Convenzione per l’erogazione di prestazioni sanitarie tra il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - 14 marzo 2025
14 marzo 2025
CONVENZIONE
TRA
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE
TRA
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle tecnologie con sede in Roma, Via Arenula n.70 (Codice Fiscale 97591110586), di seguito chiamato “Ministero della Giustizia”, rappresentato dal Direttore Generale pro-tempore dott. Stefano Carmine De Michele,
E
L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (di seguito denominata ASL), P.IVA 13664791004, con sede in Borgo S. Spirito, 3 — Roma, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Quintavalle, autorizzato alla firma del presente atto, per la sua carica domiciliato presso la sede legale dell’Azienda
PREMESSO CHE
la ASL Roma 1 ha la competenza sul territorio ove è ubicato il Ministero della Giustizia, e - per l’effetto del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 art. 3, che ha conferito alle Aziende sanitarie personalità giuridica pubblica e autonomia finanziaria e gestionale – l’Azienda sanitaria è quindi il soggetto deputato a sottoscrivere l’intesa;
i servizi erogati dalla ASL Roma 1 all'interno di istituzioni Pubbliche, in cui gravitano numerosi dipendenti e fruitori, sono di grande utilità perché contribuiscono a ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso, soprattutto per patologie a bassa intensità assistenziale ed evitano inutili richieste di intervento delle ambulanze del 118;
tali Presidi sanitari hanno anche una funzione essenziale di prevenzione, vigilanza e intervento attivo, giacché il loro ruolo va ben oltre la semplice somministrazione di cure di primo soccorso;
le competenze dei professionisti sanitari permettono infatti di identificare e gestire tempestivamente situazioni di rischio, contribuendo significativamente alla |sicurezza e al benessere dei dipendenti e delle persone presenti all'interno delle istituzioni;
un presidio medico offre l’opportunità di implementare programmi di educazione alla salute, anche attraverso attività informative e preventive di sensibilizzazione su varie tematiche (alimentazione corretta, stili di vita sani e prevenzione delle malattie), programmi di screening delle malattie oncologiche e programmi vaccinali, evitando assenze prolungate dal servizio o defezioni dai programmi suddetti;
è perciò interesse della ASL Roma 1 garantire assistenza sanitaria in favore dei dipendenti della Sede di via Arenula del Ministero della Giustizia.
CONSIDERATO CHE:
lo scopo della Convenzione è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune alle Amministrazioni coinvolte;
la Convenzione viene sottoscritto esclusivamente tra Amministrazioni Pubbliche senza la partecipazione di soggetti privati;
le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo;
Tanto premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
ART. 2
La ASL garantisce l’erogazione di visite mediche attraverso il funzionamento di un ambulatorio sito nella sede centrale del Ministero della Giustizia in Roma, Via Arenula 70, che è considerato, da un punto di vista organizzativo, dipendenza del Distretto 1, anche per contiguità di ubicazione territoriale.
L'ambulatorio sarà aperto dalle ore 9 alle ore 14 per 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì).
L'attività sarà prestata nell'arco dell'intero anno, negli orari stabiliti, fatte salve eventuali sospensioni per necessità non rinviabili né diversamente gestibili, secondo le esigenze aziendali.
L'attività ambulatoriale consiste nella presenza, negli orari stabiliti, di un medico per effettuazione di visite non differibili che si rendano necessarie per le esigenze dei dipendenti dell'Amministrazione, delle altre articolazioni amministrative del Ministero della Giustizia che ivi hanno sede, delle forze dell'ordine che prestano servizio nel Palazzo e, in caso di urgenza, dei dipendenti delle ditte operanti nel Palazzo. In caso di necessità di pronto soccorso sarà attivato il servizio di emergenza tramite il 118.
La strutturazione sanitaria del presidio, le relative modalità di funzionamento e le prestazioni specifiche da erogare sono definite di concerto fra le parti.
ART.3
Il servizio ambulatoriale sarà assicurato con personale medico dipendente/convenzionato/con contratto libero professionale dalla ASL Roma 1 in orario istituzionale.
ART. 4
Le competenze e le spettanze relative alla retribuzione del personale sanitario sono ad esclusivo carico della ASL Roma 1.
ART. 5
Il Presidio ambulatoriale è ubicato nei locali n. 67 al pian terreno che dovranno in permanenza rispondere ai requisiti di idoneità per le attività erogate, con oneri e competenze a carico dell’Amministrazione Giudiziaria.
L'Amministrazione Giudiziaria garantisce la piena conformità degli spazi, degli ambulatori e dei servizi che saranno posti a disposizione della ASL, degli standard di sicurezza e di igiene ambientale, con particolare riguardo alla sussistenza di requisiti tecnici, impiantistici, tecnologico-strumentali ed igienico-ambientali.
La ASL avrà cura di provvedere alla dotazione dei farmaci, materiali d'uso e della strumentazione che vi ha destinato.
ART. 6
Gli oneri di spesa relativi ai servizi strumentali ed alle relative utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono, fax, rete informatica e smaltimento rifiuti solidi urbani) sono a carico dell'Amministrazione Giudiziaria. Lo smaltimento dei rifiuti solidi speciali è a carico della ASL.
ART. 7
L'Amministrazione Giudiziaria provvede all'arredamento dei locali ed alla manutenzione e/o sostituzione degli arredi e alla fornitura di attrezzature informatiche, che saranno gestite dalla ASL.
La ASL si farà carico della fornitura di farmaci, dei materiali d'uso e della strumentazione necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie.
ART. 8
I beni mobili e le attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Giudiziaria e dalla ASL rimangono di rispettiva proprietà.
ART. 9
Ciascuna delle parti indica un Referente dell’accordo.
Al Referente compete rappresentare la Parte che l’ha designato per le attività attuative del presente accordo, nonché monitorare costantemente quanto scaturito con l’entrata in vigore dello stesso.
per l'Amministrazione Giudiziaria: è la Dott.ssa Stefania Piera Morettiltro e-mail stefaniapiera.moretti@giustizia.it
per l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1: è il Direttore del Distretto 1, Dott.ssa Elisa Gullino e-mail elisa.gullino@aslroma1.it
Gli eventuali inconvenienti e i disservizi riscontrati sono segnalati al Referente della Convenzione.
ART. 10
La presente Convenzione ha durata annuale dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile tramite ulteriore accordo in forma scritta, previa richiesta mezzo PEC da far pervenire almeno 30 giorni prima della data di scadenza.
Eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo, possono essere concordate tra le Parti mediante apposito atto da sottoscrivere con firma digitale da parte dei rispettivi rappresentanti legali.
Ciascuna parte può unilateralmente recedere dal presente accordo, portando l’altra a conoscenza della propria volontà con comunicazione scritta, trasmessa mezzo PEC, con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla risoluzione effettiva del rapporto, salvo l’obbligo di pagamento delle prestazioni effettivamente rese e validate da parte della Azienda.
ART. 11
Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell’art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità di cui alla presente Convenzione.
Le Parti della presente Convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente Convenzione, conservandoli esclusivamente per il tempo necessario allo scopo.
Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Le Parti, nell’ambito della presente Convenzione, assumono rispettivamente, la veste di Titolare autonomo del trattamento.
Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione saranno soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.
Si specifica sin d’ora che il Dirigente Medico della ASL Roma 1, inviato presso il Ministero della Giustizia per l’espletamento delle attività oggetto della Convenzione, sarà nominato dal Dicastero quale persona autorizzata per designazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 29 GDPR e 2- quaterdecies Codice Privacy e ss.mm.ii e limitatamente agli ambiti di titolarità del Ministero.
Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "GDPR"), nel D. Lgs. n. 196/2003, nei provvedimenti e pareri del Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati"), nonché di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.
Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati; riservano con separato atto di disciplinare con maggior dettaglio aspetti operativi e misure tecnico-organizzative e di sicurezza che, nei rispettivi ambiti di competenza istituzionale e di titolarità nel trattamento dei dati personali, possano favorire una gestione più efficace e collaborativa degli adempimenti connessi all’attuazione del GDPR e della normativa di settore.
Salvi gli aspetti che potranno specificarsi in protocolli appositi per la gestione di eventuali incidenti di sicurezza, sin d’ora le parti in qualità, nei rispettivi ambiti, di autonomi titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente alla tempestiva comunicazione di eventi di cui siano venuti a conoscenza, suscettibili di configurare una violazione dei dati personali di cui all’articolo 4, punto 12), del Regolamento (UE) 2016/679.
ART. 12
Ciascuna Parte risponde per gli infortuni e la responsabilità professionale, con riguardo alle prestazioni e alle attività da essa svolte - in virtù del rapporto di collaborazione oggetto della presente intesa.
Le Parti si assumono la responsabilità per i rischi e i danni causati a terzi/utenti derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente atto e limitatamente alla propria sfera di competenza.
Il Ministero garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sui diversi rischi presenti anche con riferimento specifico ad eventuali rischi da interferenza, oltre alla corretta osservanza di tutti gli adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il Ministero garantisce, inoltre, l’idoneità e la conformità degli spazi e delle attrezzature utilizzate, o comunque, funzionali all’esecuzione di tali attività, e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
ART. 13
La sottoscrizione del presente accordo di collaborazione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell’art.15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e dell’art.24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, con oneri a carico della parte richiedente.
ART. 14
Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente accordo mediante bonario componimento.
Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente, le Parti espressamente convengono in via esclusiva al Foro competente di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, date delle firme digitali
Ministero della Giustizia
Il Rappresentante Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie
Stafano C. De Michele
firmato digitalmente 14 marzo 2025
Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Quintavalle
firmato digitalmente 7 marzo 2025