Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ALESSANDRIA e il Comune di Fabbrica Curone - 6 luglio 2022

6 luglio 2022

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

 

CONVENZIONE TRA

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

E

COMUNE Dl FABBRICA CURONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 Ia pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 della Iegge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del c.p., ha consentito di subordinare Ia sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lgs. n. 274/2000 e le relative convenzioni;

che con l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. G), del D.L. 30 dicembre 205, n. 272 il giudice può applicare Ia pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), cosi come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alia pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì Ia sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), cosi come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che Ia pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di Iotta alle dipendenze;

che l'art. 2 comma 1del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alia stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

che il Comune DI Fabbrica Curone, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Antonio Marozzo, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta Ia delega di cui alia premessa,

E

Il Comune di Fabbrica Curone, che interviene nel presente atto nella persona del Sindaco pro tempore, Roberto Deantoni, con sede legale in Fabbrica Curone, Via Fraz. Garadassi n. 7, partita IVA 01077200069/codice fiscale 85000850066 - come da copia conforme della delibera della Giunta Comunale n. 27 del 30/06/2022, allegata alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1
Attività da svolgere

II Comune di Fabbrica Curone consente che un numero massimo di 2 (due) condannati possano svolgere presso lo stesso lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività in conformità del decreto ministeriale citato in premessa:

  1. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alia popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;
  2. prestazioni di Iavoro consistente in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione di randagismo degli animali;
  3. prestazione di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni di demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
  4. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del soggetto interessato;

Art.2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

II Comune di Fabbrica Curone dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dai seguenti dipendenti:

II Comune di Fabbrica Curone si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Fabbrica Curone si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

II Comune di Fabbrica Curone si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, stante Ia predisposizione di tali servizi.

Art. 5
Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Fabbrica Curone di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta;' è obbligatoria, ed è a carico del Comune di Fabbrica Curone, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente convenzionato presso cui il condannato presta l'attività ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'autorità di pubblica sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una dichiarazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alia cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto citato in premessa, nonchè al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Alessandria li, 06.07.2022

Per IL COMUNE DI FABBRICA CURONE
II Sindaco Roberto Deantoni

Per il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
II Presidente del Tribunale Antonio Marozzo