Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NUORO e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets Aps Sezione Territoriale di Nuoro - 27 maggio 2025

27 maggio 2025

Tribunale di Nuoro

 

Identificativo della convenzione: 17513113

Convenzione tra il TRIBUNALE DI NUORO

e

l'Ente UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS SEZIONE TERRITORIALE DI NUORO

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

  • che a norma dell'art. 54 del lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 cosi modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilita, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettivita da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del lvo 274/2000, stabilisce che 1'attivita non retribuita in favore della collettivita e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilita;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che 1'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilita rientra tra quelli indicati nell' 54 del citato Decreto legislativo;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Mauro Pusceddu, Presidente del TRIBUNALE DI NUORO, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "II Tribunale") e l'Ente UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS SEZIONE TERRITORIALE DI NUORO (di seguito "L'Ente"), nella persona del dott. Giovanni Marongiu in qualità di legale rappresentante:

Art.1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilita ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettivita.

L 'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettivita, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. Uici ets aps nuoro - viale della costituzione 91

Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilita pertinenti la specifica professionalità del condannato;

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettivita sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilita.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

  • Diego Bagiella

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata I' esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà Ia durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alia cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Nuoro, li 27/05/2025

Il legale rappresentante dell'Ente
Giovanni Marongiu

Il presidente dei Tribunale di Nuoro 
Mauro Pusceddu