Convenzione tra Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione e Regione Toscana - 8 settembre 2025

7 ottobre 2025

prot. m_dg.DGCPC.08/09/2025.0000686.ID

 

Programma Nazionale Inclusione sociale e lotta alla povertà 2021-2027

Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”

 

Avviso pubblico non competitivo rivolto alle Regioni ed alle Province Autonome per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all’attuazione dell’Azione 2. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei detenuti (AMA DE) e dell’Azione 4. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES)

 

Convenzione per l’attuazione del progetto presentato dalla Regione Toscana

a valere sull’Azione 2. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei detenuti (AMA DE)  del Piano del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva”

Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15, Legge 7/08/1990 n.241 e ss.mm.ii

 

Convenzione per l’attuazione del progetto presentato dalla Regione Toscana (Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15, Legge 7/08/1990 n.241 e ss.mm.ii) nel quadro dell’Avviso pubblico non competitivo rivolto alle Regioni ed alle Province Autonome per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all’attuazione dell’Azione 2. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei detenuti (AMA DE) e dell’Azione 4. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES) (l’Avviso)entro il Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” (il Piano, o il Piano del Ministero della Giustizia) nel quadro del Programma Nazionale Inclusione sociale e lotta alla povertà 2021-2027 (il PN Inclusione)

TRA

la Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCOE, ex DGCPC) del Dipartimento per l’Innovazione tecnologica della giustizia (DIT) del Ministero della Giustizia, con sede in Roma, Via Crescenzio n. 17/c, CAP 00193, (C.F 96569850587), rappresentata pro tempore dal Direttore Generale Dott.ssa Gabriella De Stradis, di seguito anche Organismo Intermedio (OI)

E

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Piazza Duomo n. 10, CAP 50122 (C.F. 01386030488), rappresentata dal Direttore Generale - Direzione Regionale Inclusione Sociale, Dott. Federico Gelli

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

VISTI

  1. il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che disciplina il Fondo Sociale europeo Plus per il periodo 2021-2027;
  2. il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo di coesione per il periodo 2021- 2027;
  3. il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
  4. l’art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce che “l’autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”;
  5. il Regolamento (UE) 2014/240 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014, recante il Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE);
  6. il Regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
  7. la Decisione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l’elenco delle Regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
  8. l’Accordo di partenariato tra la Commissione Europea e la Repubblica Italiana sull’attuazione in Italia dei Fondi SIE nel periodo 2021-2027, adottato con Decisione della Commissione Europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
  9. il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025 , n. 66, Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
  10. il Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027” CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito anche “PN Inclusione” o “Programma”) per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per l’Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022;
  11. il documento “Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione”, approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) di tale Programma con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023;
  12. l’art. 69, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo dei propri Programmi e ne garantiscano il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI del suddetto Regolamento, in conformità con quanto indicato nel Titolo VI (Gestione e controllo) dello stesso;
  13. il Sistema Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), versione 3.0 dell’8 gennaio 2025 del PN Inclusione approvato con Decreto n. 1 dell’8 gennaio 2025 del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del MLPS (già Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) e successivi aggiornamenti;
  14. il “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Intermedio”, Versione 2.0, pubblicato sul sito web del Programma, giusta comunicazione dell’Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), acquisita con prot. DGCPC.0000040.E del 10 gennaio 2025 e successivi aggiornamenti;
  15. il “Manuale per i Beneficiari” della AdG, Versione 2, Febbraio 2025, pubblicato sul sito web del Programma, giusta comunicazione dell’Autorità di Gestione acquisita con prot. DGCPC.00000521.E del 12 marzo 2025 e successivi aggiornamenti;
  16. il D.P.C.M del 15 giugno 2015, n. 84 e ss.mm.ii. recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, di seguito “Regolamento del Ministero della Giustizia”;
  17. l’articolo 16, comma 12, del Regolamento del Ministero della Giustizia, con il quale si istituisce una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell’ambito della politica regionale, nazionale ed UE, che ha la responsabilità del coordinamento,gestione e controllo dei Programmi e degli interventi volti, nell’ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all’organizzazione del sistema giustizia;
  18. il D.M. del Ministro della Giustizia del 5 ottobre 2015 che, in attuazione del citato articolo 16, comma 12 del Regolamento del Ministero della Giustizia, individua la struttura temporanea di livello dirigenziale generale nella Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione (DGCOE, ex DGCPC), provvedendo all’individuazione dei suoi Uffici e delle relative funzioni;
  19. il D.P.C.M. del 22 aprile 2022, n. 54 che introduce l’art. 5bis al succitato Regolamento del Ministero della Giustizia, con attribuzione alla DGCOE delle funzioni di coordinamento delle attività della politica regionale e nazionale, finanziata o cofinanziata dall'Unione europea, inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi;
  20. il D.P.C.M. del 29 maggio 2024, n. 78 che modifica il Regolamento del Ministero della Giustizia, tra l’altro, variando la denominazione del Dipartimento nel quale è incardinata la DGCOE in Dipartimento per l’Innovazione tecnologica della giustizia (DIT);
  21. la Convenzione del 31 maggio 2024 tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Autorità di Gestione (AdG) del PN Inclusione, e la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, che delega a tale Direzione le funzioni di Organismo Intermedio (OI) nell’ambito delle Priorità 1 “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo specifico h) ESO4.8. e Obiettivo specifico k) ESO4.11 finanziata dal FSE+, della Priorità 2 “Child Guarantee”, Obiettivo specifico k) 11 finanziata dal FSE+, della Priorità 4 “Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica”, Obiettivo specifico d.iii) RSO4.3. finanziata dal FESR, della Priorità 5. “Assistenza tecnica FSE+” e della Priorità 6. “Assistenza tecnica FESR” del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (la Convenzione con l’AdG);
  22. il Decreto del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 193 del 18 giugno 2024, registrato dalla Corte dei conti il 10 luglio 2024, al num. 1980, con il quale è stata approvata la Convenzione sopra citata;
  23. il Decreto del Direttore generale pro tempore della DGCOE n. 580 del 9 dicembre 2024, con il quale è stata approvata la Convenzione sopra citata;
  24. il “Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia - Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” (il Piano), concordato tra la DGCOE e l’AdG, che disciplina le Azioni di competenza dell’OI per la realizzazione delle pertinenti Priorità del PN Inclusione sopra richiamate, in attuazione della Convenzione citata e che prevede la realizzazione, tra l’altro, delle seguenti Azioni: 2. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei detenuti (AMA DE); 3. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva di minori e giovani adulti (AMA MI); 4. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES);
  25. la Convenzione del 12 settembre 2024 (prot. n. 435 del 13 settembre 2024) tra la DGCOE e le Direzioni Generali del Ministero della Giustizia e dell’Organismo Intermedio coinvolte nell’attuazione del predetto Piano, che ne disciplina il ruolo attribuendo a tali Direzioni Generali funzioni di indirizzo, coordinamento e assistenza ai Beneficiari delle operazioni finanziate nel quadro del Piano, in collaborazione con la DGCOE;
  26. il Decreto della DGCOE n. 88. ID del 17.02.2025 di approvazione e proroga del termine di presentazione delle proposte progettuali in risposta all’Avviso pubblico non competitivo (l’Avviso) rivolto alle Regioni ed alle Province Autonome per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all’attuazione dell’Azione 2. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei detenuti (AMA DE), con riguardo alle risorse fornite dal FSE+ per l’attuazione di tale Azione 2, nonché dell’Azione 4. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES), con riguardo alle risorse fornite dal FESR e dal FSE+, per l’attuazione di tale Azione 4;
  27. la Legge 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare il relativo Art.15 che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

CONSIDERATO

  1. che il Piano suindicato disciplina le finalità, le attività ammesse, la dotazione finanziaria attribuita, tra l’altro, alle Azioni 2. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei detenuti (AMA DE) e 4. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna (AMA ES), nonché le relative modalità attuative;
  2. che il Piano suindicato individua, tra l’altro, i soggetti ammessi ad assumere il ruolo e le funzioni di Beneficiario, ai sensi del citato Reg. (UE) n. 2021/1060, con riguardo alle Azioni 2 e 4 citate, nelle Regioni e Province Autonome;
  3. che la Regione Toscana ha presentato domanda di ammissione a finanziamento nel quadro dell’Avviso (la Domanda) e correlata proposta progettuale per l’attuazione della citata Azione 2. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei detenuti (AMA DE) in risposta all’Avviso;
  4. che, ad esito della verifica di ricevibilità, della verifica di ammissibilità e della valutazione di merito della Domanda e correlata proposta progettuale da parte della Commissione nominata con Decreti della DGCOE n. 190 ID del 20/03/2025 e n. 441 ID del 15/05/2025, tenuto conto anche delle integrazioni documentali trasmesse dalla Regione, tale Commissione ha approvato la Domanda e correlata proposta progettuale presentata dalla Regione Toscana stessa;
  5. che, con Decreto n. 613 ID del 30/07/2025 la DGCOE ha ammesso a finanziamento la Domanda e correlata proposta progettuale presentata dalla Regione Toscana;
  6. che, tramite la suddetta procedura, l’Organismo Intermedio DGCOE ha, quindi, verificato la coerenza della proposta progettuale con quanto previsto dal documento “Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione”, approvato dal Comitato di Sorveglianza di tale Programma con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023, per quanto pertinente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SOPRA INDIVIDUATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

  1. Le premesse e i documenti citati nella presente Convenzione, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
  2. È altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, l’allegata proposta progettuale (il Progetto), costituita dal Formulario e dalla Scheda Finanziaria così come previsto dall’Avviso. I contenuti del Progetto possono essere aggiornati mediante condivisione tra le Parti, secondo le modalità indicate all’art. 9 della presente Convenzione, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione della stessa.

Art. 2

Amministrazione Beneficiaria

  1. È individuata, ai sensi dell’art. 2 par. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, quale Amministrazione Beneficiaria per l’attuazione del Progetto la Regione Toscana (di seguito anche detta “Beneficiario”).
  2. Il Beneficiario è responsabile dell’attuazione del Progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti.
  3. Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione il Beneficiario è rappresentato dal relativo Rappresentante Legale quale individuato nel Formulario, il quale è altresì il referente unico dell’Organismo Intermedio DGCOE per tutte le comunicazioni ufficiali relative al Progetto. Comunicazioni operative potranno essere indirizzate al Referente del progetto, anch’esso individuato nel Formulario e si intenderanno comunque pienamente conosciute dal suddetto Rappresentante Legale quale individuato nel Formulario.

Art. 3

Oggetto

  1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del Progetto “FENICE - "FORMAZIONE, ESPERIENZE DI LAVORO, NUOVE INIZIATIVE, CRESCITA PER L'INCLUSIONE E EMPOWERMENT" (AMA DE – TOSCANA), qualificato come “operazione” ai sensi dell’Art. 2 del Reg. (UE) 2021/1060, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027 e dal Piano del Ministero della Giustizia, incluse eventuali successive modifiche e integrazioni, allegato alla presente Convenzione.

Art. 4

Termini di attuazione del progetto

  1. Le attività progettuali potranno essere realizzate e le relative spese sostenute dal Beneficiario nel rispetto di quanto previsto dall’art. 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dal DPR 10 marzo 2025, n. 66 in materia di ammissibilità delle spese.
  2. Le attività di attuazione del Progetto prenderanno avvio dalla data di effettivo “Avvio attività” comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della Dichiarazione di inizio attività (DIA), da effettuarsi entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione da parte dell’OI dell’avvenuto controllo preventivo di legittimità dei competenti Organi di controllo. Rimane salva la possibilità per il Beneficiario di avvio anticipato delle attività, a decorrere dalla data di firma della presente Convenzione da parte dell’OI, tramite atti i cui effetti resteranno di esclusiva responsabilità del Beneficiario in caso di diniego del visto/registrazione della presente Convenzione da parte dei competenti Organi di controllo.
  3. Le attività di attuazione del Progetto dovranno essere portate a compimento e completate entro la data indicata nel Progetto stesso, o nella diversa data concordata tra le Parti e indicata nell’eventuale aggiornamento del Progetto, secondo le modalità di cui all’art. 9 della presente Convenzione.

Art. 5

Risorse attribuite

  1. Per l’attuazione del Progetto sono attribuite al Beneficiario risorse a valere sulle risorse del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 assegnate dalla relativa Autorità di Gestione alla DGCOE quale Organismo Intermedio per l’attuazione del Piano del Ministero della Giustizia, per un importo pari a € 3.797.430,00 (Euro tremilionisettecentonovantasettemilaquattrocentotrenta/00) finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

Art. 6

Obblighi del Beneficiario

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Beneficiario si obbliga a:

  1. dare piena attuazione al Progetto ed eventuali aggiornamenti concordati tra le Parti, rispettando la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;
  2. rispettare, per quanto pertinenti, le diposizioni contenute nel “Manuale per i Beneficiari” della AdG citato in Premessa e in eventuali e le Linee guida per i Beneficiari che possano essere trasmesse dall’OI;
  3. rispettare tutte le diposizioni contenute nell’Avviso e in particolare quanto indicato nel relativo Allegato I – Procedure di attuazione;
  4. adottare procedure di attuazione del Progetto ispirate a criteri di trasparenza, nel rispetto di quanto disciplinato dalla Legge 241 del 1990 e mm.ii., ove non diversamente disciplinato dal D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii;
  5. garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii (“Codice dei contratti pubblici”) e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii, (“Codice del terzo settore”) e relative linee guida (DM n. 72 del 31/03/2021), per quanto pertinente il Progetto;
  6. garantire il rispetto dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, “Principi orizzontali”, nonché delle pertinenti politiche nazionali, affinché la parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi;
  7. rispettare le politiche UE e nazionali in materia di non discriminazione nonché di tutela dell’ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile, oltre alla normativa UE e nazionale pertinente l’operazione;
  8. adottare tutte le misure previste dalla vigente disciplina in materia di prevenzione e repressione delle frodi, dei conflitti di interesse e della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione;
  9. generare un Codice Unico di Progetto (CUP) , da apporre su tutti i documenti pertinenti ciascuna quota relativi all’attuazione del Progetto, per tutta la durata del Progetto stesso;
  10. richiamare, su tutti i documenti riferiti al Progetto, il finanziamento entro il Programma Nazionale Inclusione sociale e lotta alla povertà 2021-2027 (PN Inclusione) ed entro il Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio- lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” - Azione 2. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei detenuti (AMA DE), gli Obiettivi specifici del PN Inclusione pertinenti indicati nel Progetto, il titolo del Progetto, il Codice Unico di Progetto (CUP) e, ove applicabile, del Codice Identificativo Gare (CIG);
  11. garantire il mantenimento di un sistema di contabilità separata e/o l’utilizzo di uno specifico codice contabile per tutte le transazioni relative all’operazione;
  12. in sede di presentazione della Dichiarazione avvio attività (e ogni qualvolta lo richieda l’OI) fornire una previsione di avanzamento attuativo articolata per trimestre nell’arco temporale in cui è prevista l’attuazione del Progetto;
  13. garantire il rispetto dei pertinenti obblighi di cui alla presente Convenzione anche da parte del partenariato indicato entro il Progetto o individuato secondo le procedure previste nel Progetto per le attività di competenza di ciascun partner;
  14. utilizzare il sistema informativo del PN Inclusione (Piattaforma Multifondo), assicurandone l’utilizzo e la costante implementazione per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati e documenti relativi all’operazione, seguendo il correlato Manuale utente per l’utilizzo della Piattaforma Multifondo;
  15. fornire, in modo corretto e completo, i dati di monitoraggio sull’operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit delle operazioni, compresi i dati relativi ai singoli destinatari dell’operazione stessa, alimentando la Piattaforma Multifondo del PN Inclusione, nel rispetto dell’Art. 4 dell’Allegato I all’Avviso – Procedure di attuazione;
  16. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui agli articoli 47 e 50 e all’Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060, dettagliati nel Manuale per i Beneficiari della AdG, nel rispetto dell’Art. 8 dell’Allegato I all’Avviso – Procedure di attuazione;
  17. trasmettere all’OI i dati e le informazioni per l’aggiornamento del sito web del PN Inclusione, di cui all’art. 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, e delle pagine del sito web del Ministero della Giustizia relative al Piano, nonché pubblicare anche sui propri sito web e canali social media una breve descrizione dell’operazione, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione, dal PN Inclusione e dal Piamo del Ministero della Giustizia in coerenza con quanto definito nell'ambito del Piano di comunicazione del PN Inclusione e da eventuali indicazioni da parte dell’OI;
  18. garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice Privacy), Linee Guida dell’European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati);
  19. conservare, in un fascicolo di progetto dedicato, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, comunicando all’OI il luogo di relativa archiviazione, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui sarà effettuato l’ultimo pagamento da parte dell’OI, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dalla normativa nazionale, nel rispetto dell’Art. 7 dell’Allegato I all’Avviso – Procedure di attuazione;
  20. informare tempestivamente l’OI in merito ad eventuali modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sull’attuazione del Progetto e garantire comunque la capacità del Beneficiario di continuare ad adempiere agli obblighi di cui alla presente Convenzione;
  21. attuare proprie procedure di autocontrollo interno in conformità con le indicazioni contenute nel Manuale per i Beneficiari della AdG in vigore e assicurare la legittimità e regolarità delle procedure e delle spese per l’attuazione del Progetto, adottando altresì tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi;
  22. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo immediatamente informato l’OI, sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare l’operazione;
  23. presentare le Domande di Rimborso nel rispetto delle scadenze che saranno indicate dall’OI e tramite il Sistema Informativo Multifondo istituito dall’AdG, così come specificatamente indicato nei successivi articoli della presente Convenzione, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all’operazione;
  24. attuare indicazioni che possano essere trasmesse dall’OI, assicurare, nel corso dell’intero periodo di attuazione del Progetto, i necessari raccordi con l’OI, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall’OI stesso, fornire ogni informazione e documento che possa essere richiesto e partecipare a riunioni su richiesta dell’OI;
  25. fornire documenti e informazioni, ove richiesto, per il Comitato di Sorveglianza del PN Inclusione o altre riunioni convocate dall’AdG;
  26. fornire al Valutatore indipendente del PN Inclusione ex art. 44, Reg. (UE) 2021/1060 tutti i documenti e informazioni ad esso necessari per la realizzazione delle proprie funzioni;
  27. consentire l’accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all’operazione cofinanziata, alle strutture competenti (Organismo Intermedio, Autorità di Gestione, Organismo competente per la Funzione Contabile, Autorità di Audit), al Ministero dell’Economia e delle finanze (IGRUE), ai Servizi della Commissione Europea, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli/audit//indagini sull’utilizzo dei fondi UE, quali la Corte dei Conti italiana ed UE, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO); attuare le indicazioni dei suddetti Amministrazioni ed Organismi, informando tempestivamente l’OI.

Art. 7

Informazioni su bandi di gara, contratti e Avvisi

  1. Le informazioni relative a bandi di gara, contratti o Avvisi per l’attuazione del Progetto, pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” e/o nella pertinente del sito istituzionale del Beneficiario, fermi restando gli obblighi di Legge ed in particolare quelli previsti dal D.L. 33/2013, devono contenere:
    • il riferimento al finanziamento entro il Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027;
    • il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo (FSE+);
    • il riferimento al fatto che il progetto attua il Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia, “Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”;
    • il riferimento al fatto che il bando di gara, contratto o Avviso attua il Progetto del Beneficiario e relativo titolo;
    • il Codice Unico di Progetto (CUP);
    • il Codice Identificativo di Gara (CIG), se previsto;
  2. Al fine di consentire l’alimentazione del portale web unico, istituito ai sensi dell’articolo 46 lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nonché del sito web dell’AdG e delle pagine del Ministero della Giustizia dedicate al Piano, il Beneficiario è tenuto a comunicare all’OI l’elenco aggiornato delle URL delle relative sezioni su bandi di gara, contratti e Avvisi per l’attuazione del Progetto

Art. 8

Obblighi in capo all’Organismo Intermedio

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’OI si obbliga a:

  1. garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti e per l’attuazione dell’operazione, in particolare, eventuali ulteriori istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, oltre a quanto previsto nella presente Convenzione;
  2. rendere disponibili al Beneficiario il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PN Inclusione, il Manuale per i Beneficiari della AdG, il Manuale utente per l’utilizzo della Piattaforma Multifondo e il Documento sui criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023, e l’ulteriore manualistica rilevante, nelle loro versioni aggiornate, non appena disponibili;
  3. informare il Beneficiario in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del PN Inclusione e del Piano del Ministero della Giustizia che possano avere ripercussioni sull’operazione di competenza del Beneficiario stesso;
  4. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell’OI dalla normativa UE in vigore e dalla Convenzione tra l’AdG e l’OI.

Art. 9

Variazioni del progetto

  1. Eventuali variazioni del Progetto sono disciplinate dall’Art. 5 dell’Allegato I all’Avviso – Procedure di attuazione.
  2. L’OI si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate dall’OI stesso.
  3. L’OI si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi del Piano, previa consultazione con il Beneficiario.
  4. Eventuali modifiche al Progetto non comportano di per sé la necessità di revisione della presente Convenzione.

Art. 10

Modalità di erogazione dei finanziamenti, procedure di gestione e rendicontazione e controlli

  1. Le modalità di erogazione dei finanziamenti applicabili all’operazione, le procedure di gestione e rendicontazione delle spese, nonché i correlati controlli sono disciplinati dagli Artt. 2, 3 e 6 dell’Allegato I all’Avviso – Procedure di attuazione.
  2. Per quanto non disciplinato entro tale Allegato si rinvia alle pertinenti disposizioni del Manuale per i Beneficiari della AdG, nonché a indicazioni e Linee guida per i Beneficiari che possano essere trasmesse dall’OI.
  3. I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.

Art. 11

Irregolarità, revoca e recuperi

  1. Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio di dieci giorni solari dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della richiesta di chiarimenti dell’OI.
  2. Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell’OI procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo e/o adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento.
  3. La revoca del contributo è quantificata percentualmente in termini proporzionali e congrui alla gravità della violazione di cui l’OI ritenga responsabile il Beneficiario. Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di Progetto realizzata (purché correttamente ed utilmente svolta).
  4. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del Progetto si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell’avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l’OI sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l’efficacia e l’efficienza del Progetto, non ultima la revoca del contributo riconosciuto ed erogato, fatti salvi i costi per la quota parte di Progetto già realizzata (purché correttamente ed utilmente svolta).
  5. La revoca è disposta dall’OI con Decreto, cui consegue il recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente, anche tramite compensazione con somme ancora dovute al Beneficiario. Qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l’OI potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.
  6. Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso anche alle modalità di compensazione sopra descritte.

Art. 12

Rettifiche finanziarie e disimpegno delle risorse

  1. Eventuali rettifiche finanziarie che derivino da rilievi emersi in sede di audit da parte dell’Autorità di Audit, della Commissione Europea o dei pertinenti Organismi di controllo nazionali ed UE per irregolarità impotabili anche al Beneficiario comportano la proporzionale riduzione delle risorse relative al Progetto.
  2. L’eventuale disimpegno delle risorse del PN Inclusione secondo quanto previsto dall’articolo 105 all’art. 107 del Reg. 2021/1060 comporta la riduzione delle risorse relative al Progetto proporzionale al livello di mancato raggiungimento del target di spesa previsto nel cronoprogramma incluso nella Scheda Finanziaria del Progetto stesso.

Art. 13

Risoluzione per inadempimento

  1. L’OI potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Beneficiario non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte dello stesso OI degli obblighi imposti dalla normativa UE e dalla Convenzione con l’AdG.

Art. 14

Diritto di recesso

  1. L’OI potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario qualora, a proprio giudizio, nel corso di attuazione del Progetto, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine. Sono fatti comunque salvi i costi e gli impegni assunti dal Beneficiario per la quota parte di Progetto già realizzata (purché correttamente ed utilmente svolta).

Art. 15

Privacy e protezione dei dati personali

  1. Tutte le informazioni e documenti oggetto di scambio per l’attuazione del presente accordo che conterranno dati personali verranno trattati nel rispetto di quanto sancito dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice Privacy), dalle Linee Guida dell’European Data Protection Board (EDPB), nonché da pareri/istruzioni delle Autorità competenti in materia.
  2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza ai sensi dell’art. 5 GDPR, assicurando l’attuazione del principio di minimizzazione nell’utilizzo dei dati personali, ossia saranno trattati esclusivamente i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente Convenzione e tali dati saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazione stabilite dalla Legge e dalla disciplina UE pertinente.
  3. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza di dati, documenti e informazioni relativi al Progetto e alla sua attuazione, tecniche e organizzative, adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR e si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
  4. Le parti garantiscono sin d’ora che tutti i soggetti che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione saranno soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Art. 16

Risoluzione di controversie

  1. La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 17

Disposizioni Finali

  1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme UE e nazionali di riferimento.

Art. 18

Efficacia

  1. La presente Convenzione è efficace per le Parti con la registrazione da parte dei competenti organi di controllo, salvo avvio anticipato come indicato all’Art. 4.
  2. Salve le ipotesi di cui agli Artt. da 11 a 14, la presente Convenzione è efficace fino alla chiusura del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

 

La Direzione generale per il Coordinamento delle Politiche di coesione
Dott.ssa Gabriella De Stradis

La Regione
Dott. Federico Gelli