Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e l’Associazione Csd Diaconia Valdese - 7 novembre 2024

7 novembre 2024

TRIBUNALE DI BOLOGNA

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità 

ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 del Ministro della Giustizia,
degli artt. 168-bis c.p., 464-bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia,
degli artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p.

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l’art.3 legge 28.04.2014 n. 67 ha introdotto l’art.168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato);

che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti ed organizzazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

che l’Associazione CSD - Diaconia Valdese presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del sopra citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014;

Tutto ciò premesso:

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Alberto Ziroldi, Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, come da decreto n.9/2024 del Presidente del Tribunale, giusta delega di cui in premessa e l’Associazione CSD - Diaconia Valdese, nella persona del legale rappresentante GIANLUCA BARBANOTTI

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Attività da svolgere

L’Ente consente che i soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità:

  • ai sensi dell’art.186 comma 9 bis CdS;
  • ai sensi delle altre disposizioni di legge (art.73 comma 5 bis D.P.R. 309/90;

prestino presso di sé, fino ad un massimo di norma di 1 unità contemporaneamente, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Accoglienza, indicazioni base, compilazione modulistica iniziale
  • Supporto agli operatori per l’orientamento e l’accompagnamento a pratiche amministrative, scolastiche ed educative
  • Supporto agli operatori in vista di attività ludiche e di socializzazione secondo le richieste e le possibilità del territorio
  • Manutenzione
  • Archivio
  • Tenuta sito web
  • Altre attività collegate a capacità ed abilità specifiche dell’imputato

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Associazione, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Art.2 - Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti inseriti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Associazione si impegna altresì a che i soggetti inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Associazione, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli ammessi alla prova e di individuare nei Responsabili dei Servizi delle aree interessate i soggetti competenti ad impartire le relative istruzioni.

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4 - Divieto di retribuzione

E’ fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati e agli ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell'Associazione l'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.5 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti inseriti e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’interessato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate.

1. Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena

  • L’Associazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
  • Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione e all’autorità di controllo.

2. Per i soggetti imputati ammessi alla prova

  • L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima, all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e al Tribunale, nella persona del Giudice che ha emesso il provvedimento, le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art. 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l’imputato che, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandoni o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
  • Al termine dell’esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da inviare unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.

Art.6 - Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Associazione.

Art.7 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni due dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa fra i contraenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari penali.

Bologna, 07-11-2024

IL SEGRETARIO ESECUTIVO PROCURATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
della CSD – Diaconia Valdese
Gianluca Barbanotti

IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Alberto Ziroldi