Protocollo d'intesa tra Ministero della giustizia e Tribunale per i Minorenni di Milano – 7 luglio 2025

7 luglio 2025

 

Progetto di assistenza morale e spirituale presso l’istituto penale minorile “Cesare Beccaria

 

Protocollo d’intesa

tra

il Tribunale per i Minorenni di Milano, in persona del suo legale rappresentante Presidente dott.ssa Maria Carla Gatto, con sede in Milano nella via G. Leopardi n. 18;

e

la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, in persona del suo legale rappresentante Procuratore dott. Luca Villa, con sede in Milano nella via G. Leopardi n. 18;

e

il Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia, in persona del suo legale rappresentante Direttore dott. Paolo Gabriele Bono, con sede in Milano nella via G. Spagliardi n. 1;

e

l’Istituto Penale per i Minorenni “Cesare Beccaria”, in persona del suo legale rappresentante Direttore reggente dott.ssa Teresa Mazzotta, con sede in Milano nella via dei Calchi Taeggi n. 20;

e

la Arcidiocesi di Milano, in persona del Vicario episcopale. Mons. Luca Bressan, con sede in Milano nella piazza Fontana n. 2;

e

l’Imam Dahmane Abdullah Tchina, nella qualità di rappresentante della comunità islamica;

PREMESSO CHE

  • la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce all’art. 19 il diritto alla libertà religiosa e al libero esercizio del culto;
  • l’art. 26 della Legge n. 354/1975 ed il relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 230/2000) prevedono che i detenuti e gli internati abbiano diritto di professare la propria fede religiosa e di ricevere l’assistenza dei ministri del proprio culto;
  • i giovani detenuti presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Cesare Beccaria” di fede diversa da quella cattolica esprimono l’esigenza di ricevere supporto spirituale e di partecipare a riti religiosi in conformità con la propria tradizione;
  • il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia non hanno ravvisato motivi ostativi alla realizzazione del progetto di assistenza morale e spirituale, consentendo la presenza presso l’I.P.M. Beccaria del rappresentante della fede islamica;
  • l’Imam Dahmane Abdullah Tchina, indicato dalla Arcidiocesi di Milano come guida religiosa riconosciuta dalla comunità islamica locale, ha manifestato la disponibilità a prestare assistenza spirituale presso l’istituto.

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Protocollo disciplina le modalità di accesso e di svolgimento dell’attività di assistenza spirituale islamica all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni “Cesare Beccaria” da parte dell’Imam Dahmane Abdullah Tchina, con la finalità di assicurare ai giovani detenuti il diritto all’assistenza spirituale e la concreta attuazione della libertà di culto, nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto.

Le parti riconoscono che i diritti spettanti ai detenuti, le modalità di esercizio, così come le procedure attuative, sono funzionali alla più ampia realizzazione dell’individuo nella salvaguardia della sua dignità di persona, al fine di permettergli la piena affermazione della sua personalità, sia nel periodo di detenzione, che nella fase successiva, al momento del reinserimento nel tessuto sociale.

Art. 2 – Impegni delle parti

Il Direttore dell’Istituto Penale per i Minorenni, di concerto con il Comandante di reparto, si impegna ad individuare e mettere a disposizione uno spazio destinato a “sala preghiera collettiva”, all’interno del quale l’Imam potrà svolgere le attività legate al culto islamico, come specificate al successivo art. 4.

L’Imam deve conoscere la lingua italiana e si impegna a:

  • collaborare con il Cappellano cattolico e con il personale dell’Istituto nel compito di accompagnare i giovani musulmani in un percorso di rieducazione morale e spirituale;
  • mantenere un comportamento conforme ai principi costituzionali e rispettoso delle norme dell’ordinamento penitenziario;
  • partecipare ad eventuali incontri programmati o richiesti dall’Amministrazione, collaborando alla realizzazione delle attività da svolgere;
  • prestare attività di consulenza per problematiche di convivenza concreta dovute a differenze di usi e tradizioni religiose e non religiose;
  • perfezionare ed aggiornare costantemente la sua formazione.


Art. 3 – Modalità di accesso

L’Imam potrà accedere all’Istituto nei giorni e negli orari concordati con la Direzione, previo inserimento negli elenchi degli autorizzati all’ingresso.

All’atto dell’accesso, l’Imam sarà tenuto al rispetto delle procedure di identificazione e controllo previste per i visitatori esterni.

La Direzione potrà, in casi eccezionali e motivati, sospendere o rinviare gli incontri per esigenze organizzative o di sicurezza.

Art. 4 – Modalità di svolgimento

L’Imam eserciterà la propria attività di intesa con la Direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell’Istituto.

L’attività religiosa verrà espletata nel rispetto delle direttive stabilite dalla legge 354 del 1975 e dal regolamento di esecuzione D.P.R. n. 230/2000.

L’attività dell’Imam si svolgerà negli spazi idonei a favorire anche un accesso spontaneo da parte dei giovani detenuti individuati e messi a disposizione dalla Direzione.

L’Imam potrà tenere colloqui individuali o incontri collettivi di preghiera e insegnamento religioso, nel rispetto del regolamento interno e sotto vigilanza discreta del personale.

Non è consentito all’Imam svolgere attività diverse da quelle di natura religiosa e spirituale.

Art. 5 – Risoluzione del protocollo

L’Amministrazione potrà valutare l’opportunità di pervenire alla risoluzione del presente protocollo qualora sopravvengano eventi critici che andranno segnalati al Magistrato di sorveglianza.

Art. 5 Onere economico

Nessun onere economico, o riconoscimento d’altro titolo, può essere concesso o richiesto dalle parti per l’attività prestata in virtù del presente protocollo.

L’assistenza spirituale è per i destinatari totalmente gratuita.

Art. 6 – Riservatezza

Non avendo il Centro per la Giustizia Minorile e l’Istituto penale per i Minorenni tra le proprie finalità istituzionali quella di fornire direttamente assistenza religiosa o morale, quanto piuttosto quella di consentire agli interessati di riceverla, l’Imam Dahmane Abdullah Tchina non può essere qualificato come persona autorizzata al trattamento dei dati in riferimento alla titolarità dell’Amministrazione; egli, pertanto, assume in proprio la titolarità della finalità di assistenza e del correlato trattamento, responsabilizzandosi personalmente nell’esercitarla, garantendo il rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia, ed assicurando il diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali tanto dell’interessato che dei giovani ristretti.

Art. 7 – Assicurazione

La copertura assicurativa per infortuni è garantita all’Imam, nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, con onere a carico del Centro per la Giustizia Minorile.

Art. 8 – Durata

Il presente Protocollo ha durata biennale, rinnovabile previo scambio di note di consenso tra le parti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Art. 9 – Monitoraggio

Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’attuazione del Protocollo, al fine di valutarne l’efficacia e proporre eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 10 – Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si rinvia alla normativa vigente in materia penitenziaria e alla disciplina generale dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 7 luglio 2025

per il Tribunale per i Minorenni di Milano
dott.ssa Maria Carla Gatto

per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano
dott. Luca Villa

per il Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia
dott. Paolo Gabriele Bono

per l’Istituto Penale per i Minorenni “Cesare Beccaria”
dott.ssa Teresa Mazzotta

per la Arcidiocesi di Milano
mons. Luca Bressan

per la Comunità islamica
imam Dahmane Abdullah Tchina