Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di COMO e il Comune di Valbrona - 27 marzo 2025

27 marzo 2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

 

Identificativo della convenzione: 17510292

ENTE: COMUNE DI VALBRONA
INDIRIZZO: VIA VITTORIO VENETO, N. 8 – 22039 VALBRONA (CO) LEGALE RAPPRESENTANTE: SIG. LUCA GHEZZI – SINDACO PRO-TEMPORE COORDINATORE: SIG. LUCA GHEZZI – SINDACO PRO-TEMPORE
GIORNI E ORE DI ATTIVITA’: LUNEDI’/MARTEDI’/VENERDI’ DALLE ORE 08.00/12.00 – 13.00/16.00. – MERCOLEDI’/GIOVEDI’ DALLE 08.00/12.00 – 13.00/18.00. – SABATO: DALLE ORE 08.00/12.00.
TELEFONO: +39 031661176 (TELEFONO) E.MAIL/PEC: comunevalbrona@halleycert.it

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

Premesso

  • che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che l’art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190 T.U. sugli stupefacenti prevede che il Giudice possa applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. L.vo 274/2000 secondo le modalità ivi previste;
  • che gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D. L.vo 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati;
  • che l’art. 165 C.P. prevede che il Giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
  • che la L. 28/04/2014 n. 67 ha introdotto l’Istituto della “messa alla prova” inserendo l’art. 168 bis del codice penale il quale prevede che: “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”; omissis “La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Paola PARLATI, Presidente Titolare del Tribunale di COMO, giusta la delega di cui in premessa e l’ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. LUCA GHEZZI,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che, previa dichiarazione di disponibilità, un numero di 2 soggetti svolgano lavoro di pubblica utilità presso di sé con l’effettuazione di attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente espressamente dichiara di accettare soggetti obbligati alla prestazione di lavoro di pubblica utilità in conseguenza delle seguenti normative:

  1. art. 73 co. 5 bis T.U. stupefacenti;
  2. artt. 186 e 187 Codice della Strada;
  3. art. 165 codice penale;
  4. art. 168 bis codice penale.

L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività ha ad oggetto nel settore di intervento affiancamento – assistenza – attività di controllori manufatti le seguenti prestazioni: servizio di affiancamento agli uffici e ai Vigili, in servizio di assistenza alla biblioteca, in servizio di assistenza all’uscita delle scuole o durante il trasporto scuolabus oppure in attività di controllori manufatti lungo la rete stradale cittadina e similari ovvero in altri interventi di pubblica utilità.

L’Ente si riserva una valutazione preliminare del soggetto richiedente, a mezzo di apposito colloquio, in ordine alla idoneità dello stesso allo svolgimento delle specifiche attività da svolgere e solo all’esito positivo della quale rilascia una dichiarazione di accettazione da produrre in giudizio.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività di cui ai nn. 1, 2 e 3 del precedente articolo 1, sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna;

Art. 3

Nel caso di lavoro di pubblica utilità svolto in relazione all’istituto della “messa alla prova” di cui al n. 4 del precedente art. 1, l’attività non retribuita sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia della fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei soggetti interessati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche degli incaricati.

Art. 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 6

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai soggetti una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. A tal fine si fa espresso riferimento nota del 24/02/2017 prot. 10059 Ministero della Giustizia – Dipartimento Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova e alla circolare INAIL n. 8 del 17/02/2017

Art. 7

I referenti incaricati, ai sensi dell’articolo 4 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, alle autorità di polizia incaricate del controllo sulla corretta esecuzione di quanto stabilito in sentenza nelle ipotesi di cui all’art. 1 nn. 1,2 e 3 della presente convenzione o all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, nell’ipotesi di cui all’art. 1 n. 4 della presente Convenzione, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre con tempestività, gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa.

Terminata l’esecuzione della prestazione lavorativa, i referenti redigeranno una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9 in casi di cessazione dell’attività.

Art. 9

In caso di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ente medesimo informerà tempestivamente il giudice per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 dalla sottoscrizione.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni nelle discipline di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione generale dell’affari penali per la pubblicazione sul sito internet.

Como, 27.03.2025

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
sig. Luca GHEZZI
F.to Digitalmente

IL PRESIDENTE TITOLARE
Dott.ssa Paola PARLATI
F.to Digitalmente