Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MACERATA e la Soc. Coop. Sociale Il Nuovo Sentiero - 25 febbraio 2025
25 febbraio 2025
Tribunale di MACERATA
Identificativo della convenzione: 17497930
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi dell’ art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274, degli artt. 186 co. 9 bis e 187 co.8 bis del d.lgs 285/1992 C.D.S.(come modificati con L.120/2010), dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001,
Premesso
che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 33 della L.29/07/2010 n.120 ha inserito il co.9 bis dell’art.186 e il co.8 bis dell’art. 187 del d.lgs 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) prevedendo che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale in composizione monocratica possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.L.vo 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività;
che il D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.Lvo 274/2000, disciplina il lavoro di pubblica utilità e all’art. 2, comma 1, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16/07/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.L.vo cit.;
che con verbale del 21/01/2025 il consiglio di amministrazione della Soc. Coop. Sociale IL NUOVO SENTIERO (MC) con sede in Montecassiano (MC) ha espresso la volontà di prevedere progetti di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa;)
La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con modalità di firma digitale (PAdES) ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, da effettuarsi nella propria sede di competenza.
La data della Convenzione sarà quella corrispondente al giorno di avvenuta sottoscrizione dell’ultimo firmatario.
Ciò premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Paolo Vadalà Presidente del Tribunale di Macerata e la Soc. Coop. Sociale IL NUOVO SENTIERO con sede in Montecassiano (MC) che interviene al presente atto nella persona del Presidente sig. Franco Ortenzi, legale rappresentante della società,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'ente consente che n.2 (due) soggetti che devono effettuare lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino, contemporaneamente, presso le sue strutture attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha come oggetto le seguenti prestazioni: attività per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, manutenzione e decoro dei beni del demanio e del patrimonio pubblico comunale ivi compresi i giardini e i parchi; attività a carattere socio assistenziale; attività per finalità di prevenzione nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna.
Art. 3
L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Francesco Paggi
- Vanessa Ferro
L'ente s’impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente s’impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
L’Ente potrà beneficiare, del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto dall’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020. La procedura è attuabile consultando il sito INAIL.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data della stipula.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale , per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.
Macerata, 25/02/2025
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Vadalà
Per Soc. Coop. Sociale IL NUOVO SENTIERO
Il Presidente
Sig. Franco Ortenzi