Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROVIGO e il Comune di Fiesso Umbertiano - 14 febbraio 2025

14 febbraio 2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

 

Identificativo della convenzione: 7099

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ 

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LG.VO 28 AGOSTO 2000 N.274 E DELL’ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2011

Premesso

  1. che l’art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada e l’art. 187 comma 8 bis Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria per la guida in stato d’ebbrezza possano essere sostituite, se non vi è opposizione da parte dell’imputato e per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n°274 consistente “ nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze”;
  2. che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 ( commi 2,3,4,6) del D. Lg.vo 274/2000 e le relative convenzioni;
  3. che ex art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1 lett.g) del D.L. 30.12.2005 n° 272 convertito in legge 21.02.2006 n°49, il giudice monocratico, limitatamente ai casi di reati di cui all’art. 73 comma V° del predetto D.P.R. 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti di applicazione con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 c.p.p., su richiesta dell’imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, anziché le pene detentive e pecuniarie, può applicare quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D.Lg.vo 274/2000 secondo le modalità ivi previste;
  4. che l’art. 2 comma 1 del D.M. 26.3.2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, e su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario siano presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni beneficiarie indicate nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  5. che il Ministro della Giustizia con decreto ministeriale in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
  6. che il Tribunale di Rovigo con bando del 05.5.2011 ha invitato tutti gli enti pubblici e, per il tramite di questi, le associazioni private operanti nel territorio, a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il predetto Tribunale per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilità;

considerato che

il Comune di Fiesso Umbertiano, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo ha manifestato in data 22.11.2024 la volontà di procedere al rinnovo della Convenzione.

SI STIPULA

La presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Paola Di Francesco,, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Rovigo, giusta la delega di cui in premessa ( di seguito “il Tribunale” ) ed il Comune di Fiesso Umbertiano nella persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore Dott.ssa Luigia Modonesi ( di seguito” l’Ente”);

Art. 1
Attività da svolgere

L’ Ente consente che un numero massimo di 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del D.M. citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto:

  • operazioni di pulizia dei vialetti e delle aree verdi, di potatura di piante cespugliose ed arbustive con relativa raccolta dei residui;
  • operazioni di minuta manutenzione con utilizzo delle attrezzature e macchine operatrici comunali:
  • esecuzione di modeste opere murarie di costruzione o riparazione o manutenzione afferenti i lavori pubblici del Comune, gli immobili comunali, infrastrutture e/o strade;
  • operazioni di verniciatura e tinteggiatura degli immobili e/o , infrastrutture comunali.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza/decreto di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26.3.2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

1) il Responsabile Dott.ssa Luigia Modonesi ( Sindaco pro tempore e Responsabile ad interim del IV Settore Tecnico;

2) i soggetti individuati dal predetto responsabile con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato all’Ente e di impartire le istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti ora indicati

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazioni sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di P.S. competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc. ).

Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Rovigo, li 14.02.2025

Per il Tribunale di Rovigo – La Presidente f.f.
Dott.ssa Paola Di Francesco

Per l’Ente – Il Sindaco
Dott.ssa Luigia Modonesi