOCRI e il Cipm (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) Calabria - 4 dicembre 2025

4 dicembre 2025

PROT. N. 2870/2025 U.

PROGRAMMA TRATTAMENTALE PER CONDANNATI PER REATI VIOLENTI ORIENTATI DAL GENERE

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Tra

Il Tribunale di Locri (R.C.) (Codice fiscale n. 81001830801), nella persona del Presidente Dr. Fulvio Accurso, elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo presso la sede legale dell’Ufficio, in Piazza Fortugno, Locri (RC)

E

CIPM Calabria ETS (Codice fiscale n.90045600807) nella persona della Presidente e Rappresentante Legale, Dr.ssa Lidia Fiscer, elettivamente domiciliata ai fini del presente Protocollo presso la sede legale Via degli Oleandri n. 10, Siderno (RC)

LE PARTI CONCORDANO

Che il recupero ed il reinserimento sociale delle persone che hanno commesso reati di natura violenta fisica e psicologica in ambito familiare passa anche attraverso lo sviluppo di consapevolezza rispetto ai propri comportamenti maltrattanti ed attraverso una graduale assunzione di responsabilità 

VISTO

  1. L’art.27 comma 3 della Costituzione, che recita “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
  2. Il D.P.R. 230/2000, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede:

- all’art.1 che “il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”,

- all’art. 27 che la persona giunga ad una “riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”,

- all’art. 68 comma 6, che la Direzione dell’ U.E.P.E. curi la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa,

- all’art.118 che gli interventi del Servizio Sociale siano prioritariamente caratterizzati: a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo; b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale; c) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”,

  1. l’art. 15 della legge 24 novembre 2023 n. 168 in materia di “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” che ha modificato il quinto comma dell’art. 165 c.p. prevedendo che nel caso di condanna per una serie di reati – normalmente commessi per motivi orientati al genere –, quali quelli previsti dagli artt. 572, 609 bis, 612 bis c.p., “…la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati…”

CONSIDERATO CHE

il Tribunale di Locri con la collaborazione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria contribuisce a realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale nei confronti dei soggetti condannati;

il CIPM Calabria ETS promuove programmi di cambiamento rivolti a soggetti autori di violenza nelle relazioni affettive allo scopo di migliorare la sicurezza delle vittime ed incoraggiare lo sviluppo ed il consolidamento di atteggiamenti e comportamenti non-violenti;

il presente Protocollo finalizzato allo svolgimento di azioni volte alla riduzione della violenza domestica e di genere,

 si propone di rappresentare un contributo:

- per il miglioramento della sicurezza delle donne, dei bambini e delle vittime di tali violenze in generale;

- per lo sviluppo di responsabilità del soggetto autore di violenza e per l’individuazione di strategie relazionali non violente, attraverso l'analisi dei fattori socioculturali, relazionali e individuali che sostengono i comportamenti di abuso e sopraffazione;

- per la diffusione di un atteggiamento culturale che rifiuti la violenza come metodo accettabile di risoluzione dei conflitti.

TANTO PREMESSO

LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Art. 1 – Obiettivi e ambito di applicazione

  1. Il presente Protocollo disciplina le modalità operative di collaborazione tra il Tribunale di Locri e il CIPM Calabria ETS in relazione agli utenti ai quali sia concessa la sospensione condizionale della pena, subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero ai sensi dell’art. 165 c.p.
  2. Il CIPM Calabria ETS si occuperà del trattamento e del monitoraggio degli utenti, in raccordo con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) territorialmente competente e, ove necessario, in collaborazione con altri servizi del territorio (ASP, Ser.D. e altri enti coinvolti).
  3. Le parti si impegnano a garantire la tempestiva attivazione degli interventi, la valutazione multidisciplinare dei casi, nonché un approccio integrato e personalizzato, orientato ai bisogni specifici di ciascun utente.

Art. 2 – Individuazione degli utenti

  1. Il Giudice, con sentenza di condanna, dispone la sospensione condizionale della pena subordinandola all’obbligo di partecipazione a specifici percorsi di recupero finalizzati alla prevenzione, all’assistenza psicologica e al reinserimento di soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 572, 609-bis e 612-bis c.p.
  2. Contestualmente, il Giudice trasmette all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) competente e al CIPM Calabria ETS una comunicazione formale contenente: i dati anagrafici dell’utente, la pena sospesa, gli obblighi specifici imposti e ogni eventuale prescrizione particolare.
  3. Ricevuta la segnalazione, il CIPM Calabria ETS provvede a contattare l’utente entro un termine compreso tra 5 e 10 giorni, dando avvio alla fase di accertamento preliminare finalizzata alla valutazione del caso e alla definizione del percorso più idoneo.

Art. 3 - Fase di accertamento e presa in carico

  1. Il CIPM Calabria ETS svolge i propri interventi in una prima fase di valutazione degli utenti attraverso 2/3 colloqui individuali e redige una scheda di valutazione contenente i principali elementi anamnestici, la situazione familiare, lavorativa e abitativa dell’utente, fattori di vulnerabilità personale e sociale nonché eventuali condizioni che potrebbero impedire la partecipazione al programma (per esempio, uso attuale di sostanze senza il coinvolgimento dei Servizi territoriali SerD, disagio psichiatrico, comprensione ed espressione carente della lingua italiana, livello di aggressività elevato in sede di valutazione). Sulla base di tali elementi, viene elaborato un programma individuale di trattamento.
  2. Successivamente, se la valutazione risulta positiva, l’utente viene inserito in un programma di gruppo condotto generalmente dall’equipe multidisciplinare.
  3. Il programma trattamentale è condiviso con l’utente, il difensore, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) e il Giudice, ai fini della sua approvazione e attuazione.
  4. Il programma definisce le fasi di intervento, gli obiettivi specifici, le modalità operative (individuali e/o di gruppo), e le modalità di verifica e monitoraggio dei risultati.
  5. Il percorso trattamentale del CIPM ha una durata minima di 60 ore, distribuite su almeno 12 mesi.

Art. 4 – Esecuzione del trattamento obbligatorio

  1. L’utente si impegna a partecipare con regolarità agli incontri programmati, con cadenza bisettimanale, secondo quanto stabilito nel programma individuale di trattamento.
  2. Il puntuale rispetto del percorso di recupero costituisce condizione essenziale per la conferma della sospensione condizionale della pena.

Art. 5 – Monitoraggio, verifica, segnalazioni

  1. Il CIPM Calabria ETS trasmette con cadenza trimestrale all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) e al Giudice rapporti periodici sull’andamento del programma trattamentale e sulla partecipazione dell’utente.
  2. In presenza di comportamenti che possano configurare la commissione di un nuovo reato, di un grave rischio per la pubblica incolumità, di violazioni ingiustificate degli obblighi dell’utente: interruzione del percorso non concordata, superamento delle assenze massime stabilite (n. 6), il CIPM Calabria ETS è tenuto a segnalare tempestivamente (24 ore, tramite PEC) la situazione all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) e al Tribunale di Locri (R.C.)
  3. Il CIPM si riserva, inoltre, la libera facoltà di sospendere o interrompere i percorsi con utenti per una delle seguenti motivazioni: comportamento inadeguato verso gli altri utenti inseriti nel programma o verso i conduttori del gruppo, utilizzo di alcol o sostanze prima della partecipazione al percorso trattamentale e si impegna a comunicarlo, entro 48 ore tramite PEC, al Tribunale di Locri (R.C.) con le ragioni che hanno spinto a prendere tale decisione.
  4. Al termine del programma trattamentale, il CIPM redige e trasmette una relazione finale contenente la valutazione complessiva del percorso svolto attestante:

Presenza – data di inizio percorso e di fine (conclusione, interruzione o sospensione), numero di assenze;
Partecipazione – modalità di interazione dell’utente in gruppo con gli altri partecipanti e con gli operatori e qualità di risposta alle sollecitazioni degli operatori;
Riconoscimento della violenza – riconoscimento degli episodi di violenza e del disvalore;
Assunzione di responsabilità – livello di riconoscimento dell’impatto, delle conseguenze e del danno della violenza sulle vittime (donne e figli/e) e dei segnali di paura da loro manifestati.

  1. Il Giudice, esaminata la relazione finale, valuta gli esiti del percorso e adotta i conseguenti provvedimenti in ordine all’eventuale revoca della sospensione condizionale della pena.

Art. 6 – Sicurezza e privacy

  1. Il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nonché delle disposizioni del regolamento ministeriale applicabile.
  2. Le parti si impegnano ad assicurare la massima riservatezza e la tutela dei dati sensibili e giudiziari, adottando tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantirne la sicurezza e la protezione.

Art. 7 – Costi, risorse e cooperazione

  1. Le parti individuano congiuntamente le risorse umane e strumentali necessarie per la corretta attuazione dei percorsi di recupero previsti dal presente protocollo.
  2. Il CIPM Calabria ETS si impegna a predisporre e trasmettere report gestionali periodici, in forma anonimizzata, contenenti dati aggregati sull’andamento e sui risultati complessivi delle attività trattamentali.
  3. Il Tribunale di Locri e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) assicurano la tempestiva e puntuale comunicazione delle relative disposizioni e provvedimenti agli enti coinvolti.
  4. Il costo del percorso di recupero è integralmente a carico dell’utente, salvo diverse determinazioni dell’Autorità Giudiziaria o specifiche disposizioni normative.

Art. 8 – Revisione del protocollo

  1. Il presente Protocollo potrà essere riveduto congiuntamente dalle parti ogni 24 mesi o su richiesta motivata.
  2. Eventuali modifiche entrano in vigore previa sottoscrizione delle parti.

Art. 9 – Entrata in vigore

  1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimane valido fino a rescissione o revisione.
  2. Le parti comunicano la sottoscrizione agli organi competenti e pubblicano le informazioni necessarie per la trasparenza.

Locri, 4 dicembre 2025

Il Presidente del Tribunale
Dott. Fulvio Accurso

Presidente e Legale Rappresentante di CIPM Calabria ETS
Dott.ssa Lidia Fiscer