Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PALERMO e Movimento Per La Vita E Centro Aiuto Alla Vita Mpv-Cav-Cinisi - 22 luglio 2021
22 luglio 2021
TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA
MOVIMENTO PER LA VITA E CENTRO AIUTO ALLA VITA
di seguito denominato MPV-CAV-CINISI
ACCORDO
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DEL DECRETO N 88 DELL’ 8 GIUGNO 2015 RECANTE DISCIPLINA DELLE CONVENZIONI
IN MATERIA DI PUBBLICA ITILITÀ AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA DELL’ IMPUTATO
Premesso
che fra il Tribunale di PALERMO e L’UIEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;
che, ai sensi di tale accordo, l’UIEPE fra l’altro si è impegnato a favorire l’attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - ih applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell’art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Arti. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sodale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a nonna dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che la legge n 67/2014 ha innovato L’ordinamento penale introducendo:
l'art. 168 bis C. 2 c.p., che prevede die la messa alla prova per gli adulti "comporta (..) altresì l'affidamento dell’imputato al servizio sodale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (...). La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità contiate in ima prestazione non retribuita (...) in favore della collettività, da svolgere presso Io Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale; sanitaria e di volontariato";
L’art. 464 bis c. 4 lett b) c.p.p., die richiede, fra gli elementi dèi programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, "le prescrizioni attinenti al lavoro e pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale;
che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dèi Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
CONSIDERATO
che L'Ente MPV-CAV CINISI con sede a Cinisi (PA) in P.tta Teresa Martin. Cod, fiscale 97186230823 qui rappresentata dalla Sig.ra Pusateri Anna Maria che interviene | nella carica di legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate
SI CONVIENE
quanto segue tra il Ministero della Giustizia, die interviene al presente atto nella persona del Dott. Antonio BALSAMO, Presidente del Tribunale di PALERMO giusta delega di cui in premessa e L’Ente MPV-CAV- CINlSI come sopra identificate e rappresentata
CONVENZIONE
ART. 1
Attività da svolgere
L’Ente MPV-CAV-CINISI in premessa precisata, garantiscono la conformità delle sedi in cui il condannato/imputato opera, alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, assicurano, altresì, il rispetto delle nonne a la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, integrità fisica e morale dei soggetti messi alla prova. e dei condannati, secondo quanto previsto nel decreto legislativo 9 aprile2008, n 81;
L’Ente MPV-CAV-CINISI in premessa precisate; consente die i condannati/imputati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita la favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.
L’Ente MPV-CAV CINISI specifica che, presso le proprie strutture fattività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- si veda quanto specificato nell’Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione.
ART. 2
Modalità di svolgimento
Per i soggetti ammessi alla prova lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell’art 464-quinquies del c.p.p.
Per i soggetti condannati, l’attività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna e avrà inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività, secondo le modalità concordate con l’Ente locale, la Cooperativa o l’associazione.
Per entrambi i soggetti /a presenza è documentata su apposito registro o fogli presenza mediante mezzi di rilevazione elettronica
In ogni caso i giorni di presenza dovranno essere comunicati a fine periodo all’UEPE e al giudice
Durante il periodo di attività il soggetto che svolge il lav p.u. sarà affiancato dal tutor che impartirà le necessarie istruzioni.
L’attività del condannato al lavoro dì pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutati gli interventi per i quali i condannati sono temiti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
ART. 3
Impedimenti allo svolgimento del lavoro di ppuu
Nel caso di impedimento del soggetto a prestare la propria opera, per tutto o parte dell’orario giornaliero stabilito, egli ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all’ente ospitante, consegnando, successivamente, la relativa documentazione giustificativa.
L’impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da struttura, sanitaria pubblica o privata convenzionata.
Se. l’impedimento dipende dalla temporanea impossibilità dell’ente ospitante a riceverla ; quest’ultimo comunicherà anche per le vie brevi all'Uiepe .
In ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell’orario giornaliero previsto dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d’intesa tra le parti. Per i soggetti messi all< prova, entro il termine fissato dal giudice.-
Le frazioni di ora non sono utili al confuto dell’orario di lavoro.
ART. 4
Accertamenti sulla prestazione di lavoro di pubblica utilità
L’ente ospitante, attraverso il referente indicato in questa convenzione, rende disponibili al funzionario di servizio sodale incaricato tutte le informazioni sull’inizio e l’andamento della attività compresa la visione e l’eventuale acquisizione di copia del registro presenze.
ART. 5
Coordinatori delle prestazioni
L’Ente MPV-CAV CINISI che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare 'la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L’ente MPV-CAV CINISI per il tramite del suddetto legate rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che» sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato/imputato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all’UEPE e al giudice in generale, segue il condannato/imputato durante il periodò di inserimento.
L’Ente MPV-CAV CINISI si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali interazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.
ART.6
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L’Ente MPV-CAV CINISI si impegna ad assicurare il rispetto delle norme è la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgerai in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.
L’Ente MPV-CAV CINISI si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alte proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.
ART. 7
Divieto di retribuzione-Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto all’Ente MPV-CAVONISI corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.
E’obbligatoria rassicurazione dei condannatì/imputatì contro gli infortuni e te malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i tetri.
Gii oneri per tale copertina assicurativa sono a carico dell’Ente MPV-CAV CINESI
ART.8
Violazione degli obblighi
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannatì/imputatì e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare serica ritardo all’UIEPE di Palermo ed il giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.
ART. 9
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 delia presente convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/inputati e di impartire loro e relative istruzioni, inviano comunicazione dell’avvio della attività all’UIEPE e al giudice, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare Sempre all’ IHEPE di Palermo e al giudice che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. '
ART. 10
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà confortare la risoluzione della stessa dalla parte dei Ministero della Giustizia o dèi ’ Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione
ART. 11
Relazione sull’applicazione della convenzione
L’Ente MPV-CAV CINESI, d’intesa con l’UIEPE di Palermo, predispone semestralmente una relazione sullo svelamento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale
ART. 12
ElencO Convenzioni
La presente convenzione sarà pubblicata in un -apposito elenco successivamente pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia raggruppate per distretto di Corte d’appello
ART. 13
Durata dell’accordo
Il presente accordo ha la durata di cinque anni a decorre dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.
Copia del presente accordo viene trasmessa alla, cancelleria del tribunale, per essere incluso nell’elenco degh enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia—Direzione generali affari penali,
Palermo, 22 luglio 2021
Il legale rappresentate
Anna Maria Pusateri
IL PRESIDENTE del tribunale
Antonio Balsamo
ALLEGATO TECNICO
ENTE SOTTOSCRITTORE
- Ragione sociale MOVIMENTO PER LA VITA E CENTRO AIUTO ALLA VITA di seguito denominato MPV-CAV CINISI
- SCOPO/MSSION : Assistenza volontaria di varia natura alle gestanti e alle ragazze madri che versano in particolari condizioni di disagio sodale ed economico e distribuzione di generi alimentari di prima necessità; attività di sostegno anche domiciliare ove necessaria
- Sede Legale: P.tta Teresa Martin sa 90045 Omisi (PA)
- PIVA/C.F.: 97186230823
- RESPONSABILE; Pusateri Anna Maria
- TUTOR: D’Angelo Fiorinella Maria
CONDIZIONI DI IMPIEGO
Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: P.tta Teresa Martin sn 90045 Cintsi (PA)
Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente: 5 (cinque)
Con competenze generiche. 5 (da adibire a servizi di assistenza generica secondo necessità)
Periodo di disponibilità dell’Ente da gennaio a dicembre con esclusione del mese di agosto Giorni lavorativi disponibili per settimana: il martedì il giovedì ed il venerdì
ORARI
il martedì ed il giovedì dalle 9:00 alle 12:30, il venerdì dalle 15:00 alle 18:00