Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VICENZA e il Comune di Chiampo - 1 marzo 2023 - 11 luglio 2023 - 3 giugno 2025

3 giugno 2025

TRIBUNALE DI VICENZA

 

CONVENZIONE TRA COMUNE DI CHIAMPO (VI) 

E

IL TRIBUNALE DI VICENZA 

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 del Ministro della Giustizia

PREMESSO

- Nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

- che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni , le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

 - che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, m.88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale;

- che il Ministro della Giustizia con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare delle convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;

- che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Dott. Alberto Rizzo Presidente del Tribunale di Vicenza sito in Contrà S. Corona, 26 C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa e dott.ssa Elena Ruggeri, Segretario Generale del Comune di Chiampo il quale dichiara di intervenire in quest’atto in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di CHIAMPO, con sede in Piazza Zanella, n.42, ai sensi dell’art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Chiampo consente che n.2 (due) soggetti, residenti a Chiampo, svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale. La sede presso la quale potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 1 (una), presso il Municipio, le strutture dell’Ente ed il territorio comunale in generale. L’Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art.2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività: - manutenzione degli immobili di proprietà; - manutenzione dei parchi e giardini pubblici; - manutenzione della viabilità pubblica di competenza comunale; rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2 comma 4, del D.M. n.88/2015. L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. All’atto di redigere la disponibilità scritta all’effettuazione dell’attività in favore di un soggetto, da consegnare allo stesso o al legale, l’Ente ospitante specificherà i riferimenti della convenzione in atto (n. prot., tipologia convenzione, data sottoscrizione e scadenza, …). L’Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti 4 avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave osservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale. L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre. L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L’Ente si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti 5 l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente. L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti. Essa si intente automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia – dipartimento dell’organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziari – direzione generale dell’esecuzione penale esterna, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Vicenza, 01/03/2023

Per il Tribunale di Vicenza
Il Presidente
dott. Alberto Rizzo
(sottoscritto con firma digitale)

Per il Comune di Chiampo
Il Segretario Generale
dott.ssa Elena Ruggeri
(sottoscritto con firma digitale)

 

CONVENZIONE TRA 

IL COMUNE DI CHIAMPO 

E

IL TRIBUNALE DI VICENZA 

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

  • che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo; tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Lorenzo Miazzi Presidente del Tribunale di Vicenza sito in via Ettore Gallo, 24 C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa e il Segretario Generale reggente del Comune di Chiampo, Dott. Francesco Spaziani, il quale dichiara di intervenire in quest’atto in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Chiampo, con sede in Piazza Zanella n. 42, ai sensi dell’art. 107 del D.l:vo 18 agosto 2000, n. 267, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Chiampo consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, e residenti a Chiampo, prestino contemporaneamente presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Chiampo specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità.

Art.2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quali il giudice, a norma dell’art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Chiampo che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Segretario Generale reggente, dott. Francesco Spaziani 

Il Comune di Chiampo si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Chiampo si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. 

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. 

Il Comune di Chiampo si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto al Comune di Chiampo di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Chiampo l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti indicati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Vicenza, 11/07/2023

Per il Tribunale di Vicenza
Il Presidente f.f.
Lorenzo Miazzi
(sottoscritto con firma digitale)

Per il comune di Chiampo
Il Segretario Generale Reggente
Francesco dott. Spaziani
(sottoscritto con firma digitale)

 

Identificativo della convenzione: 17539025

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIAMPO E IL TRIBUNALE DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

  • che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunale alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luigi Perina Presidente del Tribunale di Vicenza sito in via Ettore Gallo, 24 C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa e il Sindaco del Comune di Chiampo il quale dichiara di intervenire in quest’atto in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Chiampo, con sede Piazza Zanella 42, ai sensi dell’art. 107 del D.l:vo 18 agosto 2000, n. 267, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Chiampo consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, residenti a Chiampo, prestino contemporaneamente presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Chiampo specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità.

Art.2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quali il giudice, a norma dell’art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Chiampo che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: p.a. Roberto Zarantonello, Responsabile dell’Area 3 “Ambiente – manutenzioni – protezione civile – cultura, biblioteca – sport”.

Il Comune di Chiampo si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Chiampo si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

il Comune di Chiampo si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E’fatto divieto al Comune di Chiampo di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Chiampo l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti indicati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Vicenza, 03/06/2025

Per il Tribunale di Vicenza
Il Presidente
Luigi Perina
(sottoscritto con firma digitale)

Per il Comune di Chiampo
Il Sindaco
Filippo Negro
(sottoscritto con firma digitale)