Convenzione per lo svolgimento di percorsi di recupero destinati agli autori di violenza domestica, sessuale e di genere o contro minori tra il Tribunale di FROSINONE e tra A.P.S. Fiorire in Inverno - 25 febbraio 2025
25 febbraio 2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
CONVENZIONE
per lo svolgimento dei percorsi di recupero destinati agli autori di violenza domestica, sessuale e di genere o contro minori
Premesso
- l'art. 165 comma 5 c.p., come modificato dall’art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 e dell'art. dispone che “Nei casi di condanna per i delitti di cui agii articoli 572,609- bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583- quinquies nelle ipotesi aggravare ai sensi degli articoli 576, primo numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionare della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”;
- l'art. 282-quater, 1, c.p.p. prevede che "quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socioassistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2";
- il Tribunale di Frosinone si fa promotore della collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti per la adozione di un modello integrato di intervento precoce, attraverso un'azione di sistema che metta in rete le competenze assicurando la formazione e la supervisione dei soggetti coinvolti;
Presa visione
della disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Frosinone per far svolgere presso le proprie strutture i programmi di prevenzione della violenza e i percorsi di riabilitazione e recupero psicologico quale obbligo al quale è subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 comma 5 c.p. manifestata da APS Fiorire in Inverno —Prevenzione e Intervento Maltrattamenti, deIl'atto costitutivo e dello Statuto dell’Ente;
si conviene quanto segue
tra il Presidente del Tribunale di Frosinone, nella persona del dott. Francesco MANCINI e
il legale rappresentante dell’Ente Fiorire in inverno A.P.S. Alessio Di Marco;
Art 1
Attività da svolgere
La Convenzione regola i rapporti tra Tribunale di Frosinone e l'Ente in ordine alle attività connesse alla realizzazione di percorsi di riabilitazione e di responsabilizzazione degli autori di reati di violenza domestica e di genere e contro i minori.
Art 2
Linee guida e obiettivi
Il trattamento più appropriato è quello che risponde al profilo del singolo interessato secondo una prospettiva psicoeducativa, criminologica o clinica, anche integrate tra loro; oltre a quello di prevenire la reiterazione delle condotte di reato e di proteggere le vittime, gli obiettivi principali del trattamento, sono i seguenti:
- assumere la consapevolezza della violenza agita, attraverso la revisione critica del comportamento violento (negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi di genere);
- sviluppare la percezione e la consapevolezza degli effetti dannosi che la violenza agita ha sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sul programma di crescita e sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine;
- sviluppare la consapevolezza di sé, dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi negativi e distruttivi, per ampliare il repertorio di capacità e strumenti relazionali costruttivi e cooperativi”;
- promuovere una riflessione critica sul proprio comportamento e sulle sue interconnessioni con la violenza di genere e con gli atteggiamenti ostili verso le donne e verso l'altro che ne derivano;
- costruzione di una migliore capacità relazionale con il partner,
- valorizzazione dei fattori personali di protezione;
- valutazione dei fattori di rischio con metodi validati dalla comunità internazionale e intervento sui fattori personali di rischio.
Art. 3
Durata e modalità
I percorsi trattamentali di cui all'art 165 comma 5 c.p., sono personalizzati e redatti secondo il programma, semplice e/o integrato, più adeguato al caso concreto e la loro durata è individuata, tenendo conto di percorsi e/o programmi già portati a termine o in essere e comunque in una misura di 80 (ottanta) ore, suddivise in 12 (dodici) mesi:
Essi prevedono che l'Ente o Associazione garantisca:
- valutazione psico-criminologica: 2/3 colloqui e un eventuale approfondimento con test psicodiagnostici e interviste strutturate, volti ad accertare l'eventuale rischio di disturbo mentale e/o da uso sostanze e l'esistenza di eventuali fattori di rischio e di protezione sui quali incentrare l'intervento;
- eventuale invio alla ASL per valutazione diagnostica in caso di rischio di disturbo mentale o da uso di sostanze e, in caso di conferma del disturbo, collaborazione con i servizi sanitari competenti;
- lavoro in équipe multidisciplinare, anche per esame della valutazione clinico-criminologica. Se il parere dell’équipe sulla trattabilità del richiedente è positivo, si decide quale sia il percorso più opportuno, privilegiando, salvo controindicazioni specifiche, l’inserimento di un gruppo trattamentale a frequenza almeno settimanale;
- trattamento preferibilmente di gruppo che, nell’esperienza internazionale, si è dimostrato lo strumento più valido per la prevenzione della recidiva in questo tipo di reati. Attraverso l’interazione con altri partecipanti (al massimo 8) è possibile confrontarsi rispetto a quanto si è vissuto e si sta vivendo e costruire una maggior consapevolezza del disvalore delle proprie condotte, nonché più adeguate capacità sociali;
- rilascio di attestazione di presa in carico, al termine della valutazione preliminare, che potrà essere presentata dal richiedente o dai suoi difensori in sede di richiesta di patteggiamento con sospensione della pena ex art. 165 comma 5 c.p. o in seguito a condanna con sospensione della pena ex art 165 comma 5 c.p.;
- quando se ne ravvisi l’opportunità, e in particolare nei casi di stalking e violenza domestica, verrà comunicato alla parte offesa, tramite il suo legale, l’inizio del trattamento per l’autore;
- rilascio di relazione su esito del trattamento, da consegnare all’interessato e al Magistrato;
- segnalazione di eventuale abbandono del percorso al Magistrato inviante.
Art. 4
Oneri
Gli oneri derivanti dalla partecipazione al corso di recupero sono a carico del soggetto preso in carico e non possono in alcun modo gravare sulla finanza pubblica. L’Ente si impegna a utilizzare i fondi disponibili per i programmi di prevenzione e a prevedere un corrispettivo che non superi l’importo massimo di 60,00 euro ad incontro per le sedute individuali e di 50,00 euro ad incontro per ciascun partecipante per le sedute di gruppo.
Art. 5
Verifiche e relazione sul percorso svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità Giudiziaria la presa in carico del soggetto, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri e le eventuali
violazioni degli obblighi posti a carico dello stesso che hanno determinato l’interruzione del percorso di recupero (se il soggetto preso in carico, senza giustificato motivo, non si reca più di una volta agli incontri stabiliti o rifiuta di sottoporsi ai trattamenti previsti, etc.).
All’esito del percorso, i soggetti i soggetti incaricati di redigere il piano individualizzato e di seguire il soggetto preso in carico nel suo percorso di recupero dovranno redigere una relazione, da inviare all’Autorità Giudiziaria procedente, al Pubblico Ministero e all’UEPE, che documenti il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, alla quale dovrà essere allegata l’autovalutazione del progetto seguito effettuata dal soggetto preso in carico.
L’ente promotore è comunque da ritenersi estraneo e sollevato da qualsiasi responsabilità, per eventuali azioni poste in essere dal partecipante che siano contrarie agli scopi e alle finalità per cui viene trattato.
Art. 6
Referente
I referenti dell’Ente incaricati anche di rappresentare eventuali criticità e problematiche da parte dell’Ente sono:
Alessio di Marco – Presidente
Claudia Angelisanti – Vicepresidente
Andrea Fontecchia – Segretario
Art. 7
Durata e Risoluzione della Convenzione
La Convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.
Frosinone, 25/02/2025
Il Rappresentante legale
A.P.S. Fiorire in Inverno
Alessio di Marco
Il Presidente del Tribunale f.f.
FRANCESCO MANCINI