Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASTI e l'Ente A.C.I.A. Associazione Culturale Immigrati Alba Odv - 12 settembre 2025

12 settembre 2025

TRIBUNALE DI ASTI

 

Identificativo della convenzione: 17543924

Convenzione tra il TRIBUNALE Dl ASTI

l'Ente A.C.I.A. ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMIGRATI ALBA ODV

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

che a norma dell'art. 54 del DIVO 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della Icgge 1 1 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 cosi modificato dal D.L. 30.122005 n, 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace cd il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, 1a pena del lavoro di pubblica utilità. consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti cd organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma , del decreto ministeriale 26 mar70 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del DIVO 274/2000, stabilisce che I 'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di questultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizza7ion1 indicati nell'art, 1, comma I, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'54 del citato Decreto legislativo;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott Ombretta Salvetti, Presidente del TRIBUNALE DT ASTI , giusta la delega di cui in premessa (di seguito "II Tribunale") e l'Ente A.C-I.A. ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMIGRATT ALBA OT)V (di seguito "L'Ente"), nella persona del dott Elbounadi Abdclkhalek nato a il identificato mediante documento personale di identità n- in qualità di legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività. in conformità con quanto previsto dall'articolo I del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

I . associazione culturale immigrati alba odv corso Europa 45

Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti 1a specifica professionalità del condannato;

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari',

Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna c di prevenzione del randagismo degli animali;

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni dcl demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei. gallerie o pinacoteche; Prestazioni volte alla promozione dell'educazione c della sicurezza stradale;

Prestazioni volte alla promozione dell'educazione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 21 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati c di Impartire a costoro te relative istruzioni

  • ELBOVNADI ABDELKIIALEK

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati. curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. ln nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere 1a dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo,

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta-

È obbligatoria ed è a carico dell’ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto


I soggetti Incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l' esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente-

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Asti, li 12/09/2025

Il legale rappresentante dell'Ente,
Elbounadi Abdelkhalek

Il Presidente del Tribunale di Asti
Ombretta Salvetti

 

Identificativo della convenzione: 17543922

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art, 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna. subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dcll'16S-his, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dicci giorni. anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali- che operano in Italia, di assisten7a sociale, sanitaria c di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità cd attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art- S della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma I del D.M. 8 giugno 2015, n, 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore •della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni- gli enti o le organizzazioni indicate nell'art I, comma I del citalo decreta ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto -allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma-1 del DM 88/2015, per Io svolgimento dci lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Ombretta Salvetti, Presidente dcl TRIBUNALE Dl ASTI giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente A.CIA. ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMIGRATI ALBA

ODV nella persona del legale rappresentante Elbounadi Abdclkhalek 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 4 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M n, 88 /2015.

Tutela del patrimonio ambientale, Tutela del patrimonio culturale, storico e artistico, Prestazioni volte alla promozione dell'educazione e della sicurezza stradale, Prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua c, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità, Servizi di supporto in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, Manutenzione immobili c servizi pubblici, Presta7ioni volte alla promozione dell'educazione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, Protezione civile, Servizi inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto

L’ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni. alla cancelleria del tribunale c all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento c dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali c della dignità della persona-

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova sia durante l'esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni dcl programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta-

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione. si rinvia a quanta stabilito dal DM 88 72015 e dalle norme che regolano I a disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo c messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare 1 a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, 81.

Gli oneri per I a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso. terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità. è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti

Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi

Art. 5

L’ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente (ed anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dci soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti Segnaleranno, inoltre. con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale, In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art- 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché I a visione c l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionano incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuali variazioni dei nominativi dci referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'Art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 c 5, del Decreto legislative 28 luglio 1898, n 271

Art. 7

ln caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, della persona preposta al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione della fattività

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 dcl DM n, 88/2015

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di - sottoscrizione c potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti,

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità -e di sospensione del processo con messa alla prova-

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata inoltre, al Ministero della Giustizia Dipartimento pcr gli affari di giustizia Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Asti, li 12/09/2025

Il legale rappresentante dell'Ente,
Elbounadi Abdelkhalek

Il Presidente del Tribunale di Asti
Ombretta Salvetti

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa:

A.C.I.A. ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMIGRATI ALBA ODV - corso europa 45

 

Identificativo della convenzione: 17543926

Convenzione tra il TRIBUNALE DI ASTI

ENTE ACIA - ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMIGRATI ALBA ODV

per lo svolgimento dcl lavoro di pubblica utilità

(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n- 274, in applicazione della legge 1 giugno 2004 n. 145 e dell'art 13 comma V-bis D.P.R, 309/90 cosi modificato dal D.L. 30,12.2005 n. 272 convertito con legge 212.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso Io Stato. le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti cd organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma , del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente dcl Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. l, comma l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell' art, 54 del citato Decreto legislativo;

che l'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285 (Codice della strada), cosi come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste c consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l'art. 224-bis del decreto legislativo 30 aprile -1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dall'art. 6 dalla legge 21 febbraio 2(D6, n- 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità

che l'art. 1-bis della legge 25 giugno 1993, n. 205 ha previsto la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art 3 legge 654/1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (Icggc 962/1967);

che l'art. 2 della legge I t giugno 2004, 145, nel modificare l'art 165 del Codice penale, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) dcl decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 c relative convenzioni;

che a norma dell'art 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 187, comma S-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), cosi come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto . n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere. in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott Ombretta Salvetti, Presidente del TRIBUNALE DI ASTI , giusta la delega di cui in premessa (di seguito "11 Tribunale") e l'Ente A.C.I.A -  ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMIGRATI ALBA ODV (di seguito "L'En(e"), nella persona del dott. Elbounadi Abdelkhalek in qualità di legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che n 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo I del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni;

I - A.c.i.a. associazione culturale immigrati alba odv corso Europa 45

Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagisrno degli animali;

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali c case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo c forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

Prestazioni volte alla promozione dell'educazione e della stradale;

Prestazioni volte alla promozione dell'educazione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Art. 2
Modalità di svolgimento

Lattività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone Incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

  • ELBOUNADI ABDELKHALEK

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione- In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo,

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È ratto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta,

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Asti, li 12/09/2025

Il legale rappresentante dell'Ente,
Elbounadi Abdelkhalek

Il Presidente del Tribunale di Asti
Ombretta Salvetti