Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NUORO e l’Ente Casa Protetta San Francesco Srlsu - 23 giugno 2025

23 giugno 2025

Tribunale di Nuoro

 

Identificativo della convenzione: 1752959

Convenzione tra il TRIBUNALE Dl NUORO

e

l’Ente CASA PROTETTA SAN FRANCESCO SRLSU

per lo svolgimento del lavoro di. Pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

  • Che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 dell'art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato da l D.L. 30. 12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace cd il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato
  • che l’art. 2, comma I, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del lvo 274/ 2000 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base e di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
  • che i l Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’Ente presso il qu a l e potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'a 54 del citato Decreto legislativo;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Mauro Pusceddu, Presidente del TRIBUNALE Dl NUORO, giusta delega di cui in premessa (di seguito "II Tribunale") e l'Ente CASA PROTETTA SAN FRANCESCO SRLSU (di seguito "L'Ente") nella persona del dott. Rosanna Serra in qualità di delegato del legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n.1 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274 /2000, presentino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L' Ente specifica che presso l c sue strutture l 'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con qu anto previ st o dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. Casa protetta san francesco srlsu- via aosta 1

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l‘integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto di spone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato o decreto legislativo.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione- Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia- Direzione Generale degli Affari interni.

Nuoro, li 23/06/2025

Per delega del Legale Rappresentante,
Rosanna Serra

Il Presidente del TRIBUNALE DI NUORO,
Mauro Pusceddu