Convenzione tra Direzione generale Valutazione Politiche pubbliche e Revisione della spesa e Cassa Depositi e Prestiti SPA per fornitura di servizio supporto tecnico ambito progetto “Supporto tecnico specialistico volto ad attuare mirate azioni di monitoraggio su programmi investimento pubblico da realizzare ambito interventi di adeguamento edilizia penitenziaria - 1 ottobre 2025
1 ottobre 2025
CONVENZIONE
ex art. 10, comma 7-novies, del D.L. 121/2021
tra
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Ufficio di Gabinetto - Direzione Generale valutazione politiche pubbliche e revisione della spesa, con sede legale in Via Arenula 70, 00186 Roma, codice fiscale 96432770582, in persona del Direttore Generale dott. Massimiliano Micheletti, munito dei necessari poteri (di seguito, l’“Amministrazione”),
e
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A., con sede legale in Via Goito 4 - 00185 Roma, codice fiscale 80199230584, Partita IVA n. 07756511007, rappresentata nel presente atto da Maria Elena Perretti in qualità di Responsabile Advisory, munito dei necessari poteri (di seguito, per brevità, indicata come “CDP”),
(l’Amministrazione e CDP, di seguito, disgiuntamente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”)
Premesso che
- nell’ambito della normativa adottata ai fini dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito il “PNRR”), l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che le Amministrazioni pubbliche alle quali è affidata la realizzazione attuativa degli interventi previsti nel PNRR possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società a prevalente partecipazione pubblica;
- l’articolo 10, comma 7-quinquies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, prevede che:
- le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono avvalersi direttamente di CDP e di società da essa direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie;
- tali attività sono regolate in apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione delle stesse, concluse sulla base e in conformità all’accordo quadro stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito “MEF”) e CDP, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare;
- l’articolo 10, comma 7-novies, del D.L. n. 121/2021 prevede che “Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano fino al 31 dicembre 2029, anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea”;
- in attuazione di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, il MEF e CDP hanno stipulato nel 2021 un primo Accordo quadro, registrato dalla Corte dei Conti il 10 febbraio 2022, poi sostituito da un nuovo Accordo quadro sottoscritto il 2 luglio 2024 e registrato dalla Corte dei Conti il 20 settembre dello stesso anno, recante in allegato i criteri e le modalità di calcolo del rimborso dei costi delle attività di assistenza e supporto tecnico-operativo prestate da CDP, che l’Amministrazione dichiara di conoscere e accettare (di seguito, l’“Accordo Quadro”);
Premesso, inoltre, che
Con riferimento all’Amministrazione:
- l’accordo di partenariato con l’Italia per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (“Fondi SIE”) per il periodo 2014 - 2020 (“Accordo di partenariato 2014-2020”) - adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014 - definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE, al fine di perseguire la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, inoltre, individua gli obiettivi tematici su cui si concentrano gli interventi finanziati dai suddetti Fondi SIE;
- il Programma Operativo Nazionale (“PON”) “Governance e Capacità Istituzionale” è uno degli strumenti della politica di coesione del ciclo 2014-2020 finanziati dall’Unione europea attraverso i Fondi SIE e rappresenta il principale strumento per attuare le priorità strategiche in materia di rafforzamento e innovazione della pubblica amministrazione concordate tra l’Italia e la Commissione europea e contenute nell’Accordo di partenariato 2014-2020;
- fra gli obiettivi tematici di riferimento del PON, vi è quello – già incluso nell’Accordo di partenariato 2014-2020 - volto a “Rafforzare capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione Pubblica efficiente” (“OT 11”);
- che il Ministero della Giustizia - Direzione Generale per il Coordinamento per le Politiche di Coesione è stato individuato quale Organismo Intermedio del PON Governance mediante la Convenzione siglata, in data 22 dicembre 2016, con l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- nell’ambito della programmazione strategica definita con l’Accordo di partenariato 2014-2020, la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, fra le altre cose, ha disciplinato l’utilizzo dei “Programmi di azione e coesione” (“PAC”) come strumenti complementari alla programmazione europea per il ciclo 2014–2020;
- in tale contesto, con successiva Delibera CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, è stato adottato il “Programma di Azione e Coesione al PON Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” che, in stretta sinergia con l’impianto strategico dichiarato con il PON citato, è orientato a raggiungere il medesimo obiettivo tematico OT11 di cui alla lettera [G] delle presenti premesse;
- in relazione a quanto fin qui delineato, l’Amministrazione intende ora perseguire l’obiettivo di rafforzamento della capacità istituzionale delle Autorità pubbliche di cui ai programmi citati nelle precedenti lettere [G] e [J], con particolare attenzione al potenziamento delle strutture operative e delle competenze tecniche della Pubblica Amministrazione coinvolte nei processi di sorveglianza, attuazione e governance degli investimenti pubblici (di seguito, l’“Intervento”). A tal fine l’Amministrazione ha la necessità di dotarsi di risorse con specifico profilo tecnico, finalizzate allo svolgimento di attività di monitoraggio degli interventi infrastrutturali previsti nell’ambito del Programma nazionale redatto dal Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, al fine di disporre di una contezza tempestiva e puntuale circa lo stato di avanzamento delle attività poste in essere sugli istituti penitenziari oggetto di intervento.
- l’Amministrazione ha provveduto alla presentazione del Progetto “Supporto tecnico-specialistico volto ad attuare mirate azioni di monitoraggio su programmi d’investimento pubblico da realizzare nell’ambito degli interventi di adeguamento dell’edilizia penitenziaria” (Prot. m_dg.DGCPC.30-09-2025.0002160.E), a valere sull’Asse 2, Obiettivo tematico 2.1 – Azione 2.1.1. del Programma Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020;
- con decreto Prot. m_dg.DGCPC.30/09/2025.0000778.ID, il Progetto “Supporto tecnico-specialistico volto ad attuare mirate azioni di monitoraggio su programmi d’investimento pubblico da realizzare nell’ambito degli interventi di adeguamento dell’edilizia penitenziaria”, è stato ammesso a finanziamento a valere sull’Asse 2, Obiettivo tematico 2.1. – Azione 2.1.1. del Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, per un importo pari a € 366.000,00 (euro trecentosessantaseimilaeuro/00), IVA inclusa.
Con riferimento a CDP:
- la missione istituzionale di CDP – società partecipata al 82,77% dal MEF – è la promozione dello sviluppo economico e sociale del Paese attraverso, tra l’altro, il sostegno finanziario agli enti territoriali e pubblici, alle infrastrutture e ai processi di crescita delle imprese italiane, come previsto, tra l’altro, dall’articolo 5 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal proprio Statuto;
- a tal fine, CDP, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 269/2003 e dell’articolo 3, comma 1, lettera (G) del proprio Statuto, può anche fornire servizi di assistenza e consulenza in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
- l’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall’articolo 2, numero 3, del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015;
Considerato che
- l’Amministrazione ha individuato in CDP, ai sensi del sopra richiamato articolo 10, comma 7-novies, del D.L. 121/2021, il soggetto istituzionale più idoneo a prestare supporto tecnico-operativo per la realizzazione dell’Intervento, ritenendo sussistenti i presupposti di applicabilità di tale articolo;
- CDP, all’esito dei preliminari contatti intercorsi, ha espresso il proprio interesse a prestare il supporto richiesto dall’Amministrazione;
- sulla scorta del comune interesse a collaborare, le Parti si sono quindi determinate a disciplinare i relativi rapporti con la sottoscrizione del presente atto (di seguito la “Convenzione”).
Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono e stipulano quanto segue
- Valore delle premesse e degli allegati
1.1 Le premesse, i considerato e l’Allegato A, “Piano delle attività”, formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.
1.2 Con riferimento alla documentazione progettuale dell’Intervento si allegano altresì:- Scheda Progetto “Supporto tecnico-specialistico volto ad attuare mirate azioni di monitoraggio su programmi d’investimento pubblico da realizzare nell’ambito degli interventi di adeguamento dell’edilizia penitenziaria” Prot. m_dg.DGCPC.30-09-2025.0002160.E;
- Check list di controllo n. 5, 6 e 7 Prot. m_dg.DGCPC.30-09-2025.0002160.E;
- Decreto di ammissione a finanziamento del Progetto Prot. m_dg.DGCPC.30/09/2025.0000778.ID. - Oggetto
2.1 La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti in relazione alle attività rese da CDP ai sensi dell’articolo 3, dietro versamento da parte dell’Amministrazione del rimborso delle spese di cui all’articolo 4.
2.2 L’oggetto della Convenzione è limitato a quanto indicato nel precedente comma. È pertanto espressamente esclusa qualsiasi altra tipologia di rapporto, come ad esempio qualsiasi rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra l’Amministrazione e CDP, sicché, come meglio disciplinato all’articolo 9, i rapporti tra tali soggetti, sono e rimarranno - anche nel corso dell’esecuzione della Convenzione - tra loro indipendenti. - Descrizione delle attività
3.1 CDP presta nei confronti dell’Amministrazione le attività di supporto tecnico-operativo indicate e descritte nell’Allegato A. In particolare, l’Allegato A definisce gli interventi in relazione ai quali CDP presterà supporto a favore dell’Amministrazione e le correlate linee di attività. Per ciascuna linea di attività, l’Allegato A definisce: (i) le specifiche attività prestate da CDP; (ii) i relativi output; (iii) il cronoprogramma delle attività; (iv) il gruppo di lavoro e la stima dell’importo economico delle attività, formulata da CDP in ragione dei criteri e delle modalità di calcolo del rimborso costi di cui all’Accordo Quadro.
3.2 Le attività prestate da CDP e le relative modalità di svolgimento devono intendersi tassativamente limitate a quanto indicato e meglio descritto nell’Allegato A – come eventualmente aggiornato ai sensi del comma 4 o modificato e/o integrato ai sensi del comma 5. Dovrà ritenersi esclusa dalla Convenzione qualsivoglia attività e modalità di svolgimento non espressamente menzionata nel medesimo Allegato A.
3.3 Le Parti concordano di incontrarsi, su base trimestrale, per valutare lo stato di avanzamento delle attività ed eventualmente procedere ai sensi del seguente comma, nonché per assicurare coerenza e sinergia con altre eventuali iniziative di supporto in essere. Di ciascun incontro e dei relativi esiti sarà redatto apposito verbale scambiato tra le Parti.
3.4 Ove necessario, le Parti potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti del Piano delle Attività, al fine di articolare diversamente la ripartizione delle risorse tra le diverse attività, di aggiornare i cronoprogrammi e di meglio definire le attività già previste, i gruppi di lavoro e i relativi output.
3.5 Fermo quanto previsto al precedente comma, le Parti potranno, inoltre, concordare per iscritto, mediante adozione di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione, modifiche e/o integrazioni al Piano delle Attività, per includere eventuali ulteriori attività di supporto tecnico-operativo che si rendessero necessarie a supporto dell’Amministrazione, anche modificando il valore massimo complessivo di cui all’articolo 4.1. - Rimborso spese, fatturazione e pagamento
4.1 L’Amministrazione corrisponderà a CDP un rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività, determinato secondo i criteri e le modalità di calcolo del rimborso dei costi di cui all’Accordo Quadro, valutati congrui dall’Amministrazione stessa, nei limiti del valore massimo complessivo di € 300.000,00 (euro trecentomilaeuro/00), oltre IVA ove dovuta.
4.2 Ai fini del rimborso delle spese, CDP procederà con cadenza trimestrale, a sottoporre all’Amministrazione la rendicontazione delle attività svolte con evidenza dei relativi costi. L’Amministrazione provvederà all’esame della rendicontazione e comunicherà a CDP la relativa approvazione entro il termine di (trenta) giorni solari dalla ricezione della rendicontazione stessa. In caso di osservazioni sulla rendicontazione da parte dell’Amministrazione, l’anzidetto termine di (trenta) giorni solari è sospeso sino al ricevimento degli elementi di chiarimento forniti da CDP.
4.3 Intervenuta l’approvazione di ciascuna rendicontazione, CDP emetterà fattura ai sensi del successivo comma. L’Amministrazione provvederà al rimborso delle spese entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura, mediante bonifico sul conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) avente IBAN n. IT24R0100004306CC0000000910, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4.4 CDP emetterà fatture elettroniche in conformità alla normativa fiscale vigente, in Split Payment ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., intestate all’Amministrazione.
4.5 Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
4.6 Agli oneri previsti dalla Convenzione, l’Amministrazione fa fronte a valere sulle risorse del Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, Asse 2, Obiettivo tematico 2.1., Azione 2.1.1. - Efficacia e Durata
5.1 La Convenzione è assoggettata al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 5 co. 2 lett. g-bis) del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, ad opera dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero di Giustizia. Pertanto, le attività oggetto della stessa potranno essere avviate solo a seguito della comunicazione scritta a CDP dell’acquisizione del visto relativo al predetto controllo. La Convenzione termina alla data del 31 ottobre 2026. Resta inteso che l'andamento periodico delle attività e dei relativi consumi sarà monitorato dalle Parti nell’ambito dei tavoli di confronto di cui all’articolo 3.3 e che CDP si riserva, previa comunicazione all'Amministrazione e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6.7, di interrompere lo svolgimento dell’attività prima della predetta data di scadenza, una volta che dovesse aver svolto attività per un importo pari al valore complessivo di cui all’articolo 4.1.
5.2 Eventuali proroghe della scadenza della Convenzione, ivi incluse quelle che comportano la necessità di modificare il valore massimo complessivo di cui all’articolo 4.1, dovranno essere concordate per iscritto fra le Parti mediante adozione di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione. - Risoluzione e recesso
6.1 In caso d’inadempimento di una delle Parti ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 4 e 7, la Convenzione si intenderà risolta ex art. 1454 c.c. se la Parte adempiente dichiarerà a mezzo PEC alla Parte inadempiente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva, salvo che la Parte inadempiente provveda a sanare la propria inadempienza entro massimo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
6.2 La rinuncia di una Parte al diritto di risoluzione, a fronte di uno o più inadempimenti dell’altra Parte relativi alla Convenzione, non costituisce rinuncia al diritto al risarcimento dei danni derivanti da tale inadempienza e/o al diritto di risolvere la Convenzione per ogni altra inadempienza.
6.3 La Convenzione potrà altresì essere risolta, ai sensi delle norme previste dal Codice civile, qualora una delle Parti si trovi nell’impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni.
6.4 Ciascuna Parte potrà recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento e previo preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.
6.5 Nelle ipotesi di cui al precedente comma e, comunque, in tutte le ipotesi di cessazione anticipata della Convenzione per cause non imputabili a CDP, quest’ultima avrà diritto al rimborso delle spese, ai sensi dell’articolo 4, in relazione a quanto eseguito.
6.6 Restano in ogni caso fermi i diritti e la facoltà di ciascuna Parte di avvalersi di qualsiasi rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione alla Convenzione.
6.7 In caso di cessazione per qualunque causa della Convenzione, le Parti si impegnano a concordare, in buona fede, modalità operative di interruzione delle attività non lesive dei reciproci interessi. - Materiale e coordinamento operativo.
7.1 Ai fini della prestazione delle attività di cui all’articolo 3, CDP potrà richiedere tutto il materiale, le informazioni e i documenti necessari all’Amministrazione, che sarà tenuta a fornirli in un termine congruo. Ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività, l’Amministrazione fornirà inoltre a CDP l’accesso ai propri applicativi informatici.
7.2 L’Amministrazione è pienamente ed esclusivamente responsabile del contenuto dei documenti da essa forniti in esecuzione della Convenzione, rispetto al quale si impegna a tenere CDP indenne e manlevata ai sensi di quanto previsto all’articolo 9.3.
7.3 CDP si riserva di inserire specifici messaggi di riserve e assunzioni (c.d. disclaimer) nella documentazione prodotta in esecuzione della Convenzione, anche al fine di fornire i necessari chiarimenti sulla valenza e natura della documentazione prodotta e sulla provenienza e sull’imputabilità dei dati e delle informazioni ivi contenute.
7.4 L’Amministrazione è tenuta a collaborare proattivamente con CDP per il buon esito delle attività e per il rispetto del relativo cronoprogramma, svolgendo, a titolo esemplificativo, quanto segue:a) provvedere tempestivamente e autonomamente alle attività di propria competenza, adottando tutte le necessarie determinazioni formali, nel rispetto, ove previste, delle scadenze concordate con CDP;
b) partecipare ai tavoli di lavoro e alle riunioni pianificate;
c) fornire a CDP, su richiesta di quest’ultima, chiarimenti, istruzioni e direttive ai fini del corretto svolgimento delle prestazioni.7.5 Le Parti convengono espressamente che la consegna del materiale, delle informazioni o dei documenti e l’eventuale possibilità di accesso agli applicativi informatici di cui al comma 1, e la collaborazione proattiva dell’Amministrazione ai sensi del comma 4, costituiscono elemento essenziale per il corretto svolgimento delle attività da parte di CDP. Pertanto, in caso di mancata o tardiva consegna del materiale, delle informazioni o dei documenti di cui al comma 1, ovvero di mancata, insufficiente o incompleta collaborazione ai sensi del comma 4, salvo quanto previsto dall’articolo 6.3, nessun inadempimento o ritardo potrà essere opposto a CDP per la mancata o incompleta implementazione delle attività.
- Consulenti
8.1 Per lo svolgimento delle attività indicate all’articolo 3, CDP può avvalersi di consulenti (i “Consulenti”), individuati nel rispetto della normativa applicabile.
8.2 Le Parti convengono che (i) le prestazioni dei Consulenti saranno svolte unicamente a favore di CDP, (ii) i Consulenti potranno rivolgersi esclusivamente a CDP e nulla avranno a che pretendere nei confronti dell’Amministrazione e (iii) CDP potrà mettere gli elaborati redatti dai Consulenti a disposizione anche dell’Amministrazione, sempre nel rispetto della normativa applicabile e secondo quanto espressamente previsto nei contratti di consulenza. - Effetti tra le Parti
9.1 CDP presta attività di mero supporto tecnico-operativo e assolve ai compiti che le sono attribuiti nell’ambito del perimetro delle attività previste dall’Allegato A, con la dovuta diligenza professionale. CDP assume unicamente obbligazioni di mezzi. L’Amministrazione assumerà le proprie decisioni in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità. Pertanto:
a) in nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e azioni assunte dall’Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, scelte effettuate in relazione all’attività istruttoria, ai procedimenti autorizzativi e approvativi, nonché alle procedure di affidamento) potranno essere imputati a CDP, ai suoi amministratori, dipendenti e Consulenti e, di conseguenza, in capo ai medesimi non potrà sorgere alcuna responsabilità in relazione alla realizzazione dell’Intervento;
b) fatti salvi i limiti inderogabili di legge e i casi che siano conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa, CDP nonché i suoi amministratori, dipendenti e Consulenti non potranno essere ritenuti responsabili nei confronti dell’Amministrazione per (i) danni indiretti di qualsiasi tipo, ivi inclusi i costi o i danni derivanti dall’esecuzione, interruzione o risoluzione della Convenzione o delle trattative per la definizione della Convenzione e/o degli accordi collegati e connessi, e (ii) qualsiasi perdita, danno o responsabilità (di natura contrattuale o extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all’attuazione, esecuzione o alla risoluzione della Convenzione;
c) CDP non potrà, in nessun caso, sostituirsi alle attività tecniche, valutative, decisionali o di altra natura, istituzionalmente riservate alle competenze dell’Amministrazione, né svolgere funzioni di rilievo pubblicisti, né tantomeno esercitare poteri di natura discrezionale o amministrativa nel procedimento. La documentazione prodotta da CDP nell’ambito delle attività di supporto costituisce documentazione interna e preparatoria, predisposta al solo fine di agevolare le attività di competenza dell’Amministrazione, e non può essere menzionata negli atti e nei provvedimenti del procedimento adottati dall’Amministrazione medesima.9.2 L’Amministrazione è responsabile:
a) delle attività e dei compiti ad essa spettanti in relazione alla realizzazione dell’Intervento;
b) del rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile (ivi inclusa la normativa afferente agli aiuti di Stato o gli eventuali divieti di doppio finanziamento), in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interesse e il recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.9.3 L’Amministrazione terrà manlevata CDP, i suoi amministratori, dipendenti e Consulenti, da qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità, spesa o onere, anche di natura reputazionale, che gli stessi possano subire o sostenere, anche in conseguenza di reclami, azioni o pretese avanzate da terzi (inclusi anche i costi che siano eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio), in relazione alla Convenzione.
9.4 Nessuna consulenza fornita o opinione espressa da CDP costituirà o potrà essere interpretata come un parere legale.
9.5 Resta inteso che CDP non effettua in alcun caso: (i) attività di rendicontazione né di controllo documentale e/o fisico e/o in loco sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con (il PNRR / i Fondi); (ii) attività di verifica della documentazione giustificativa delle spese sostenute dai beneficiari dei fondi (es. fatture) ai fini dell’autorizzazione delle stesse. - Diritti di proprietà intellettuale e industriale
10.1 Ai fini della Convenzione, per “Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale” si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tutti i diritti ovunque nel mondo derivanti da o associati a: (i) diritti d’autore, diritti connessi, diritti sui generis e ogni altro diritto appartenente all’autore su opere dell’ingegno (ivi inclusi diritti di software e banche dati); (ii) marchi e altri segni distintivi; (iii) diritti di design, i diritti di modello di utilità; (iv) diritti di brevetto, diritti sulle invenzioni; (v) informazioni confidenziali e know-how; (vi) domande, registrazioni, rinnovi, estensioni di quanto sopra (nei limiti in cui applicabile); e (vii) ogni altro diritto previsto dalla L. n. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore) e dal D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), nonché da ogni ulteriore legge applicabile, simile o equivalente in ogni paese del mondo.
10.2 I Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale preesistenti di una qualsiasi delle Parti o di soggetti terzi utilizzati dalle Parti in relazione alla Convenzione restano di titolarità della rispettiva Parte o soggetto terzo titolare.
10.3 CDP resterà la titolare esclusiva di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale su qualsiasi materiale, documento, dato, informazione o risultato fornito all’Amministrazione o comunque creato o sviluppato per la realizzazione di qualsivoglia attività oggetto della Convenzione. CDP si riserva la possibilità, con separato accordo scritto, di concedere all’Amministrazione una licenza non esclusiva per il relativo utilizzo. - Riservatezza e pubblicità
11.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi i dati, le informazioni e i documenti ricevuti e prodotti nell’ambito della negoziazione, sottoscrizione e attuazione della Convenzione, fatta eccezione per i seguenti casi: (i) divulgazione a favore dei consulenti delle Parti e dei soci di CDP; (ii) reciproco accordo scritto; (iii) divulgazione richiesta da parte di un’autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, amministrativa o giudiziaria, di qualsiasi natura, ovvero da parte di organi di vigilanza o di controllo (interni ed esterni, nazionali ed europei); (iv) divulgazione comunque dovuta ai sensi di leggi o regolamenti applicabili; (v) divulgazione di dati, informazioni o documenti che siano o siano diventati di dominio pubblico.
11.2 Le tabelle contenute nell’Allegato A ed i relativi contenuti rappresentano per CDP informazioni sensibili e riservate, e non potranno in ogni caso essere oggetto di pubblicazione, divulgazione o ostensione alcuna.
11.3 Le Parti potranno pubblicizzare l’avvenuta sottoscrizione della Convenzione e lo svolgimento delle attività effettuate in attuazione della stessa, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet o attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente per iscritto i relativi contenuti. - Trattamento dei dati personali
12.1 Le Parti, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell’esecuzione della Convenzione, tratteranno i dati personali raccolti in qualità di autonomi Titolari del trattamento, ciascuna Parte per quanto di propria competenza, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), della normativa, sia nazionale sia europea, che lo integra o modifica, nonché degli applicabili provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
12.2 Le Parti si impegnano sin d’ora a sottoscrivere eventuali ulteriori accordi contrattuali ove, dall’evolversi del rapporto sul piano fattuale e operativo, derivasse la necessità di aggiornare i rispettivi compiti e responsabilità connessi al trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione.
12.3 Le Parti, inoltre, prendono atto e consentono, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali eventualmente raccolti possano essere oggetto di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalle Autorità di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
12.4 Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza ai sensi dell’art. 5 del GDPR, assicurando l’attuazione del principio di minimizzazione nell’utilizzo dei dati personali, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazione stabilite dalla legge.
12.5 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 del GDPR e si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
12.6 Le parti garantiscono sin d’ora che tutti i soggetti che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell’ambito della presente convenzione saranno soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate. - Trattamento fiscale
13.1 La Convenzione è soggetta all’imposta di registro solo in caso d’uso ed in misura fissa ai sensi dell’art. 4 della Tariffa - Parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta farà carico alla Parte che chiederà la registrazione.
- Codice Etico e modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001
14.1 CDP dichiara di essersi dotata di un Codice Etico, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di una Policy di Gruppo Anticorruzione consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell’attuazione della Convenzione. Tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati.
14.2 L’Amministrazione dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e di conoscerne e rispettarne integralmente il contenuto e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare le figure apicali, i dipendenti e collaboratori esterni di CDP a violare i principi specificati nei medesimi documenti.
14.3 L’Amministrazione dichiara di conformarsi ai principi contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell’attuare la Convenzione, si conformeranno ai principi dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento del Personale del Ministero della Giustizia, adottato con decreto del Ministro in data 18 ottobre 2023.
14.4 CDP prende atto che il Ministero della Giustizia ha adottato il Codice di comportamento del Personale del Ministero della Giustizia. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente allegato.
14.5 CDP dichiara che non sussistono a proprio carico procedimenti per reati presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 o per fattispecie di reato analoghe a quelle previste dal suddetto decreto legislativo pendenti a proprio carico e/o di condanne passate in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., né di essere sottoposta, allo stato, a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D.Lgs. 231/2001.
14.6 CDP si impegna a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. e/o nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. 231/2001.
14.7 Le Parti convengono che l’inosservanza per quanto direttamente applicabili da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative, accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui alla Convenzione e, conseguentemente, legittimerà l’altra Parte a risolvere la stessa con effetto immediato, comunicando a mezzo PEC di volersi avvalere della presente clausola ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. - Conflitto di interessi. Eventuale supporto finanziario di CDP
15.1 L’Amministrazione, di concerto con CDP, valuterà l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell’esecuzione della Convenzione. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l’esercizio imparziale e oggettivo da parte delle funzioni che concorrono allo svolgimento di tali attività.
15.2 Le Parti dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora, durante lo svolgimento delle attività, sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti o, in caso di impossibilità, valutando di astenersi rispettivamente dal prestare e dal richiedere di prestare le attività (o talune di esse), anche nel rispetto di quanto previsto dalle policy e procedure interne di ciascuna Parte. Quanto precede vale anche con riferimento ad eventuali potenziali conflitti di interesse che possono derivare dallo svolgimento di ulteriori attività eventualmente prestate da CDP.
15.3 L’attività prestata da CDP ai sensi della Convenzione: (i) non preclude di per sé la possibilità per CDP di valutare eventuali richieste di finanziamento da parte dell’Amministrazione o, più in generale, di svolgere qualsivoglia servizio o attività prestati da CDP; (ii) né determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti o di qualsivoglia servizio o attività prestati in favore dell’Amministrazione, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all’approvazione dei competenti organi deliberanti di CDP e dell’Amministrazione, anche alla luce della normativa applicabile e delle circolari CDP tempo per tempo vigenti, nonché dei regolamenti e policy interni adottati da ciascuna Parte;
b) all’eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra CDP e l’Amministrazione.15.4 Qualora le attività di competenza dell’Amministrazione implichino lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, CDP potrà indicare all’Amministrazione di inserire nei relativi atti di gara una clausola da cui emergano il ruolo svolto da CDP ai sensi della Convenzione e/o la disponibilità di CDP stessa, in assenza di ipotesi di conflitti di interesse, a valutare il finanziamento in favore del futuro aggiudicatario della relativa procedura di affidamento, fermo restando quanto previsto (e con le precisazioni di cui) al comma precedente.
- Comunicazioni
16.1 Le comunicazioni ai sensi della Convenzione si intendono valide se effettuate per iscritto ai seguenti recapiti:
- Ministero della Giustizia
All’attenzione di Massimiliano Micheletti
PEC: politichepubbliche.gabinetto@giustiziacert.it
E-mail: politichepubbliche.gabinetto@giustizia.it
- Cassa depositi e prestiti S.p.A.
All’attenzione di Maria Elena Perretti
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
E-mail: mariaelena.perretti@cdp.it16.2 Le comunicazioni di carattere operativo e relative all’esecuzione della Convenzione potranno essere effettuate anche agli indirizzi dei referenti indicati nell’Allegato A.
16.3 Tutte le comunicazioni di cui alla Convenzione si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario.
16.4 Ciascuna Parte potrà modificare i propri recapiti con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all’altra Parte. - Disposizioni di carattere generale
17.1 La Convenzione costituisce l’intero accordo raggiunto tra le Parti in relazione all’oggetto della Convenzione medesima. Ogni eventuale pregressa intesa in materia tra le Parti si intenderà espressamente risolta e terminata.
17.2 Qualsiasi modifica e/o integrazione alla Convenzione o ai suoi Allegati non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
17.3 La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione non potrà essere in alcun caso considerata quale modifica o rinuncia ai relativi diritti o, più in generale, all’applicazione di quanto previsto nella Convenzione, né acquiescenza a tali inadempimenti o ritardi, salvo che la rinuncia o l’acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.
17.4 Nessuna dichiarazione proveniente dalle Parti sarà considerata valida ed efficace qualora non sia stata formulata per iscritto e sottoscritta dalla Parte interessata.
17.5 Le deroghe e rinunce eventualmente concesse dalle Parti in relazione ad uno specifico inadempimento alla Convenzione non sono di per sé applicabili anche ad eventuali inadempimenti successivi di natura uguale o analoga.
17.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stata conclusa mediante moduli o formulari. Pertanto, in relazione ad essa non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
17.7 La Convenzione, le singole obbligazioni o i singoli diritti da essa derivanti non sono cedibili a terzi da alcuna delle Parti, neanche a titolo gratuito.
17.8 Le Parti si obbligano a fare in modo che, per tutta la durata della Convenzione, le rispettive strutture operative procedano tempestivamente allo scambio di tutte le informazioni relative alla loro specifica attività, allo scopo di ottimizzare le iniziative complessive e, così, di garantire l’esecuzione della Convenzione.
17.9 Per quanto non previsto dalle clausole in essa contenute e dalla normativa speciale applicabile, la Convenzione, i suoi contenuti, la sua applicazione, interpretazione ed esecuzione, nonché le relazioni tra le Parti, sono regolati dal diritto italiano e, in particolare, dalle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
17.10 Per ogni controversia connessa con la, o comunque derivante dalla, Convenzione, ivi incluse – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano reciprocamente a non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di composizione bonaria delle medesime. Qualora tale tentativo non portasse ad una composizione amichevole della controversia, tali eventuali controversie saranno devolute esclusivamente all’Autorità giudiziaria competente del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.
Roma, 1 ottobre 2025
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Massimiliano Micheletti
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Maria Elena Perretti