Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VARESE e il Centro Gulliver Società Cooperativa Sociale a r.l. - 27 febbraio 2025
27 febbraio 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
e
il CENTRO GULLIVER Società Cooperativa Sociale a r.l.
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSO
che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21,2.2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’ art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
CONSIDERATO
che il Centro Gulliver Soc. Coop. Sociale a r.l. (di seguito denominata Associazione):
con sede legale a Varese (VA), via Albani, 91, C.F. 95007560121, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo ed intende promuovere l’applicazione delle norme sopra indicate ed ha manifestato disponibilità ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate.
SI STIPULA
La seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Cesare Tacconi Presidente del Tribunale di Varese, giusta delega di cui in premessa, e il Centro Gulliver Soc. Coop. Sociale a r.l. qui rappresentata dal Dott. Emilio Curtò, che interviene nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della cooperativa
ART. 1
Attività da svolgere
Il Centro Gulliver si impegna a favorire l’applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate affinchè i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino, nella misura non superiore a n. 3 unità contemporaneamente, la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.
L'Associazione specifica che presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la specifica professionalità o le attitudini del soggetto:
- prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
ART. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività, è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
ART. 3
Coordinatori delle prestazioni
I soggetti indicati dall’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni sono:
- Responsabile del Servizio delle Professioni Socio Sanitarie Dott. Stefano Marazzi
- Responsabile Area Dipendenze Dott.ssa Chiara Pontiggia
- Responsabile Area Psichiatria Dott.ssa Ombretta Mina
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.
ART. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 4 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.
L’Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.
ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’ Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Associazione l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART. 6
Violazione degli obblighi
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del decreto legislativo.
ART. 7
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l’esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART. 8
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’ente.
ART. 9
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
ART. 10
Allegati
Fa parte della presente convenzione il seguente documento:
- Allegato Tecnico.
Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.
Varese, 27.02.2025
Per il Centro Gulliver
IL PRESIDENTE
Dott.Emilio Curtò
Per il Tribunale Ordinario di Varese
IL PRESIDENTE
Dott. Cesare Tacconi
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RIEPILOGO |
Settore Attività |
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Periodo (durata convenzione) |
Zona competenza |
Beneficiari residenti |
Nr. max contemporanei |
A |
B |
C |
D |
E |
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3 anni dalla sottoscrizione |
Varese e provincia |
Varese e provincia |
3 |
X |
X |
X |
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Allegato a)
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI VARESE PER L’APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
(Ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001)
ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
- ENTE SOTTOSCRITTORE
- Ragione Sociale: Centro Gulliver Società Cooperativa Sociale a r.l.
- Sede Legale: Via Albani, 91 – 21100 Varese (VA)
- IVA/C.F. 01609600125/95007560121
- Rappresentante legale: Emilio Curtò
CONDIZIONI DI IMPIEGO
- Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: Via Albani, 91 – Varese; Via Molinetto, 24 -Varese; Via Pianezzo, 3 – Cantello (VA)
- Numero max di lavoratori impiegabili contemporaneamente presso la sede: 3
- Orario di lavoro previsto: indicativamente tra le 8.30 e le 18.30
- di giorni lavorativi per settimana: le nostre strutture sono aperte 7 giorni su 7
- Giorno di riposo: da concordare
- Mansioni prevalenti (breve descrizione): accompagnamenti sul territorio per visite mediche o altre necessità; affiancamento agli operatori nello svolgimento delle attività quotidiane; manutenzione del verde; manutenzione di ordinaria di immobili.