Convenzione tra Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione e il Centro per la Giustizia Minorile di Bologna - 17 aprile 2025

17 aprile 2025

prot. m_dg.DGCPC.18/04/2025.0000854.E

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             aggiornamento al 4 febbraio 2026                                                                                                                       

CONVENZIONE AZIONE AMA MI

EX ART.15 LEGGE 7/08/1990 NR.241 SS.MM.II

 

Per la realizzazione del Progetto “ATTUAZIONE MODELLI DI INTERVENTO PER L’INCLUSIONE ATTIVA DI MINORI E GIOVANI ADULTI (AMA MI)”, Priorità 2 “Child guarantee” - Obiettivo specifico K[ESO 4.11] del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 CCI 2021IT05FFPR003 (nel prosieguo: PN Inclusione)

TRA

la Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCOE) del Dipartimento per l’Innovazione tecnologica della giustizia (DIT) del Ministero della Giustizia, con sede in Roma, Via Crescenzio n. 17/c, CAP 00193, (C.F 96569850587), rappresentata pro tempore dal Direttore Generale dott.ssa Gabriella De Stradis, di seguito anche Organismo Intermedio (OI)

E

il Centro per la Giustizia Minorile (CGM) di Bologna, competente per le Regioni Emilia-Romagna e Marche, con sede in Via Pratello n. 34 – Bologna – CAP 40122 (C.F. 92045420376), rappresentato pro tempore dal Dirigente responsabile Dr. Antonio Pappalardo,

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

PREMESSO CHE

  • la Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCOE) del Dipartimento per l’Innovazione tecnologica della giustizia (DIT) del Ministero della Giustizia, nella sua funzione di coordinamento delle  politiche di coesione coordina la pianificazione strategica e operativa degli interventi della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall’Unione europea, per il perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero e riveste il ruolo di Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021,nell’ambito del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”;
  • il Centro per la Giustizia Minorile (CGM) di Bologna, competente per le Regioni Emilia-Romagna e Marche, garantisce attraverso i Servizi minorili dipendenti l’attuazione dei provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria nei confronti dei minori e giovani adulti di età compresa tra i 14 e i 25 anni che hanno commesso un reato durante la minore età; per la realizzazione dei compiti attribuiti, i Centri promuovono collaborazioni con le istituzioni pubbliche, le agenzie del privato sociale e le comunità locali che operano nel campo della devianza minorile e della tutela dei minori per la realizzazione dei percorsi di reinserimento sociale dei soggetti in età evolutiva e la prevenzione della recidiva;
  • ai fini della sottoscrizione del corrente atto e per la realizzazione delle attività in esso previste si fa riferimento all’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTI

  • il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che disciplina il Fondo Sociale europeo Plus per il periodo 2021-2027 e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
  • il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
  • il Regolamento dell’Unione Europea (UE, o Unione) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
  • l’art. 71, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 che stabilisce che “l’autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”;
  • il Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea, del 7 gennaio 2014, recante il Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE);
  • Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 2018/1046, (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) n. 966/2012;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
  • l’Accordo di partenariato tra la Commissione Europea e la Repubblica Italiana sull’attuazione in Italia dei Fondi SIE nel periodo 2021-2027, adottato con Decisione della Commissione Europea n. C (2022)4787final del 15 luglio 2022;
  • il Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”, CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito PN Inclusione, o Programma) per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE+ nell’ambito dell’Obiettivo dell’UE “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2022)9029 final del 1° dicembre 2022;
  • la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  • il D.Lgs. n.121/18, recante Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103;
  • il documento “Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione”, approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) di tale Programma con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023;
  • il Sistema Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), versione 3.0 dell’8 gennaio 2025 del PN Inclusione approvato con Decreto n. 1 dell’8 gennaio 2025 del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del MLPS (già Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) e successivi aggiornamenti;
  • il “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Intermedio”, Versione 2.0, pubblicato sul sito web del Programma, giusta comunicazione dell’Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), acquisita con prot. DGCPC.0000040.E del 10 gennaio 2025 e successivi aggiornamenti;
  • il Decreto del Direttore generale pro tempore della DGCOE prot. n. DGCPC.0000059.ID del 31 gennaio 2025 con il quale sono approvati il Sistema Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), versione 3.0 dell’8 gennaio 2025 del PN Inclusione e il “Manuale delle procedure” sopra citati;
  • il Manuale per i Beneficiari, Versione 2, Febbraio 2025, pubblicato sul sito web del Programma, giusta comunicazione dell’Autorità di Gestione acquisita con prot. DGCPC.00000521.E del 12 marzo 2025 e successivi aggiornamenti;
  • la Convenzione del 31 maggio 2024 tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del MLPS e la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, che delega a tale Direzione le funzioni di Organismo Intermedio (OI) nell’ambito delle Priorità 1 “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo specifico h) ESO4.8. e Obiettivo specifico ESO4.11 finanziata dal FSE+, della Priorità 2 “Child Guarantee”, Obiettivo specifico k) ESO4.11 finanziata dal FSE+, della Priorità 4 “Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica”, Obiettivo specifico d.iii) RSO4.3. finanziata dal FESR, della Priorità 5. “Assistenza tecnica FSE+” e della Priorità 6. “Assistenza tecnica FESR” del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”;
  • il Decreto del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 193 del 18 giugno 2024, registrato dalla Corte dei conti il 10 luglio 2024, al num. 1980, con il quale è stata approvata la Convenzione sopra citata;
  • il Decreto del Direttore generale pro tempore della DGCOE prot. n. 580 del 9 dicembre 2024 con il quale l’Organismo Intermedio (OI) ha approvato la Convenzione di delega del 31 maggio 2024;
  • il Piano di utilizzo dei finanziamenti in attuazione della Convenzione di delega dell’OI del 31 maggio 2024 denominato “Una giustizia più inclusiva - Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” (di seguito, il Piano) predisposto dall’OI per l’attuazione delle attività ad esso delegate e approvato dall’Autorità di Gestione (AdG) del PN Inclusione con nota prot. n. 16241 del 26 settembre 2024 e successivamente con nota prot. 5028 del 14 aprile 2025 ed acquisito con nostro prot. 801.E del 14 aprile 2025;
  • la Convenzione del 12 settembre 2024 (prot. n. 435 del 13 settembre 2024) tra la DGCOE e le Direzioni Generali del Ministero della Giustizia e dell’Organismo Intermedio coinvolte nell’attuazione del predetto Piano (tra cui la Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa (DGMR) entro il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGMC), che ne disciplina il ruolo attribuendo funzioni di indirizzo, coordinamento e assistenza ai Beneficiari delle operazioni finanziate nel quadro del Piano, in collaborazione con la DGCOE;
  • l’Addendum alla soprarichiamata Convenzione sottoscritto in data 20 gennaio 2025 (prot. n. 112 del 21 gennaio 2025) che precisa le attività di competenza della DGMR nel quadro delle funzioni ad essa attribuite nell’art. 3 comma 1 della soprarichiamata Convenzione del 12 settembre 2024, nell’ambito dell’Azione 3 “Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva di minori e giovani adulti” (AMA MI) del Piano di utilizzo dei finanziamenti;

CONSIDERATO CHE

  • l’Accordo di Partenariato, con l’Obiettivo strategico di Policy 4 – Un’Europa più sociale e inclusiva integra, rafforza e innova l’azione ordinaria delle politiche del lavoro, dell’istruzione e formazione e dell’inclusione e protezione sociale, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi ai cittadini, per ridurre diseguaglianze sociali e disparità territoriali, con azioni di sostegno delle vittime di racket e usura, dei minori arischio di devianza, e per il reinserimento sociale dei detenuti;
  • il PN Inclusione prevede, nelle Priorità 1, 2, 3 e 4, la realizzazione di azioni volte a sostenere l’inclusione sociale e di contrasto alla povertà; ad assicurare che bambini e adolescenti in situazioni di vulnerabilità abbiano accesso a servizi di qualità; contrastare la deprivazione materiale; attuare interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica e nelle Priorità 5 e 6, la realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad assicurare l’attuazione ottimale del PN Inclusione e dell’Accordo di Partenariato;
  • in particolare, nel quadro della Priorità 2 “Child guarantee”, volta ad assicurare che bambini e adolescenti in situazioni di vulnerabilità abbiano accesso a servizi di qualità, l’Obiettivo specifico K[ESO 4.11], sostiene il “Miglioramento dell'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata”;
  • con l’Azione 3 “Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva di minori e giovani adulti” (AMA MI) del Piano di utilizzo dei finanziamenti “Una giustizia più inclusiva - Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” la DGCOE intende realizzare percorsi di accompagnamento verso l’autonomia, l’inclusione e il reinserimento sociale degli adolescenti (14-17 anni) e dei giovani adulti (18-25 anni) collocati in comunità di accoglienza sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile per l’esecuzione di misure cautelari, messa alla prova e misure di comunità in fase di uscitadal circuito penale;
  • le Parti, sulla base del quadro strategico sopra delineato, ravvisano l’opportunità di definire una collaborazione per la realizzazione ottimale degli interventi previsti dal PN Inclusione nell’ambito della Priorità 2 “Child guarantee” e dell’Obiettivo specifico K[ESO 4.11];
  • rispondendo a tali esigenze il CGM di Bologna ha presentato in data 27/02/2025 la proposta progettuale denominata “Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva di minori e giovani adulti: AMAMI- CGM Bologna”;
  • l’OI DGCOE ha eseguito l’istruttoria della proposta progettuale con esito positivo;
  • l’OI DGCOE, verificata la coerenza programmatica della proposta e la capacità amministrativa, finanziaria e tecnica del proponente ha approvato e ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto prot. n. DGCPC.0000368.ID del 15 aprile 2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SOPRA INDIVIDUATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

  • Le premesse ed i documenti citati nella presente Convenzione, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
  • Fa altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, quale oggetto della stessa, l’allegata proposta progettuale, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti, secondo le modalità indicate all’art. 11 della presente Convenzione, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione della stessa, unitamente al piano dei costi.

Art. 2

Amministrazione Beneficiaria

  • È individuata, ai sensi dell’art. 2 par. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, quale Amministrazione Beneficiaria il Centro per la Giustizia Minorile di Bologna (di seguito anche detto “Beneficiario”).
  • Il Beneficiario è responsabile dell’attuazione del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti.
  • Il Beneficiario è referente unico dell’OI per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato dal Manuale dei Beneficiari in vigore o in altre disposizioni specificatamente adottate dall’OI.

Art. 3

Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del Progetto “Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva di minori e giovani adulti: AMAMI- CGM Bologna” nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027, in coerenza con la proposta progettuale presentata dal Beneficiario ed approvata dall’OI.

  • Le attività progettuali potranno essere realizzate e le relative spese sostenute dal Beneficiario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento (UE) 2021/1060 in materia di ammissibilità delle spese.
  • Le attività progettuali prenderanno avvio dalla data di effettivo “Avvio attività” comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della DIA - Dichiarazione di inizio attività, da effettuare entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuto controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo, e dovranno essere portate materialmente a termine e completate, entro la data indicata nella proposta progettuale allegata alla presente Convenzione, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell’eventuale aggiornamento del progetto, con le modalità di cui all’art. 1 della presente Convenzione.

Art. 4

Termini di attuazione del progetto

  • Le attività progettuali potranno essere realizzate e le relative spese sostenute dal Beneficiario nel rispetto di quanto previsto dall’art. 63 del Regolamento (UE) 2021/1060 in materia di ammissibilità delle spese.
  • Le attività progettuali prenderanno avvio dalla data di effettivo “Avvio attività” comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della DIA - Dichiarazione di inizio attività, da effettuare entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuto controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo, e dovranno essere portate materialmente a termine e completate, entro la data indicata nella proposta progettuale allegata alla presente Convenzione, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell’eventuale aggiornamento del progetto, con le modalità di cui all’art. 1 della presente Convenzione.

Art. 5

Risorse attribuite

Per l’attuazione degli interventi di cui al precedente art. 3 sono attribuite al Beneficiario risorse del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 pari a € 2.673.734,00 (euro duemilioniseicentosettantatremilasettecentotrentaquattro/00), a valere sulle risorse FSE+, per la realizzazione delle attività descritte nella proposta progettuale, comprensiva del piano finanziario, presentata dal Beneficiario medesimo.

La dotazione finanziaria è articolata per categoria di Regione, sulla base di percentuali di riparto, delle risorse per macroaree come stabilite nel Piano "Una giustizia più inclusiva" dell'O.I. e tenuto conto della distribuzione della popolazione target all'interno di queste. In particolare, sono assegnate € 2.075.689,00 alle Regioni sviluppate (Emilia Romagna), e € 598.044,00 alle Regioni in transizione (Marche). Pertanto, l'attuazione dell'Azione, il monitoraggio, il pagamento e la rendicontazione sono in funzione delle categorie in cui ricadono le Regioni (Regioni sviluppate, Regioni in transizione e Regioni meno sviluppate).

Art. 6

Obblighi del Beneficiario

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Beneficiario si obbliga a:

  • assicurare, nel corso dell’intero periodo di attuazione del Progetto, i necessari raccordi con l’OI, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall’OI;
  • attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e non discriminazione nonché di tutela dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, garantire il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’ammissibilità delle spese;
  • garantire l’attuazione dell’operazione ammessa a finanziamento attraverso procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza, nel rispetto di quanto disciplinato dalla Legge 241 del 1990 e ss.mm.ii., ove non diversamente disciplinato dal D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii;
  • garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii (“Codice dei contratti pubblici”) e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii, (“Codice del terzo settore”) e relative linee guida (DM n. 72 del 31/03/2021);
  • generare il Codice Unico di Progetto (CUP), da mantenere per tutta la durata dell’intervento;
  • garantire l’indicazione, su tutti i documenti di procedura e spesa riferiti al progetto, del PN Inclusione, dell’Obiettivo specifico e dell’Azione pertinenti, del titolo dell’operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) e, ove applicabile, del Codice Identificativo Gare (CIG);
  • rispettare, ove applicabili, le diposizioni contenute nel “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Intermedio”e nel Manuale per i Beneficiari;
  • adottare tutte le misure previste dalla vigente disciplina in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
  • garantire, ove applicabile, il mantenimento di un sistema di contabilità separata o l’utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all’operazione, una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni nonché la riconciliazione contabile periodica per evidenziare il ricevimento e l’utilizzo dei Fondi comunitari;
  • dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella proposta progettuale, ammessa a finanziamento dall’OI del PN Inclusione, rispettando la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto;
  • predisporre proprie procedure di controllo interno in conformità con le indicazioni contenute nel Manuale per i Beneficiari in vigore;
  • adottare il sistema informativo del Programma (Piattaforma Multifondo), istituito in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lett. e) e all’Allegato XVII “Dati da registrare e conservare elettronicamente relativi a ciascuna operazione – articolo 72, paragrafo 1, lettera e)”, assicurandone l’utilizzo e la costante implementazione per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi all’operazione;
  • conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento da parte dell’OI, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e dalla normativa nazionale;
  • in sede di presentazione della Dichiarazione avvio attività (e ogni qualvolta lo richieda l’AdG/OI) fornire una previsione di avanzamento attuativo articolata per trimestre nell’arco temporale in cui è prevista l’attuazione dell’intervento, e compilata secondo l’apposito format reso disponibile attraverso specifica funzionalità del SI Multifondo;
  • gestire, predisporre e presentare le Domande di Rimborso, nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste dall’OI e tramite il Sistema Informativo Multifondo istituito dall’AdG, così come specificatamente indicato nei successivi articoli della presente Convenzione, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all’operazione ammessa a cofinanziamento;
  • consentire l’accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all’operazione cofinanziata, alle strutture competenti (Autorità di Gestione, Funzione Contabile, Autorità di Audit), al Ministero dell’economia e delle finanze (IGRUE), ai Servizi ispettivi della Commissione UE, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull’utilizzo dei fondi comunitari;
  • fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dal PN Inclusione, dal Comitato di Sorveglianza, dall’AdG e per tutta la durata del Progetto;
  • fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del PN Inclusione tutti i documenti necessari allo scopo;
  • inviare, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla manualistica del PN Inclusione e dall’AdG/OI, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, garantendo al contempo che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di data protection (GDPR, Codice privacy, Linee Guida dell’European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati);
  • fornire, in modo corretto e completo, i dati di monitoraggio quali-quantitativo, alimentando il Sistema di Monitoraggio del PN Inclusione che rappresenta lo strumento applicativo dedicato alla registrazione e conservazione dei dati di monitoraggio necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit delle operazioni, compresi i dati relativi ai singoli partecipanti;
  • valorizzare ed aggiornare, obbligatoriamente, nell’ambito dei dati di monitoraggio inseriti sul sistema di monitoraggio, gli indicatori previsti dai singoli progetti, secondo le modalità indicate dall’AdG/OI;
  • garantire il rispetto dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060, “Principi orizzontali”, affinché la parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi;
  • garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui agli articoli 47 e 50 e all’Allegato IX del Reg. n. (UE) 2021/1060, dettagliati nel Manuale per i Beneficiari;
  • trasmettere all’OI i dati e le informazioni per l’aggiornamento del sito web del Programma, di cui all’art. 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 e pubblicare anche sul sito web e sui social media ufficiali del Beneficiario una breve descrizione dell’operazione, compresi le finalità e i risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione in coerenza con quanto definito nell'ambito del Piano di comunicazione del PN Inclusione e da eventuali linee guida specifiche;
  • informare tempestivamente l’OI e l’AdG in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sulle procedure in essere dell’Autorità del PN Inclusione garantendo al tempo stesso la capacità del Beneficiario di continuare ad adempiere agli obblighi convenuti;
  • garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informati l’OI e le Autorità del PN Inclusione sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto;
  • assicurare la legittimità e regolarità delle spese e adottare tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi;
  • partecipare, ove richiesto, al Comitato di Sorveglianza del PN Inclusione o ad altre riunioni convocate dall’AdG e dall’OI;
  • garantire il rispetto degli obblighi della presente convenzione anche da parte di soggetti attuatori per le attività ad essi delegate.

Art. 7

Obblighi in capo all’Organismo Intermedio

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’OI si obbliga a:

  • garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
  • rendere disponibili al Beneficiario il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PN Inclusione, il Manuale delle procedure dell’Auotrità di Gestione e dell’Organismo Intermedio”, il Manuale per i Beneficiari, il Manuale utente per l’utilizzo della Piattaforma Multifondo e il Documento sui criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023, e l’ulteriore manualistica rilevante nelle loro versioni aggiornate, non appena disponibili;
  • assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l’applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa UE e nazionale per gli interventi;
  • garantire l’utilizzo della Piattaforma Multifondo per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;
  • adempiere, in collaborazione con il Beneficiario, agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060;
  • informare il Beneficiario in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del PN Inclusione che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
  • fornire al Beneficiario tutte le informazioni utili relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza del PN Inclusione;
  • assolvere ad ogni altro onere e adempimento, previsto a carico dell’OI dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 8

Adempimenti del Beneficiario nell’ambito del circuito finanziario e delle procedure di pagamento

  • Il pagamento, sia intermedio che a saldo, delle spese realizzate dai soggetti attuatori sarà effettuato, per conto dei CGM, direttamente dall’OI tramite il conto di contabilità speciale, una volta adempiuti gli obblighi di monitoraggio a carico del CGM secondo le modalità che saranno trasmesse dall’OI.
  • Sulla Domanda di Rimborso verranno effettuati i dovuti controlli da parte dell’Ufficio Controlli di I livello, sia sulla parte inerente alla regolarità e ammissibilità delle spese sia sulla parte che attiene alla verifica dei pagamenti; la certificazione delle spese inserite nella Domanda di Rimborso avverrà esclusivamente in seguito all’effettuazione dei controlli di I livello o verifiche di gestione.
  • In presenza di un’irregolarità accertata, l’Ufficio competente alla gestione per l’OI avvia il procedimento di recupero delle somme indebitamente versate. In ogni caso, il riconoscimento in via definitiva delle risorse è subordinato alle risultanze delle verifiche di gestione di competenza, eseguite ai sensi dell’art. 74 par. 1 lett. a) e b) e par. 2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
  • Le spese anticipate dal CGM (ad es. spese per personale interno e spese generali al 7% dei costi diretti) sono rendicontate dal CGM seguendo le modalità previste dal Manuale per i Beneficiari, per quanto compatibile, e/o dal Manuale delle procedure dell'OI).
  • La liquidazione delle spese anticipate dal CGM verrà effettuata su apposito Capitolo - che verrà comunicato successivamente a questo OI dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - con indicazione obbligatoria, nella causale del versamento, del CUP di Progetto, del Codice Locale Progetto (CLP), della denominazione del progetto, e di tutti i riferimenti del PN Inclusione e dell’oggetto della spesa, garantendo una riconciliazione contabile periodica per evidenziare il ricevimento e l’utilizzo dei Fondi comunitari, nonché una separazione e identificazione puntale delle spese di progetto rispetto alle spese ordinarie.
  • Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Manuale per i Beneficiari, per quanto compatibile, e/o alla manualistica che verrà successivamente trasmessa dall’OI.

Art. 9

Circuito finanziario e procedure di pagamento delle anticipazioni

  • Su richiesta del Beneficiario verranno erogate delle anticipazioni ai soggetti attuatori.
  • I pagamenti relativi alle anticipazioni verranno effettuati secondo le modalità dettagliate nel Manuale per i Beneficiari, per quanto compatibili, e/o dalla manualistica che verrà successivamente trasmessa dall’OI.

Art. 10

Procedure di rendicontazione della spesa

  • I rendiconti dovranno essere presentati, mediante la Piattaforma Multifondo, nel rispetto delle regole indicate nel Manuale per i Beneficiari, nei dispositivi attuativi di riferimento, e/o nella manualistica che verrà successivamente trasmessa dall’OI, secondo quanto disposto nel Manuale utente per l’utilizzo della Piattaforma Multifondo.
  • Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa in originale delle spese/attività realizzate, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell’art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060 ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti. Tutti i documenti dovranno essere inseriti all’interno della Piattaforma Multifondo.
  • Le spese dichiarate nelle Domande di Rimborso dovranno rispettare i principi di ammissibilità indicati nell’art. 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nella Circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009 e nel D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, nelle more dell’approvazione del nuovo D.P.R.
  • I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.

Art. 11

Variazioni del progetto

1. Nel corso dell’attuazione, nel caso risultino compiutamente trasmessi sia la Dichiarazione Inizio Attività (DIA) che le dichiarazioni trimestrali di monitoraggio, possono essere operate variazioni progettuali inerenti al   contenuto e alla tempistica delle attività previste, se:

  • non modificano le finalità del progetto;
  • non comportano aumento del contributo assegnato o una sua diminuzione superiore al 50%;
  • non comportano una proroga temporale che risulti incompatibile con la tempistica generale di attuazione del PN Inclusione.

2. Il Beneficiario, nel corso di attuazione dell’intervento e fino a 30 giorni precedenti la sua conclusione prevista, può operare variazioni progettuali di tipo non sostanziale o sostanziale.

3. Le variazioni non sostanziali sono quelle che:

  • comportano una riduzione dell’importo assegnato non superiore al 20% nell’ambito della stessa linea di budget o dello stesso Obiettivo specifico;
  • oppure comportano una variazione di assegnazione di risorse tra linee di budget o Obiettivi specifici diversi non superiore al 20% dell’importo minore;
  • in ogni caso non comportano alcuna modifica dei valori target degli indicatori di output e di risultato;
  • in ogni caso non comportano variazioni in aumento della tempistica attuativa prevista.

4. Si considerano variazioni non sostanziali anche le variazioni meramente anagrafiche che non determinano alcun impatto sul contenuto e sulla realizzazione del progetto, quali, a titolo esemplificativo:

  • variazione nell’indirizzo della sede del Beneficiario se nell’ambito della stessa Regione;
  • variazione nel nominativo del legale rappresentante del Beneficiario a seguito di atto motivato;

5. Le variazioni sostanziali sono quelle che:

  • comportano una variazione dell’importo assegnato compreso tra il 21% e il 50%;
  • comportano modifica dei valori target degli indicatori di output e di risultato;
  • comportano variazioni in aumento della tempistica attuativa prevista;
  • comportano variazioni del partenariato.

6. Nel caso di variazione non sostanziale il Beneficiario, attraverso apposita funzionalità del SI Multifondo, comunica la variazione per la quale si procederà alla presa d’atto.

7. Nel caso di variazione sostanziale il Beneficiario deve presentare, attraverso apposita funzionalità del SI Multifondo, una specifica richiesta di autorizzazione alla variazione che verrà verificata dall’OI con il supporto della DGMR. Nel caso di esito positivo di tale verifica, acquisito il parere favorevole da parte della DGMR la richiesta di variazione verrà formalmente autorizzata dalla DGCOE.

8. L’OI si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.

9. L’OI si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, previa consultazione con il Beneficiario e la DGMR.

10. Le modifiche alla proposta progettuale non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.

Art. 12

Irregolarità, revoca e recuperi

  • Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della richiesta di chiarimenti dell’OI.
  • Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell’OI procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento.
  • La revoca del contributo è quantificata percentualmente in termini proporzionali e congrui alla gravità della violazione di cui l’OI ritenga responsabile il Beneficiario. Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente svolto).
  • In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell’avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l’OI sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l’efficacia e l’efficienza delle iniziative, non ultima la revoca del contributo riconosciuto ed erogato, fatti salvi i costi per la quota parte di Progetto già realizzato (purché correttamente ed utilmente svolto).
  • La revoca è disposta dall’OI con le medesime forme dell’assegnazione, con atto conseguente si procederà al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.
  • Nel caso in cui una somma erogata per conto del Beneficiario debba essere recuperata, l’OI recupererà la somma in questione nei termini e nelle modalità concordate con il Beneficiario, anche se quest’ultimo non è stato il destinatario finale della somma erogata. Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all’OI potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute all’attuatore, dopo averlo informato tramite PEC.
  • Resta inteso che, qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l’OI potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.
  • Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

Art. 13

Informazioni su opportunità di finanziamento e bandi

1. Le informazioni relative a bandi di gara, contratti e bandi di concorso, pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Beneficiario, fermi restando gli obblighi di legge ed in particolare quelli previsti dal D.L. 33/2013, devono contenere:

  •  il riferimento al “PN Inclusione e Lotta alla povertà”;
  •  il riferimento al FSE+;
  •  il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto a cui il Bando si riferisce;
  •  il Codice Identificativo di Gara, se previsto;
  •  l’oggetto;
  •  la data di pubblicazione;

 

         la data di scadenza per la presentazione delle proposte/candidature; l’elenco delle URL con i documenti correlati, gli eventuali allegati e comunicazioni successive o, in alternativa, la URL della pagina dedicata, ove     prevista, allo specifico bando.

 

2. I Beneficiari cui non si applica il D.L. 33/2013 sono comunque tenuti a pubblicare su propri siti o pagine dedicate, raggiungibili dalla homepage, informazioni su avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia o sopra soglia comunitaria e i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di persone, secondo le modalità sopra indicate.

3. Al fine di consentire l’alimentazione del portale web unico, istituito ai sensi dell’articolo 46 lettera b) del Regolamento UE 2021/1060, per fornire informazioni su tutti i Programmi operativi del Paese e sull’accesso agli stessi, i Beneficiari sono tenuti a comunicare all’OI l’elenco aggiornato delle URL delle relative sezioni su bandi di gara e bandi di concorso.

4. I Beneficiari riceveranno dall’OI indicazioni dettagliate in merito al rispetto degli obblighi sulle azioni di informazione e comunicazione degli interventi finanziati dal PN Inclusione, con particolare riguardo all’utilizzo dei loghi e alle informazioni da inviare per l’alimentazione del portale web unico.

Art. 14

Disimpegno delle risorse

L’eventuale disimpegno delle risorse del Programma previsto dall’articolo 105 all’art. 107 del Reg. 2021/1060, comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.

Art. 15

Risoluzione di controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 16

Risoluzione per inadempimento

L’OI potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora l’Amministrazione Beneficiaria non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte dello stesso OI degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 17

Diritto di recesso

L’OI potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell’Amministrazione Beneficiaria qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine. Sono fatti comunque salvi i costi e gli impegni assunti dal Beneficiario per la quota parte di Progetto già realizzato (purché correttamente ed utilmente svolto).

Art. 18

Privacy e protezione dei dati personali

  • Tutte le informazioni e documenti oggetto di scambio per l’attuazione del presente accordo che conterranno dati personali verranno trattati nel rispetto di quanto sancito dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice Privacy) nonché dalle Autorità competenti in materia.
  • Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza ai sensi dell’art. 5 GDPR, assicurando l’attuazione del principio di minimizzazione nell’utilizzo dei dati personali, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente accordo e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazione stabilite dalla legge.
  • Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR e si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
  • Le parti garantiscono sin d’ora che tutti i soggetti che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell’ambito del presente accordo saranno soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Art. 19

Comunicazioni e scambio di informazioni

Le comunicazioni inerenti all’attuazione del presente accordo dovranno essere indirizzate agli indirizzi istituzionali delle Amministrazioni sottoscrittrici e nello specifico:

  • Per Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCOE) all’indirizzo e-mail/PEC dgpolitichecoesione@giustiziacert.it;
  • Per il CGM di Bologna all’indirizzo e-mail/PEC prot.cgm.bologna@giustiziacert.it.

Art. 20

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Art. 21

Efficacia

  • La presente Convenzione è efficace per le parti con la registrazione da parte dei competenti organi di controllo. Nessuna spesa potrà essere riconosciuta al Beneficiario per le attività avviate prima della formalizzazione dell’esito dei suddetti controlli nel caso in cui gli stessi abbiano esito negativo.
  • Salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, la presente Convenzione è efficace fino alla chiusura delle attività di rendicontazione, salvo l’obbligo di far seguito alle richieste provenienti dall’Autorità di Audit nazionali ed europee sino alla chiusura della programmazione 2021-2027 e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all’art. 6.

Roma, 17 aprile 2025

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE
Il Direttore Generale
Dr.ssa Gabriella De Stradis 

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE BOLOGNA
Il Dirigente Responsabile
Dott. Antonio Pappalardo