Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PARMA e la Croce Rossa italiana odv – Comitato di Ponte Taro - 30 aprile 2025
30 aprile 2025
TRIBUNALE DI PARMA
Identificativo della convenzione: 17532841
Convenzione tra il Tribunale di Parma
e
la Croce Rossa italiana odv – Comitato di Ponte Taro
per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 e dell’art. 2 del decreto ministeriale del 26 marzo 2001
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D. L.vo n. 274 del 28 agosto 2000, in applicazione della L. n. 145 dell’11 giugno 2004 e dell’art. 73, comma V bis del D.P.R. 309 del 1990, così come modificato dal D.L. n. 272 del 30 dicembre 2005, convertito in Legge n. 49 del 21 febbraio 2006, il Giudice di Pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- la Legge n. 120 del 20 luglio 2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e che, per talune fattispecie, la predetta normativa prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del Lavoro di Pubblica Utilità, di cui all’art. 54 decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso gli Enti sopra richiamati;
- che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma VI del citato decreto legislativo, n. 274/2000, come confermato dall’art. 2, co 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2023, emanato a norma dell’art. 71, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2022, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nell’ambito ed in forza delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni , agli enti o alle organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in oggetto;
- che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto l’art. 20-bis del codice penale e modificato la legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo che le pene della reclusione e dell’arresto possano essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’Ente firmatario, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo e nell’art. 56-bis della legge n. 689 del 1981, come novellata;
si stipula
la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Maurizio Boselli, Presidente f.f del TRIBUNALE DI PARMA, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e la CROCE ROSSA ITALIANA ODV – COMITATO DI PONTE TARO ( di seguito “l’Ente) nella persona del Sig. Bruno Fornari, identificato mediante documento personale di identità del Comune di Fontevivo, in qualità di legale rappresentante
Art.1
Attività da svolgere
La Croce Rossa Italiana ODV – Comitato di PonteTaro consente ad ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di n. 2 (due) persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e dell’art. 56-bis della legge n. 689 del 1981, ai fini dello svolgimento della loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, e dell’art.1 del decreto ministeriale 27 luglio 2023, l’Ente specifica che detta attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni relative al settore:
- Pulizia Sede (Locali e Cortile);
- Pulizia e lavaggi automezzi;
- Riordino Magazzino e attrezzature.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna o nel decreto penale di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a quest’ultimi le relative istruzioni sono;
- I Responsabili delle aree: Fornari Bruno; Mauro Micheli e Nicola Gorrara
- I soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Ente con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato all’Ente e di impartire le istruzioni
La Croce Rossa Italiana ODV – Comitato di PonteTaro si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Croce Rossa Italiana ODV – Comitato di PonteTaro si impegna a garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
La Croce Rossa Italiana ODV – Comitato di PonteTaro si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto alla Croce Rossa Italiana ODV – Comitato di PonteTaro di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico della Croce Rossa Italiana ODV – Comitato di PonteTaro , l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.
Art.6
Verifiche e Relazione sul lavoro svolto
La Croce Rossa Italiana ODV – Comitato di PonteTaro ha l’obbligo di comunicare, quanto prima, all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto stabilito dall’art. 56 del predetto decreto legislativo e dell’art. 285 del 1992 e l’art. 65 della Legge n. 689 del 1981 (nel caso in cui, senza giustificato motivo, i condannati non si rechino nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità; si allontani da esso o si rifiuti di svolgere le attività di cui è incaricato).
Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dai condannati.
La Croce Rossa Italiana ODV – Comitato di PonteTaro attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli tutte le informazioni richieste, nonché l’accesso al registro, cartaceo o elettronico, delle presenze e l’eventuale acquisizione di copia della documentazione [si tratta del co. 3 dell’art. 4 decreto ministeriale 27 luglio 2023]
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale di Parma da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Croce Rossa Italiana ODV – Comitato di PonteTaro .
Art. 8
Durata della convenzione
La presente Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Parma, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Parma, 30 aprile 2025
Per la Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Ponte Taro
Il Rappresentante Legale
Sig. Bruno Fornari
Per il Tribunale di Parma
Il Presidente f.f.
Dott. Maurizio Boselli