Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CIVITAVECCHIA e il Comune di Bracciano - 11 maggio 2023
11 maggio 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54, D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2, D.M. 26 MARZO 2001
Premesso
che, in forza dell'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 C.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il p m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare. anziché le pene detentive e pecuniarie quella del Iavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che secondo l'art. 73 comma 5 bis t.u. 9 ottobre 1990, n 309, il Tribunale, nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al medesimo articolo, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionate della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. n. 274, cit., secondo le modalità ivi previste;
che, a norma dell‘art. 165, comma 1 c.p., il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato. e che il comma 2 del medesimo art. 165 impone al giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all' adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1;
che l'art. 186, comma 9 bis, c.d.s. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebbrezza può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. n. 274, cit., secondo le modalità ivi previste, e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso Io Stato. le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l'art. 2, comma , D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 d.lgs. n 274 cit., stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale medesimo, presso i quali può essere svolto il Iavoro di pubblica utilità:
che il Ministro della giustizia, con atto in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni,
considerato
che l'Ente presso il quale potrà essere svolto i/ lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli in- dicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, giusta Ta delega di cui in premessa, ed il Comune di Bracciano, con sede legale in Piazza IV Novembre, n. 6, C.F.80157470586 nella persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, Dott. Marco Crocicchi
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Attività da svolgere
L'ente consente che n. 10 condannati alla pena del Lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 d.lgs. n. 274, cit., prestino presso di sé la Ioro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto daII’articoIo 1 del Decreto ministeriale, saranno svolte attraverso:
- Prestazioni di Iavoro di supporto agli uffici comunali:
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini e parchi;
- Prestazioni di Lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
ART. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice indica il tipo e la durata del Iavoro di pubblica utilità.
ART. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Responsabile Amministrativo e Affari Generali, Responsabile Area Politiche sociali comunali e Partecipazione, responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, Responsabile Area Pianificazione del territorio e Tutela dell’Ambiente, Responsabile Area Politiche Culturali, Pubblica Istruzione, Turismo.
- Assistenti sociali
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni a modifiche dei Responsabili di area indicati.
ART. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del Iavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, con particolare riferimento alle norme di tutela sul Iavoro ai sensi della L. 626/04 e succ. mod. e della L. 81/08, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l‘esercizio dei fondamentali di- ritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2, 3 e 4 d.lgs. n. 274. cit.
L'ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
É fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta
È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso ì terzi.
ART. 6
Verifiche e relazione sul Iavoro svolto
L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima, anche al Tribunale, giudice dell'esecuzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 d.lgs. n. 274, cit. (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il Iavoro di pubblica utilità o Io abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redìgere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il Iavoro svolto dal condannato.
ART. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento sul funzionamento dell'ente.
ART. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 11.5.2023
Lo schema della presente convenzione è stato approvato dal Comune di Bracciano con Atto di Giunta comunale n. 75 del 2/5/2023).
Copia della presente convenzione è trasmessa alla Segreteria Amministrativa del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7, d.m. 26 marzo 2001, cit.., nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali -.
Civitavecchia, 11.5.2023
Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito
Il Rappresentante dell’Ente
Marco Crocicchi