Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese - 20 febbraio 2025
20 febbraio 2025
TRIBUNALE DI BOLOGNA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.
TRA
L’UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE, nella persona della Dott.ssa Valentina Cuppi, Presidente protempore, domiciliata per la sua carica presso l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Piazza della Pace, 4 - 40038, Vergato (BO).
E
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Bologna, Dott. Pasquale Liccardo.
PREMESSO CHE
- A norma dell’art.54 del D.lgs 28 Agosto 2000 n.274, richiamato dall’art.165 c.p. così come modificato dalla legge 11 Giugno 2004 n.145, dell’art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n.272 convertito con legge 21.02.2006 n.49, nonché l’art.186 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art.2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, e gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1 del citato D.M. presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
RICHIAMATI
- la Deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese n. 36 del 28/11/2014 di approvazione del Programma di Riordino;
- la Deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese n. 79 del 09/12/2014 di approvazione delle Linee di indirizzo per il programma di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari nel Distretto dell’Appennino Bolognese;
- la Deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese n 3 del 27/03/2015 di approvazione del Regolamento dell’Istituzione dei Servizi Sociali, educativi e culturali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese;
- il provvedimento presidenziale del 1/6/2015 di nomina degli organi dell’Istituzione, ai sensi del TUEL art. 114;
CONSIDERATO CHE:
- l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 274/2000;
- L’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese ha approvato la presente convenzione con deliberazione di Giunta n.54 del 18.09.2024;
SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE
ART. 1 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE
L’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese (di seguito Ente) consente n. 2 condannati per comune attivi contemporaneamente ovvero 24 totali considerando i comuni dell’Unione Appennino Bolognese (Alto Reno Terme, Camugnano, Castel di Casio, Castel d’Aiano, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato), che prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Tale numero è da intendersi come numero massimo di condannati attivi contemporaneamente.
In conformità con quanto previsto dall’art.1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- Servizio di Manutenzione: pulizia e manutenzione del verde pubblico, di parchi e giardini, di aree cimiteriali, di impianti sportivi, di aree di pertinenza stradale, attività di piccola manutenzione immobili e viabilità comunale e supporto nei periodi di emergenza neve (da effettuarsi in collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale), pulizie locali e immobili di proprietà del Comune;
- Scuole: attività di controllo entrata/uscita alunni, attraversamenti pedonali, assistenza e accompagnamento alunni anche nel trasporto scolastico;
- Servizi Sociali: attività di supporto e di carattere amministrativo in favore di utenti in carico;
- Attività amministrativa presso la Biblioteca Comunale e altri Settori comunali, ivi compresi i Sevizi del Settore Welfare Locale;
- Tutela del decoro urbano;
- Collaborazione e supporto per eventi, manifestazioni, visite a siti di interesse turistico, iniziative varie dell'Amministrazione Comunale o altre necessità che rivestono carattere di urgenza;
- Prestazioni di lavoro varie pertinenti la specifica professionalità del condannato;
- Collaborazione e supporto al trasporto sociale Comunale;
Le attività verranno di volta in volta definite dai soggetti incaricati di coordinare le prestazioni, citati all'art. 3 della presente convenzione, in base alle esigenze e alle priorità dell'Ente, prevedendo prioritariamente l’utilizzo dei singoli imputati nell’ambito territoriale di riferimento del Comune di residenza.
Sarà cura dell'Ente comunicare eventuali variazioni e/o integrazioni al presente elenco di aree di attività.
ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta dagli condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma del’art.33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
ART. 3 - SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI
I soggetti indicati dal’art.3 del D.M. 8 Giugno 2015 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni presso l’Ente sono:
- Ilaria Sacchetti - Responsabile Segreteria Generale (di seguito “il Coordinatore”);
- Beatrice Bignami - Collaboratore Segreteria Generale (lpu@unioneappennino.bo.it)
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura e di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art.6 della presente convenzione e di provvedere alla trasmissione della documentazione inerente all’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato al Coordinatore cui compete la redazione della relazione finale e la trasmissione della medesima al Giudice che ha applicato la sanzione.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali sostituzioni e/o integrazioni dei soggetti indicati.
ART. 4 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 comma 2, 3 e 4, del citato D. Lgs.
I condannati impegnati in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o di protezione individuale, sono tenuti ad utilizzarli secondo le istruzioni fornite dall’Ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L'Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5 - DIVIETO DI RETRIBUZIONE - ASSICURAZIONI SOCIALI
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria, ed è a carico dell'Ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile presso terzi.
ART. 6 - VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art.56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.)
Al termine dell’esecuzione della pena – il Coordinatore ai sensi dell’art.3 della Convenzione, dovrà redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato. I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore.
ART. 7 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
ART.8 - RELAZIONE SULL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
L’Ente predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale. L’Ente, inoltre, segnalerà al Presidente del Tribunale, sulla base del numero delle sentenze pervenute in corso d’anno, la presunta impossibilità a far svolgere il lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità del rapporto convenzionale.
ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione avrà la durata di anni due, a decorrere dalla data della sottoscrizione. Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui l’art.7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.
ART.10 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo nel caso d’uso ai sensi dell’art.10 del D.P.R.26.04.1986 N°131-TARIFFE- parte seconda.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art.2, tariffa, parte prima – allegata al D.P.R. 642/72, così come disposto dalla risoluzione 86/e del 13.03.2002 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Le parti provvederanno ad assolvere all’imposta di bollo ciascuna sull’originale di propria competenza.
Bologna, il 20-02-2025
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Dott. Pasquale Liccardo
LA PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Dott.ssa Valentina Cuppi