Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CIVITAVECCHIA e Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus - 14 ottobre 2021

14 ottobre 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Al SENSI DEGLI ARTT. 54, D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2, D.M. 26 MARZO 2001

Premesso

che, in forza dell’art.54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 C.p.p., su richie­sta dell'imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione con­dizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assi­stenza sociale e di volontariato;

che secondo l'art. 73 comma 5 bis t.u. 9 ottobre 1990, n. 309, il Tribunale, nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al medesimo articolo, commessi da persona tossicodi­pendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di ap­plicazione della pena su richiesta delle patii a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d,igs. n. 274, cit., secondo le modalità ivi previste;

 che, a norma dell’art. 165, comma 1 c.p., il giudice può subordinare la concessione della sospen­sione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collet­tività per un tempo determinato, e che il comma 2 del medesimo art. 165 impone al giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all' adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1; 

 che l'art. 186, comma 9 bis, c.d.s. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del medesimo at1icolo, la pena detentiva e pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebbrezza può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. n. 274, cit., secondo le modalità ivi previste, e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere. in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato. le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l’art. 2, comma 1, d.m. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6 d.lgs. n. 274, cit., stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di con­venzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale medesimo, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che il Ministro della giustizia, con atto in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli in­dicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, giusta la delega di cui in premessa, e Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Tarquinia 01016, strada vicinale di Scorticagatti n° 73/75, C.F.00827070566 nella persona del legale rappresentante pro tempore dott Andrea Spigoni, 

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
Attività da svolgere

L’ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 d.lgs. n. 274, cit., prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'ente specifica le seguenti strutture:

  1. Fattoria di Alice, strada Tuscanese 20 Viterbo
  2. Fattoria Ortostorto, strada Bosco Cipolloni Montalto di Castro
  3. Centro socio-riabilitativo L. Capotorti Tarquinia
  4. Centro socio-riabilitativo I girasoli Civitavecchia
  5. Parco “Resistenza” di Civitavecchia

presso le quali verrà svolta l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale Tali strutture hanno per oggetto le seguenti prestazioni:

  • settore agricolo/manuntenzione
  • settore dell’assistenza in cui sono presenti persone disabili e/o Anziani

ART. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel­la sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: 

  • Luciana Ricci coordinatrice settore agricolo
  • Monica Brizi responsabile area disabilità

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali inte­grazioni o modifiche dei nominativi indicati.

ART. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condan­nati, con particolare riferimento alle norme di tutela sul lavoro ai sensi della L. 626/04 e succ. mod. e della L. 81/08, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali di­ritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2, 3 e 4 d.lgs. n. 274. cit.

L'ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misu­re profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie di­pendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima, anche al Tribunale, giudice dell'esecuzione, le e­ventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 d.lgs. n. 274, cit. (se il condan­nato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le pre­stazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavo­ro svolto dal condannato.

ART. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tri­bunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento sul funzionamento dell'ente.

ART. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 14 ottobre 2021.

Copia della presente convenzione è trasmessa alla Segreteria Amministrativa del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7, d.m. 26 marzo 2001, cit.., nonché al Mini­stero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali -.

Civitavecchia, 14 ottobre 2021

Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito

Il Rappresentante dell’Ente
Alicenova Cooperativa Sociale