Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLZANO/BOZEN e il Comune di Sluderno - 15 gennaio 2021

15 gennaio 2021

TRIBUNALE DI BOLZANO
LANDESGERICHT BOZEN

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
- art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e art. 2 D.M. 26 marzo 2001 -

Premesso che

  • a norma dell’art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ed in applicazione dell’art. 73, comma 5-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 convertito con Legge 21 febbraio 2006, n. 49, nonché dell’art. 186, comma 9-bis Codice della Strada modificato dalla Legge 120/10, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • l’art. 2, comma 1 D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con atto 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo, 

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dr.ssa Elsa Vesco, Presidente del Tribunale di Bolzano, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e il Comune di Sluderno, con sede in 39020 Sluderno (BZ), Piazza Magistrato n. 1, C.F. 82008540211, P. IVA 00807660212, nella persona del legale rappresentante, dott. Hauser Heiko, (di seguito “l’Ente”): 

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la propria attività non retribuita in favore della collettività. 

In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: 

- Lavori accessori e di manutenzione strade, piazze, verde pubblico e parchi; - Assistenza nella cucina dell’asilo.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, sulla base di un programma che ogni singolo condannato avrà preventivamente concordato con l’Ente dichiaratosi disposto ad usufruire dei servizi.

Ai fini dell’elaborazione del programma da concordare con l’imputato interessato e da sottoporre al vaglio del giudice affinché lo recepisca all’atto della pronuncia di sentenza di condanna, l’Ente avrà facoltà: 

  • di limitare l’ammissione al lavoro di pubblica utilità a persone residenti nel comune in cui l’Ente ha sede o aventi attitudini specifiche che le rendano idonee all’espletamento dei servizi che dovranno essere loro richiesti;
  • di affidare all’imputato interessato anche una pluralità di servizi, purché da espletare per tempi predefiniti e secondo orari chiaramente individuati;
  • di prevedere l’espletamento del servizio anche con orari che eccedano le 6 ore settimanali, purché nel rispetto del tetto massimo delle 8 ore giornaliere; 4) di prevedere l’espletamento del servizio anche in autonomia.

Il programma non potrà contenere la previsione di un periodo di prova. 

Nel programma saranno da indicare le persone incaricate ed autorizzate a vigilare sul corretto espletamento del servizio da parte del condannato nonché a rilasciare, al termine del periodo di lavoro, attestato di benservito.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono: 1) Dott. Hauser Heiko, nella sua qualità di Sindaco; (di seguito “il Coordinatore”); 

2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Ente con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni. 

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. 

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. 

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. 

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente è tenuto a vigilare a che il condannato presti con puntualità e con impegno il lavoro di utilità come da programma preventivamente concordato.

L’Ente consentirà altresì l’effettuazione di opportuni controlli periodici sull’attività prestata dal condannato ad opera delle forze dell’ordine di ciò incaricate dal giudice.

L’Ente, in caso di gravi irregolarità, provvederà a richiamare il condannato ed a sollecitarlo a collaborare con il dovuto impegno.

In caso di reiterazione delle irregolarità contestate o in ipotesi di gravi o comunque intollerabili inadempienze del condannato che facciano venire meno il rapporto di fiducia instauratosi, l’Ente, anche prima del decorso del periodo di lavoro concordato, sarà autorizzato a sospendere la prestazione del servizio da parte del condannato e dovrà dare di ciò immediato avviso scritto alla cancelleria del giudice autore della sentenza di condanna.

Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire agli stessi le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare alla cancelleria del giudice che ha applicato la sanzione, attestando e confermando nel documento l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da parte del condannato. 

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti. La Convenzione, in assenza di disdetta scritta comunicata con raccomandata a/r, a mezzo fax o a mezzo PEC, si intenderà rinnovata automaticamente di un ulteriore triennio. Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 

Bolzano, lì 15.01.2021

per il Tribunale di Bolzano
La Presidente
Dr.ssa Elsa Vesco 

per il Comune di Sluderno
il Sindaco
Dott. Hauser Heiko 

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ con PROCEDIMENTO di MESSA ALLA PROVA

(ai sensi degli artt. 168-bis c.p., 464-bis c.p.p. e 2, c. 1. del D.M. 8 giugno 2015, n. 88)

Premesso che

  • Che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzione penale Esterna (d’ora in poi UEPE), subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • Che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativa, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell’imputato:
  • Che ai sensi degli art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2,comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale,
  • Constatato che in data 09.07.2015 prot. 1434/E/2015 sono state fissate le “LINEE GUIDA PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO”
  • Dato atto che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”)

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dr.ssa Elsa Vesco, Presidente del Tribunale di Bolzano, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)

e

il Comune di Sluderno, con sede in 39020 Sluderno (BZ), Piazza Magistrato n. 1, C.F. 82008540211, P. IVA 00807660212, nella persona del legale rappresentante, dott. Heiko Hauser, (di seguito “l’Ente”):

Art. 1
Numero ammessi

L’Ente consente che n. 2 (due) soggetti prestino presso le proprie strutture la propria attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.

L’ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’UEPE, sulla situazione dei posti disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e su richiesta degli imputati e/o dei legali di fiducia fornirà la disponibilità scritta per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità vista richiesta di messa alla prova avanzata dall’imputato.

Art. 2
Attività da svolgere

I soggetti ammessi alla sospensione del procedimento per messa alla prova, presteranno i lavori di pubblica utilità presso le strutture dell’Ente, per le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2,comma 4, del DM n. 88/2015

  • Lavori accessori e di manutenzione strade, piazze, verde pubblico e parchi;
  • Assistenza nella cucina dell’asilo.

L’Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività da parte dell’imputato e di impartire a costui le relative istruzioni:

  • Heiko Hauser, nella sua qualità di Sindaco;
    (di seguito “il Referente”);

Art. 3
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della suddetta attività, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’UEPE, che redige in collaborazione con l’imputato il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante il periodo di sospensione del procedimento di messa alla prova, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dei lavori di pubblica utilità, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla norma vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impiegati nello svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività una retribuzione, in qualsiasi forma, per attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo per messa alla prova.

Art. 4
Controllo dell’UEPE

L’UEPE comunica la concessione all’imputato della sospensione del procedimento per messa alla prova con indicazione della durata del periodo e del monte ore da svolgere e del Funzionario di Servizio Sociale incaricato presso l’UEPE del caso.

L’Ente comunicherà all’UEPE competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione dell’attività da parte dell’imputato, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UEPE, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art.464 – quinquies del codice di procedura penale.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambiti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione degli imputati ammessi alla prova contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. L’Ente si impegna a richiedere all’Inail l’attivazione di detta copertura assicurativa, come da circolare n.8 della Direzione Generale INAIL del 17/02/2017.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Qualora previsti l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente è tenuto a vigilare a che l’imputato presti con puntualità e con impegno il lavoro di utilità come da programma preventivamente concordato.

L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari del l’UEPE incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, e invierà mensilmente copia delle presenze.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente alla cancelleria del Tribunale e all’UEPE eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

I referenti incaricati ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di coordinare le prestazioni dell’attività da parte dell’imputato, al termine del periodo previsto per la sospensione del procedimento di messa alla prova, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’UEPE, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e5, del Decreto Legislativo 28.luglio 1998 n. 271.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale dell’attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’UEPE informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4 comma 3 del D.M.n. 88/2015

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti. La Convenzione, in assenza di disdetta scritta comunicata con raccomandata a/r, a mezzo fax o a mezzo PEC, si intenderà rinnovata automaticamente di un ulteriore triennio.

Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministro della Giustizia – dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna nonché all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Bolzano, lì 15.01.2021

per il Tribunale di Bolzano
La Presidente
Dr.ssa Elsa Vesco

per il Comune di Sluderno
il Sindaco
Dott. Heiko Hauser