Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SALERNO e l’Associazione Strade Sicure Aps - 8 marzo 2021 - 11 maggio 2026

11 maggio 2026

TRIBUNALE DI SALERNO

 

Identificativo della convenzione: 20725

CONVENZIONE

Tra il Tribunale di Salerno e L’ASSOCIAZIONE STRADE SICURE (Ente o Associazione)

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli delle disposizioni legislative richiamate nelle premesse della Convenzione

Premesso che la disciplina normativa sui lavori di pubblica utilità si fonda su alcune precise disposizioni legislative:

A norma dell’art. 54 del D.L.vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D.L.vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

L’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni.

L’art. 73 comma 5-bis d.p.r. 309 del 1990 inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 272 del 2005 ha attribuito al giudice il potere di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria.

L’art. 224-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.

L’art. 186 comma 9-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il buon esito della misura comporta l’estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo condotto dal reo al momento del fatto, se di sua proprietà.

L’art. 187 comma 8-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente. Il buon esito della misura comporta l’estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo condotto dal reo al momento del fatto, se di sua proprietà.

L’art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art. 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 122 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 205 del 1993.

Il d.l. 122 del 1993 aveva previsto all’art. 1- bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l’autore del delitto di costituzione di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art.3.1.654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (1.962 del 1967).

L’alt. 168 bis del codice penale, inserito dall’art. 3 della Legge 67/2014, ha introdotto, per gli adulti, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o in alternativa alla pena pecuniaria, nonché per delitti indicati al comma 2 dell’art. 550 del Codice di procedura penale, l’istituto della messa alla prova e le norme che lo disciplinano.

Il predetto istituto della messa alla prova, ricalcante la messa alla prova per i minorenni, già prevista dall’art. 28 del DPR 448/1988, nell’ambito delle disposizioni del processo penale minorile:

  • Comporta, da parte dell’imputato, la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato;
  • Comporta altresì, l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento e a divieto di frequentare determinati locali,
  • È subordinato, inoltre, alla prestazione non retribuita di lavoro di pubblica utilità, tenuto conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e per una durata giornaliera non superiore ad otto ore;

Considerato che, inoltre, per regolamentare i rapporti tra l’autorità giudiziaria e i soggetti destinatari dei lavori di pubblica utilità sono stati emanati :

il DM 26 marzo del 2001 il cui art. 2 comma 1 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

 il DM 8 giugno 2015 n. 88 il cui art. 2 comma 1 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell’articolo 1 comma 1. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche;

Considerato che, infine, il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimenti del 16 luglio 2001 e DM 8 giugno 2015 n. 88

Considerato che L’ASSOCIAZIONE STRADE SICURE (o diverso Ente o Associazione), rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Tutto quanto premesso e considerato, le Parti (Tribunale di Salerno e ASSOCIAZIONE STRADE SICUREo diverso Ente o Associazione) sottoscrivono il presente Protocollo

Tra

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto, nella persona del Dott. Giuseppe Ciampa, Presidente del Tribunale di Salerno, giusta la delega di cui in premessa

E

L’ASSOCIAZIONE STRADE SICURE (o diverso Ente o Associazione) nella persona del suo Presidente Rita Pastore 

Si conviene e si stipula quanto di seguito :

Art. 1

L’ASSOCIAZIONE STRADE SICURE, d’ora in avanti indicato come “Ente” consente che n. 5 (cinque) soggetti per i quali sia stata disposta l’effettuazione dei lavori di pubblica utilità ai sensi delle disposizioni che precedono, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall’articolo l del DM 26 marzo 2001 e art. 2 comma 4 del DM 8 giugno 2015 n. 88 citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

F) Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del soggetto;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta:

ai sensi del D.Lgs. 274/2000 e DM 26 marzo 2001, in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

ai sensi dell’art. 464 bis e ss. del cp e DM 8 giugno 2015 n. 88, in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova: il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra indicate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8 giugno 2015 n. 88 e alle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova;

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua la SIG.RA ROMANO STEFANIA, quale persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato/imputato, d’ora in avanti indicato come “soggetto” e di impartire a costui le relative istruzioni;

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato;

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il soggetto impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ente si impegna altresì a che il soggetto possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti una retribuzione in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria l’assicurazione dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ed è a carico del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente la copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie professionali e gli infortuni, così come recentemente introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 che, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), salvo successive e diverse determinazioni.

Restano invece a carico del bilancio dell’Ente le spese assicurative riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

L’Ente ha l’obbligo di comunicare, quanto prima, all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa del soggetto (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc) e che possono comportare la revoca dei lavori di Pubblica Utilità.

Il Referente Incaricato, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del soggetto e di impartire a costui le relative istruzioni dovrà redigere, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto, da trasmettere all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente;

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione di detta Convenzione.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Le parti richiedono l’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegato B del D.P.R.642/1972

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali.

Salerno, lì 08.03.2021

Il Presidente del Tribunale di Salerno
Dott. Giuseppe Ciampa

Il Presidente Associazione Strade Sicure
Rita Pastore

ALLEGATO 1

PRESTAZIONI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
ARTICOLO 1 DEL DM 26 MARZO 2001 in combinato disposto con l’ARTICOLO 2 COMMA 4 DEL DM 8 GIUGNO 2015 N. 88

  1. Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  2. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione e incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  3. Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna, con particolare riguardo alla aree protette e di prevenzione del randagismo degli animali;
  4. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie e pinacoteche;
  5. Prestazione d lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
  6. Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del soggetto;

 

Identificativo della convenzione: 17661978

Convenzione tra il TRIBUNALE Dl SALERNO

l'Ente ASSOCIAZIONE STRADE SICURE APS

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

  • che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge Il giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l'art. 2, comma l, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che I 'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. l, comma l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell' art. 54 del citato Decreto legislativo;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Giuseppe Ciampa, Presidente del TRIBUNALE DI SALERNO giusta la delega di cui in premessa (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente ASSOCIAZIONE STRADE SICURE APS (di seguito "L'Ente"), nella persona della dott.ssa Stefania Romano in qualità di delegato del legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1 . Associazione strade sicure aps - via scuola eleatica 1

  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

Francesca Camarda

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del frattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forrna, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l' esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla. cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Salerno, lì 11/05/2026

Per delega del Legale Rappresentante
Stefania Romano

Presidente del TRIBUNALE Dl SALERNO,
Giuseppe Ciampa

 

Identificativo della convenzione: 17661975

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. l, comma I del citato decreta ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto •allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma•l del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Giuseppe Ciampa, Presidente del TRIBUNALE DI SALERNO giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente ASSOCIAZIONE STRADE SICURE APS che interviene nella persona di Stefania Romano per delega del Legale Rappresentante dell'Ente

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso

le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente l, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88 /2015.

  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma,per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88 /2015 e dalle norme che regolano I a disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare I a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per I a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché I a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strur:nento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale estema informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alltufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Art. 7

ln caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Arte 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa fra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente,

Salerno, lì 11/05/2026

Per delega del Legale Rappresentante
Stefania Romano 

Presidente del TRIBUNALE Dl SALERNO,
Giuseppe Ciampa

 

Identificativo della convenzione: 17661983

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell'imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all 'art. 56-bis;

che ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. I D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell'art. 2, comma I del D.M. 27 luglio 2023, l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del

Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell' art. l, comma l, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto •allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma l, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott Giuseppe Ciampa, Presidente del TRIBUNALE DI SALERNO , giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente ASSOCIAZIONE STRADE SICURE APS nella persona di Stefania Romano per delega del Legale Rappresentante dell'Ente

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n.689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente l, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.

 Prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, i_n generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell'articolo 56bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali va.riazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per I a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all' organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all'autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al fttnzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l'organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l'esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Salerno, lì 11/05/2026

Per delega del Legale Rappresentante,
Stefania Romano

Presidente del TRIBUNALE Dl SALERNO,
Giuseppe Ciampa

Sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa:

  1. Associazione strade sicure aps