Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LANUSEI e il Comune di Urzulei - 26 febbraio 2025
26 febbraio 2025
TRIBUNALE DI LANUSEI
Identificativo della convenzione: 17497455
Convenzione tra il TRIBUNALE DI LANUSEI
e l'Ente COMUNE DI URZULEI
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e messa alla prova
Ai sensi degli artt. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274
Art. 2 D.M. 26 marzo 2001, art.2 D.M. 8 giugno 2015 n. 88
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6,del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
-che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
SI STIPULA
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. NICOLA CASCHILI, Presidente del TRIBUNALE DI LANUSEI, giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente COMUNE DI URZULEI (di seguito ''L'Ente''), nella persona del Sindaco pro tempore Dott. Ennio Arba, in qualità di legale rappresentante:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che i soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività, fino ad un massimo di 1 unità contemporaneamente;
L'Ente specifica che l’attività da svolgere presso le proprie strutture ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Prestazioni per la tutela dell’arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, corsi d’acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati o sottoposti alla prova in conformità con quanto disposto rispettivamente nella sentenza di condanna, o nell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il soggetto incaricato di coordinare la prestazione lavorativa del condannato o del soggetto sottoposto alla messa alla prova e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni è il Sindaco pro tempore, salvo delega al Responsabile dell’Ufficio Servizio sociale Ass. Soc. Dott.ssa Giovanna Mesina.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale e all’UEPE eventuali integrazioni o modifiche del nominativo indicato.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati o dei soggetti sottoposti alla messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
Per i condannati, i soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai condannati a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate, da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione e all’autorità di controllo.
Per i soggetti imputati ammessi alla prova l’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE e al Tribunale, nella persona del giudice che ha emesso il provvedimento, le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art.4 D.M. 9 aprile 2015 n.88 (l’imputato che, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandoni o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). Al termine dell’esecuzione della messa alla prova i soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto, completa di registrazione delle presenze effettuate, da inviare all’UEPE titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate e sottoscritte dalle parti.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma, salvo disdetta, da comunicarsi almeno tre mesi prima.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati.
Lanusei, 26 febbraio 2025
Il legale rappresentante dell’Ente
Sindaco pro tempore
Dott. Ennio Arba
II Presidente del TRIBUNALE DI LANUSEI,
Dott. NICOLA CASCHILI