Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA e la Parrocchia Natività di Maria Vergine - 27 maggio 2025

27 maggio 2025


Tribunale di Torre Annunziata

 

Identificativo della convenzione: 17522711

PROT. 161/2025

CONVENZIONE

TRA PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE E TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

  • la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
  • il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
  • a norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell’imputato, richiede all’UEPE di predisporre con l’imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto richiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia ,di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
  • l’art. 8 della legge n.67/2014 stabilisce che il Ministro della Giustizia, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della Giustizia o su delega di quest’ultimo, il presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168 bis c.p.;
  • il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’ art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015, e pubblicato nella G.U. data 2 luglio 2015, conferma all’art.2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell’art.1 comma 1.
  • il suddetto Regolamento all’art.2 comma 1 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art.54 del citato decreto legislativo;

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che nel presente atto nella persona della Dott.ssa Giovanna Ceppaluni, Presidente del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e la Parrocchia Natività di Maria Vergine, con sede in Sant’Agnello (NA) Via Colli di Fontanelle n. 17 (80065) - Codice fiscale: 90017070633 nella persona del legale rappresentante Antonino De Maio (di seguito “l’Ente”).

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice ex articolo 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente consente che n° 3 ammessi al lavoro di pubblica utilità ai sensi della legge 67/2014 prestino presso le proprie sedi o strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell’Ente specificando le correlate mansioni:

  1. attività di aiuto a favore di soggetti portatori di handicap, malati, anziani, minori, extracomunitari e persone disagiate assistite dalla parrocchia;
  2. doposcuola ai bambini di scuola elementare;
  3. manutenzione degli spazi parrocchiali e dell’oratorio;
  4. collaborazione con la Caritas Parrocchiale.

A richiesta dell’interessato, l’Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all’interessato, che ne informerà l’UEPE.

Ai fini della definizione del Programma di Trattamento, l’Ente definisce un apposito “accordo individuale” sottoscritto dal soggetto imputato e dal referente dell’ente/associazione nel quale si esplicita:

  • Il nominativo del responsabile dell’Ente o del soggetto da lui incaricato
  • la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti
  • l’articolazione dell’orario giornaliero e settimanale
  • gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo è consegnato all’interessato in tempo utile per l’elaborazione del programma di trattamento presso l’UEPE.

Art. 2
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

il Parroco e Legale rappresentante della Parrocchia ANTONINO DE MAIO

Il suddetto potrà delegare i responsabili dei Servizi appartenenti ai settori interessati, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi all’UEPE competente.

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall’Ente nell’atto denominato “Accordo individuale”.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all’UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

Art. 3
Svolgimento delle prestazioni di lavoro di pubblica utilità.

  1. l’ente si impegna a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture necessarie all'espletamento delle attività stabilite e a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto. L’ente si impegna ad indicare il nome di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori.
  2. L’ente garantisce l conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicura, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 4
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l’Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell’orario di lavoro nella messa alla prova.

L’accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall’UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.

L’Ente si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l’accesso e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l’Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall’art 3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell’art.168 quater c.p., l’Ente ha l’onere di informare l’UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Nel caso di temporanea impossibilità dell’Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l’Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell’UEPE. L’orario di lavoro verrà

recuperato come sopra, d’intesa tra lavoratore ed Ente.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

Art. 6
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 7
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati pubblicato sul sito web.

Torre Annunziata, 27/05/2025

Per il Tribunale
Il Presidente 
Giovanna Ceppaluni 

Per Parrocchia Natività di Maria Vergine
Il Parroco e Legale rappresentante
Antonino De Maio