Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VENEZIA e il Comune di Venezia e Altri Enti Parter - 20 gennaio 2023 - 20 gennaio 2026 - 27 aprile 2026
27 aprile 2026
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Identificativo della convenzione: 17541003
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con il Comune di Venezia
Premesso
- che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che gli Enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274
tra
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa
e
il Comune di Venezia, nella persona del dott. Giovanni Braga, Direttore Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale, giusto atto di incarico del Sindaco prot. n. 578066 del 23/12/2020 e sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19/11/2020
l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare nella persona del Presidente dott. Matteo Pagano
la Polisportiva Terraglio nella persona del Presidente Sig. Davide Giorgi
la Cooperativa Sociale“Il Cerchio” nella persona del Presidente Sig. Giorgio Mainoldi
la Co.ge.S don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale nella persona del Presidente Sig. Angelo Benvegnù
la L.I.P.U. Associazione Onlus nella persona del Presidente Sig. Camillo Danilo Selvaggi
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
Il Comune di Venezia, e gli altri Enti che sottoscrivono questo atto consentono che un numero di soggetti non superiore a 37 ai quali sia applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, svolga l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa presso gli uffici/servizi del Comune di Venezia o presso gli Enti individuati nell’articolo 3. Alla presente convenzione possono aderire con successivo atto di adesione trasmesso alle parti ulteriori strutture del Comune di Venezia, enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato che manifestino interesse.
Art. 2
Il Comune di Venezia specifica che presso le sue strutture, il lavoro di pubblica utilità avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:
2.1 Logistica :
Movimentazione carichi tra i diversi uffici e magazzini comunali, in particolare trasporti e movimentazione di mobili, documenti e altri oggetti; piccoli lavori di falegnameria per la riparazione di mobili e di piccola manutenzione varia; attività di montaggio e smontaggio di palchi e chioschi in occasione di manifestazioni.
Numero massimo di presenze contestuali: 6.
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni anche per il tramite della P.O.: Dirigente competente.
2.2 Tutela del Suolo e Verde Pubblico :
Prestazioni di lavoro nella manutenzione di parchi e giardini.
Numero massimo di presenze contestuali: 3.
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni anche per il tramite della P.O.: Dirigente competente.
2.3 Edilizia Residenziale Pubblica
Manutenzione di immobili comunali, arredo urbano e viabilità.
Numero massimo di presenze contestuali: 1 .
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni anche per il tramite della P.O.: Dirigente competente.
2.4 Istituzione Centri di Soggiorno:
Manutenzione e decoro sede e verde Centro Morosini.
Numero massimo di presenze contestuali: 2.
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni anche per il tramite della P.O.: Dirigente competente.
2.5 Verde Pubblico Bosco e Grandi Parchi:
Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro del patrimonio pubblico ivi compresi parchi e giardini.
Numero massimo di presenze contestuali 3.
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni anche per il tramite della P.O.: Dirigente competente.
Art. 3
Il Comune di Venezia potrà assegnare i soggetti ai quali sia applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso gli Enti e per lo svolgimento delle prestazioni di seguito indicati:
3.1 Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Via Orsini 11 – 30175
Marghera Venezia e sede di Cavallino Treporti
Attività: prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti nei confronti di persone con disabilità.
Numero massimo di presenze contestuali: 8.
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni : dott.ssa Ilaria Bolzonella per la sede di Marghera – Dott. Bastianello Gianfranco per la sede di Cavallino – Treporti.
3.2 Polisportiva Terraglio - Via Penello 5/7 - 30170 Mestre Venezia:
Attività: pulizie impianto, piccola manutenzione e cura del verde.
Numero massimo di presenze contestuali: 2.
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.ra Giacomin Jenny.
3.3 Cooperativa Sociale “Il Cerchio” - Calle del Teatro, 1 - Sacca Fisola - 30133 Venezia:
Attività: prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Numero massimo di presenze contestuali: 4.
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott.ssa Annalisa Busetto.
3.4 L.I.P.U. Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione Onlus – Via Giacomo Matteotti, 26 – Gaggio di Marcon (Ve):
Attività: Accoglienza visitatori, pulizia spiaggia, piccola manutenzione capanni e sentieri didattici presso le Oasi Cave di Gaggio, Ca’ Roman e San Nicolò.
Numero massimo di presenze contestuali: 4.
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott. Gianpaolo Pamio.
3.5 CO.GE.S Don Milani Soc. Coop. Sociale – Viale San Marco – Mestre (Ve):
Attività: addetto/a alla segreteria, addetto/a alle pulizie, servizi esterni se previsti.
Numero massimo di presenze contestuali. 4
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott.ssa Pamela Gatto.
Art. 4
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Il Comune e gli altri Enti che intervengono in questo atto, si impegnano a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche ai nominativi sopra indicati.
Il Comune di Venezia – Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale – Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale, si rende disponibile a svolgere le opportune funzioni di coordinamento tra il Tribunale e gli Enti sopra richiamati. Sarà cura del suddetto Servizio destinare i lavoratori di pubblica utilità alle specifiche attività.
Art. 5
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ogni singolo Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. I lavoratori di pubblica utilità possono essere adibiti ad attività che comportano l'utilizzo di attrezzature di uso comune e che non richiedono abilità o preparazioni specifiche. L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 6
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico del Comune di Venezia l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 7
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare la prestazione delle attività lavorative e di impartire ai condannati le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da ogni singolo condannato.
Art. 8
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 9
Tutela dei dati personali
I dati personali raccolti in esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.
Art. 10
La presente convenzione avrà la durata di anni tre prorogabili per altri due anni a decorrere dalla data di scadenza della convenzione PG. n. 587322 del 04/12/2017 prorogata con convenzione PG n. 546186 del 04/12/2020.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.
Venezia, 20/01/2023
Per il Tribunale di Venezia
Il Presidente
Dott. Salvatore Laganà
Per il Comune di Venezia
Il Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Dott. Giovanni Braga
Per l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Dott. Diego Cecchettin
Per la Polisportiva Terraglio
Sig. Davide Giorgi
Per la Cooperativa Sociale“Il Cerchio”
Dott. Giorgio Mainoldi
Per la Co.ge.S don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale
Dott. Angelo Benvegnù
Per la L.I.P.U. Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione Onlus
Dott. Camillo Danilo Selvaggi
allegato: -determina dirigenziale n. 2664/2022 (omissis)
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
Identificativo della convenzione: 17628058
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con il Comune di Venezia – Proroga e Integrazione
Premesso
- che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che gli Enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientrano tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274;
- che in data 04/12/2025 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia nella persona della dott.ssa Linda Arata ha segnalato l’interesse di accogliere i condannati ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivi di pene pecuniarie o di detentive brevi presso i propri uffici;
tra
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Stefano Manduzio, Presidente Vicario del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa
e
il Comune di Venezia, nella persona del dott. Giovanni Braga, Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, giusto atto di incarico del Sindaco prot.n. 610885 del 22/12/2023
considerato che le parti
- hanno sottoscritto in data 20/01/2023 apposita convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001;
- che la richiamata convenzione prevedeva una durata di tre anni prorogabile per altri due anni di comune accordo ai sensi dell’art. 10;
- giudicano positivamente l’esito degli inserimenti e condividono la necessità si assicurare la continuità del servizio, salvo interventi normativi;
- ritengono che le modalità organizzative del servizio debbano essere le medesime della convenzione sottoscritta il 12/01/2023;
- convengono di prorogare, per il motivo di cui al punto precedente, la scadenza della convenzione fino al 20/01/2028;
- di integrare la Convenzione di proroga prevedendo il Tribunale di Sorveglianza di Venezia tra gli enti partner;
considerato, altresì, che il Comune di Venezia
- ha approvato il testo della presente convenzione di proroga, con determinazione dirigenziale prot. n. 2597 del 15/15/2025 con oggetto “Proroga e integrazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 274 e 2 del DM 26 marzo 2001, tra il Tribunale di Venezia e il Comune di Venezia.
- ha raccolto le adesioni delle Associazioni che avevano sottoscritto la convenzione originaria di cui al punto 2, Cooperativa “Il Cerchio”, UILDM, Polisportiva Terraglio, L.I.P.U., CO.GE.S e Tribunale di Sorveglianza di Venezia (documentazione agli atti del procedimento)
con il presente atto, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge, per le motivazioni indicate nelle richiamate premesse, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
La convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 tra il Tribunale di Venezia e il Comune di Venezia, sottoscritta il 20/01/2023, è prorogata fino al 20/01/2028.
Articolo 2
Il Comune di Venezia specifica che presso le sue strutture, il lavoro di pubblica utilità avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:
2.1 Esecuzione Logistica:
movimentazione carichi tra i diversi uffici e magazzini comunali, in particolare trasporti e movimentazione di mobili, documenti e altri oggetti; piccoli lavori di falegnameria per la riparazione di mobili e di piccola manutenzione varia; attività di montaggio e smontaggio di palchi e chioschi in occasione di manifestazioni
Numero massimo di presenze contestuali: 6
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni anche per il tramite della P.O.: Dirigente competente
2.2 Settore verde pubblico-Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico:
prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione dal randagismo degli animali e altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato
Numero massimo di presenze contestuali: 3
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni anche per il tramite della P.O.: Dirigente competente
2.3 Edilizia Residenziale Pubblica:
manutenzione di immobili comunali, arredo urbano e viabilità
Numero massimo di presenze contestuali: 1
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni anche per il tramite della P.O.: Dirigente competente
2.4 Istituzione Centri di Soggiorno:
manutenzione e decoro sede e verde Centro Morosini
Numero massimo di presenze contestuali: 2
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni anche per il tramite della P.O.: Dirigente competente
2.5 Istituzione Bosco e Grandi Parchi:
prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro del patrimonio pubblico ivi compresi parchi e giardini
Numero massimo di presenze contestuali 3
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni anche per il tramite della P.O.: Dirigente competente
Articolo 3
Il Comune di Venezia potrà assegnare i soggetti ai quali sia applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso gli Enti e per lo svolgimento delle prestazioni di seguito indicati:
3.1 Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Via Orsini 11 – 30175 Marghera Venezia e sede di Cavallino Treporti:
Attività: prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti nei confronti di persone con disabilità
Numero massimo di presenze contestuali: 8
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni : dott. Fabio Tonicello per la sede di Marghera – dott. Bastianello Gianfranco per la sede di Cavallino - Treporti
3.2 Polisportiva Terraglio - Via Penello 5/7 - 30170 Mestre Venezia:
Attività: pulizie impianto, piccola manutenzione e cura del verde
Numero massimo di presenze contestuali: 2
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.ra Genny Giacomin
3.3 Cooperativa Sociale“Il Cerchio” - Calle del Teatro, 1 - Sacca Fisola - 30133 Venezia:
Attività: prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti nei confronti di tossicodipendenti, portatori di handicap, detenuti ed ex-detenuti
Numero massimo di presenze contestuali:4
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott.ssa Annalisa Busetto
3.4 L.I.P.U. Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione Onlus – Via Giacomo Matteotti, 26 – Gaggio di Marcon (Ve):
Attività: manutenzione sentieri naturalistici, pulizia spiaggia e capanni di osservazione presso le Oasi Cave di Gaggio e Ca’ Roman _Pellestrina
Numero massimo di presenze contestuali: 4
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott. Gianpaolo Pamio
3.5 Co.Ge.S Don Milani Soc. Coop. Sociale – Viale San Marco – Mestre (Ve):
Attività: addetto/a alla segreteria, addetto/a alle pulizie, servizi esterni
Numero massimo di presenze contestuali. 4
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott.ssa Pamela Gatto
3.6 Tribunale di Sorveglianza di Venezia: Santa Croce 430 (Cittadella della Giustizia, P.le Roma)- 30135 Venezia
Attività: ausilio alle cancellerie e alla segreteria amministrativa per compiti semplici di inserimento atti, sistemazione fascicoli per l’archiviazione e di collaborazione alla segreteria amministrativa
Numero massimo di presenze contestuali: 2
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni:dott.ssa Esterina Mastrorilli
Venezia, 20.01.2026
Per il Tribunale di Venezia
Il Presidente Vicario
Dott. Stefano Manduzio
Per il Comune di Venezia
Il Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
dott. Giovanni Braga
Per l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Sig. Fabio Tonicello
Per la Polisportiva Terraglio
Sig. Galzerano Gianluca
Per la Cooperativa Sociale“Il Cerchio”
dott. Giorgio Mainoldi
Per la Co.ge.S don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale
dott. Angelo Benvegnù
Per la L.I.P.U. Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione Onlus
dott. Camillo Danilo Selvaggi
Per il Tribunale di Sorveglianza di Venezia
dott.ssa Linda Arata
Identificativo della convenzione: 17665085
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. dell’art. 2 c. 1 d.m. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici nonché presso enti o organizzazioni privati senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n.689;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
Tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Andrea Fidanzia Presidente del Tribunale di Venezia giusta delega di cui all’atto in premessa,
e
il Comune di Venezia quale Ente di coordinamento, in persona del dott. Giovanni Braga Direttore dell’Area dell’Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi, giusta atto di incarico del Sindaco prot.n. 610885 del 22/12/2023, nato il 04/11/1974 a Venezia, in esecuzione della determinazione n. 832 del 20.04.2026,
e gli Enti partner:
UILDM VENEZIA ODV, nella persona del Presidente dott. Fabio Tonicello,
Fondazione Forte Marghera, nella persona del Direttore dott. Marco Mastroianni,
L.I.P.U. Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione Onlus – nella persona del Direttore Generale dott. Camillo Danilo Selvaggi,
Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, nella persona della Presidente dott.ssa Linda Arata,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Gli Enti partner consentono che n. 9 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 4 dislocate sul territorio come da elenco allegato.
Alla presente convenzione possono aderire, con successivo atto di adesione trasmesso alle parti, ulteriori strutture del Comune di Venezia, enti o organizzazioni privati senza scopo di lucro di assistenza sociale e di volontariato che manifestino interesse.
L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l’attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli Uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture degli enti partner le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. l, comma 2, del DM 21 luglio 2023:
- prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale;
- prestazioni per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
- prestazioni per la tutela dell’arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d’acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità;
- prestazioni volte alla promozione dell’educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di lavoro;
- altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.
Gli Enti partner si impegnano a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco sottoriportato e delle prestazioni, all’Ente di coordinamento per la conseguente trasmissione alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
L’Ente di coordinamento potrà assegnare i soggetti ai quali sia applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso gli Enti e per lo svolgimento delle prestazioni di seguito indicati:
UILDM VENEZIA ODV presso le strutture di Via Orsini 11 e via Grado 2, entrambi a Marghera (VE)
Attività: prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti nei confronti di persone con disabilità.
Numero massimo di presenze contestuali: 2
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott. Fabio Tonicello
FONDAZIONE FORTE MARGHERA presso le strutture di Forte Marghera, in Via Forte Marghera 30, Mestre (VE)
Attività: attività di carattere tecnico collegate agli stabili e per la gestione delle iniziative all’interno del compendio collegate alla mobilità sostenibile, all’ambito culturale, educativo e sportivo.
Numero massimo di presenze contestuali: 3
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott.ssa Marileda Zambon
L.I.P.U. Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione Onlus – Via Giacomo Matteotti, 26 – Gaggio di Marcon (VE)
Attività: Accoglienza visitatori, pulizia spiaggia, piccola manutenzione capanni e sentieri didattici presso le Oasi Cave di Gaggio e Ca’ Roman.
Numero massimo di presenze contestuali: 2
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott. Gianpaolo Pamio
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Venezia Santa Croce 430 (Cittadella della Giustizia, P.le Roma) - 30135 Venezia
Attività: Ausilio alla cancelleria e alla segreteria amministrativa per compiti semplici di inserimento atti nei fascicoli e sistemazione fascicoli per l’archiviazione e collocazione nell’archivio in sede
Numero massimo di presenze contestuali: 2
Persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott. Esterina Mastrorilli
L’Ente di coordinamento e gli Enti partner che intervengono in questo atto si impegnano a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche ai nominativi sopra indicati.
L’Ente di coordinamento - Comune di Venezia – Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Servizi Educativi attraverso il Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale, si rende disponibile a svolgere le necessarie funzioni di coordinamento tra il Tribunale e gli Enti sopra richiamati. Sarà cura del suddetto Servizio destinare i lavoratori di pubblica utilità ai singoli enti.
La disponibilità ad avviare i lavoratori di pubblica utilità può essere subordinata ad un preventivo colloquio conoscitivo, in considerazione anche alle tipologie di utenti degli enti partner.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita del condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto agli Enti di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia in quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
Ogni Ente partner garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente di coordinamento che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuate tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
L’Ente di coordinamento potrà fruire di eventuali finanziamenti pubblici previsti per far fronte ai relativi costi.
Art. 5
L’Ente di coordinamento comunicherà alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, per il tramite dell’Ente di coordinamento, all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l’eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
Gli enti consentiranno l’accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che gli enti si impegnano a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.
Gli enti partner potranno recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito Internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Art. 10
Le Parti in qualità di autonomi titolari del trattamento e per quanto di rispettiva competenza, si impegnano reciprocamente a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga, anche attraverso mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente convenzione, nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Le parti garantiscono, altresì, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, la sicurezza dei dati personali trattati con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
Venezia, 27.04.2026
Per il Tribunale di Venezia
Il Presidente dott. Andrea Fidanzia
Per il Comune di Venezia – Ente di coordinamento
Il Direttore dell’Area dell’Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi
dott. Giovanni Braga
Gli Enti partner:
Per UILDM VENEZIA ODV,
Il Presidente dott. Fabio Tonicello
Per Fondazione Forte Marghera,
Il Direttore dott. Marco Mastroianni
Per L.I.P.U. Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione Onlus
Il Direttore Generale dott. Camillo Danilo Selvaggi
Per il Tribunale di Sorveglianza
La Presidente dott.ssa Linda Arata
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter dello stesso D.Lgs.