Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VICENZA e la Fattoria Sociale La Pachamama - 1 marzo 2023
1 marzo 2023
TRIBUNALE DI VICENZA
CONVENZIONE
TRA LA FATTORIA SOCIALE LA PACHAMAMA DI RADIN MAURIZIO REGOLARMENTE ISCRITTA ALL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI DEL VENETO (legge regionale 28 giugno 2013 n. 14)
E
IL TRIBUNALE DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma I del D.M. 8 giugno 2015 del Ministro della Giustizia
PREMESSO
- Nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 168 bis, comma il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni . le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni. anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato:
- Che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile n. 67 c dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, m.88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale:
- che il Ministro della Giustizia con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare delle convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del M. 88/2015, per lo svolgimento dci lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
- che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Dott. Alberto Rizzo Presidente del Tribunale di Vicenza sito in via Ettore Gallo, 24 C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa e la Fattoria Sociale La Pachamama di Radio Maurizio nella persona del legale rappresentante Radin Maurizio
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La Fattoria Sociale La Pachamama DI RADIN MAURIZIO consente che n. 2 (due) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività. per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono
complessivamente 1 (una) , dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'Ente informerà periodicamente la cancellaria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art.2
1 soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2 comma 4. del D.M. n.88/2015.
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa. nel rispetto delle esigenze di vita dci richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dall'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione dcl giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si i invia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle nonne che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, é a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L’Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave osservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa. da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi de1l'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto pei l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all’Ufficio di esecuzione penale esterna che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 c 5, dcl Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dc11'cnte, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
fissa si intente automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione dei processo con messa alla prova.
Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia — dipartimento dell'organizzazione giudiziaria — direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziari - direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Vicenza, 01/03/2023
Per l’Ente FATTORIA SOCIALE “LA PACHAMAMA”
Il Legale rappresentante
Maurizio Radin
(sottoscritto con firma digitale)
Per il Tribunale,
Il Presidente
Alberto Rizzo
(sottoscritto con firma digitale)