Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CIVITAVECCHIA e la Cooperativa Sociale Integrata Mobi.Di - 16 dicembre 2020

16 dicembre 2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LA VORO Dl PUBBLICA UTILITÀ

Al SENSI DEGLI ARTT. 54, D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2, D.M. 26 MARZO 2001

Premesso

che, in forza dell'art.54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 C.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che secondo l'art. 73 comma 5 bis t.u. 9 ottobre 1990, n. 309, il Tribunale, nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al medesimo articolo, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle patii a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. n. 274, cit., secondo le modalità ivi previste;

che, a norma dell'art. 165, comma I c.p., il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, e che il comma 2 del medesimo art. 165 impone al giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all' adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1;

che l'art. 186, comma 9 bis, c.d.s. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebbrezza può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. n. 274, cit., secondo le modalità ivi previste, e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere. in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato. le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l'art. 2, comma 1, d.m. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 d.lgs. n. 274, cit., stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale medesimo, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che il Ministro della giustizia, con atto in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, giusta la delega di cui in premessa, e la Cooperativa sociale integrata Mobi.di con sede legale in Via del Porto di Claudio 13 - 00054 Fiumicino (Rm) C.F. 05667011000 nella persona del legale rappresentante dott. Marco Cellarosi 

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1
Attività da svolgere

L'ente consente che n. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 d.lgs. n. 274, cit., prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale, ha per oggetto:

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi;

ART. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Pierpaolo Salvadori Socio della cooperativa e membro del c.d.a.
  • Andrea Brugnolli Socio della cooperativa

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

ART. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, con particolare riferimento alle norme di tutela sul lavoro ai sensi della L. 626/04 e succ. mod. e della L. 81/08, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

ln nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali di ritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2, 3 e 4 d.lgs. n. 274. cit.

L'ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima, anche al Tribunale, giudice dell'esecuzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 d.lgs. n. 274, cit. (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento sul funzionamento dell'ente.

ART. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 16.12.2020

Copia della presente convenzione è trasmessa alla Segreteria Amministrativa del

Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7, d.m. 26 marzo 2001, cit.. , nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali -.

Civitavecchia 16.12.2020

Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito

Il Rappresentante dell’Ente
Marco Cellarosi 

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., 464-bis c.p.p., e 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n.67 e dell’art.2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con atto del 9 settembre 2015, ha delegato i presidenti dei tribunali stipulare le convenzioni previste dall’art.2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;

che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, Via delle Terme di Traiano, 56/A, giusta delega di cui all’atto in premessa,

e

l’Ente Cooperativa Sociale Integrata Mobi.di C.F 05667011000 che interviene al presente atto nella persona del legale rappresentante Marco Cellarosi 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1
Attività da svolgere

L’Ente consente che n 10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.

L'Ente specifica che presso le sue strutture: Sede legale Via del Porto di Claudio 13, Centro operativo “CASA MIA” Via del Pesce Luna 127, e Orti urbani Via Monte Solarolo s.n.c. tutte le sedi si trovano a Fiumicino, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 2 comma 4, del DM n. 88/2015, ha per oggetto le seguenti prestazioni: Manutenzione pulizia degli spazi interni ed esterni; attività di serra; cura del verde; orticultura e giardinaggio; laboratori specifici.

L’Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’UEPE, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili pressi i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’UEPE.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

La durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le 8 (otto ) ore. 

La prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto messo alla prova.

L’UEPE, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato/indagato e dell’Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art.3
Modalità di trattamento

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art.4
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente comunicherà all’UEPE il nominativo del referente, Marco Cellarosi cf C…

della Cooperativa Sociale Integrata Mobi.di incaricata di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

Il referente si impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UEPE incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnalerà, inoltre, via e-mail con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art.3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’UEPE incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.

L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art.5
Divieto di retribuzione

E' fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti messi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta o rimborsi spese.

Art. 6
Relazione sul lavoro svolto

Il coordinatore di cui all'art. 4 della presente convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, fornirà le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi del soggetto messo alla prova all’UEPE che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art.141 ter, commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tri­bunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento sul funzionamento dell'Ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art.9, in caso di cessazione dell’attività.

Art.8
Adempimenti

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’UEPE informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.4, comma 3 del D.M. n.88/15

Art.9
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Art.10
Disposizioni finali

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali – e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna, nonché all’U.E.P.E. competente.

Civitavecchia, lì 16.12.2020

Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito

Il Rappresentante dell’Ente
Marco Cellarosi