Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO CALABRIA e la Work Società Cooperativa Sociale Onlus - 14 novembre 2024
14 novembre 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
CONVENZIONE TRA
IL TRIBUNALE DI REGGIO DI CALABRIA e
LA WORK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
PREMESSO
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;
SI STIPULA
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Mariagrazia Lisa ARENA, Presidente del TRIBUNALE DI REGGIO DI CALABRIA, giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'')
e
la Work Società Cooperativa Sociale Onlus – Ente del Terzo Settore - con sede in Reggio Calabria Via Schiavone Mati n.30, C.F. 01381690807, che interviene nella persona del Dott. La Russa Mario, Legale Rappresentante, (di seguito “l’Ente”):
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi 'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.
Le sedi indicate dall’Ente, presso le quali si svolge il lavoro di pubblica utilità sono le seguenti:
- Reggio Calabria Via Schiavone Mati n.30/N – uffici amministrativi dell’Ente;
- Reggio Calabria via Eremo n.6 (ex Ricoveri Riuniti) struttura di accoglienza del Progetto SAI del Comune di Reggio Calabria;
- Condofuri (RC) via Peripoli n. 74/B, struttura di accoglienza del Progetto SAI del Comune di Condofuri e sede formativa;
- Ardore (RC) via Don Sturzo n.22 struttura di accoglienza del Progetto SAI del Comune di Ardore.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
1) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. a):
servizio di portierato, servizi di pulizia e piccola manutenzione degli immobili; prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto ospitato;
2) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. b):
servizio di portierato, servizi di pulizia e piccola manutenzione degli immobili; manutenzione del verde esterno; prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto ospitato;
3) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. c):
servizio di portierato, servizi di pulizia e piccola manutenzione degli immobili; prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto ospitato;
4) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. d):
servizio di portierato, servizi di pulizia e piccola manutenzione degli immobili; prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto ospitato;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
- il Legale Rappresentante dell’Ente dott. La Russa Mario;
- i dipendenti dell’Ente: sig. Pangallo Demetrio, dott.ssa Caprino Rosa Daniela, dott.ssa Puntura Alessia;
- i responsabili dei servizi appartenenti alle sedi indicate all’art. 2 della presente Convenzione, delegati dal Legale Rappresentante dell’Ente con specifico incarico di coordinare la prestazione lavorativa, impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione delle mansioni assegnate, monitorare le presenze e i recuperi delle ore non svolte in caso di momentaneo impedimento, nonché provvedere alle segnalazioni all’U.D.E.P.E. di seguito indicate.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Reggio Calabria, 14 novembre 2024
Il Rappresentante dell’Ente
Dott. La Russa Mario
Il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria
Dott.ssa Mariagrazia Lisa ARENA