Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MONZA e il Comune di Cornate d’Adda - 12 febbraio 2025
12 febbraio 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Identificativo della convenzione: 17489656
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
PREMESSA
- L’art. 168 bis c.p. prevede che, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e per i reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio, l’imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova che comporta, tra l’altro, la prestazione di lavoro di pubblica utilità. Quest’ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
- Ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato.
- Ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova, nonché quella irrogata a titolo di pena sostitutiva, è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale.
- Il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità quali pena sostitutiva, nonché per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale.
- Il Ministro della Giustizia, con atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni di cui sopra.
- L’ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.
Tutto ciò premesso
quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza, giusta delega, ed il Comune di Cornate d’Adda che interviene nella persona del legale rappresentante Panzeri Andrea, nato il OMISSIS;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
L’Ente consente che n. 1 (uno) soggetto svolga presso la propria struttura l’attività non retribuita in favore della collettività ai sensi dell’art. 168 bis c.p.
Le sedi presso cui potrà essere svolta l’attività lavorativa sono le seguenti:
Municipio – via Volta 29;
Villa Comi – via Dossi 5;
Villa Sandroni – via Manzoni 2.
La situazione dei posti e delle sedi disponibili verrà periodicamente aggiornata dall’ente presso la cancelleria del Tribunale e l’UEPE.
Art. 2
L’ente dichiara che l’attività non retribuita in favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni specificate nelle schede allegate, con indicazione dei giorni e degli orari di lavoro.
Il consenso dell’imputato o del condannato allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità implica conoscenza ed accettazione da parte del medesimo di quanto indicato nelle schede allegate, nonché il consenso alla prestazione delle attività anche per più di sei ore settimanali.
Le schede potranno essere sostituite o modificate su proposta dell’ente con l’assenso scritto del Tribunale.
L’attività non retribuita andrà espletata compatibilmente con le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dell’imputato o del condannato e, previa autorizzazione del Giudice su indicazione dell’ente, nei seguenti ambiti:
- sicurezza ed educazione stradale;
- protezione civile e soccorso alla popolazione;
- tutela del patrimonio ambientale e culturale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di particolari protezioni agricole, di custodia di musei, gallerie e pinacoteche;
- tutela della flora e della fauna, prevenzione del randagismo di animali;
- manutenzione e decoro di ospedali, case di cura, beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
- attività di riordino archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi;
- contingenti necessità dell’ente anche in relazione alla specifica professionalità dell’imputato o del condannato.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nel provvedimento di conversione della pena principale, nel dispositivo integrato con la sostituzione della pena principale ovvero nell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova e nel programma di trattamento.
In quest’ultimo caso, l’UEPE che redige il programma di trattamento cura, per quanto possibile, cerca di conciliare le esigenze dell’imputato con quelle dell’ente, sia durante la fase istruttoria che quella esecutiva della messa alla prova, anche per quanto concerne le eventuali variazioni dell’attività di lavoro di pubblica utilità, da sottoporre all’approvazione del Giudice.
È fatto divieto all’ente di corrispondere ai soggetti impegnati nella prestazione una qualsiasi forma di retribuzione per quanto svolto.
Art. 4
L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti che svolgono i lavori di pubblica utilità.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati o imputati possano usufruire dei trattamenti terapeutici e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni del personale dipendente, ove già predisposti.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente che, in caso di sinistro, provvederà tempestivamente ad effettuare le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L’ente individua nel Responsabile del servizio Personale il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati o imputati, di impartire a costoro le relative istruzioni e di effettuare le necessarie verifiche.
L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo del soggetto referente.
Costui, nello svolgimento delle sue funzioni, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei responsabili dei vari settori delle attività oggetto di lavoro di pubblica utilità.
Il referente si impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, al Tribunale ed all’UEPE l’eventuale rifiuto da parte dei soggetti a svolgere il lavoro di pubblica utilità, nonché ogni grave inosservanza degli obblighi assunti, le assenze e gli impedimenti alla prestazione dell’attività, inviando la documentazione giustificativa.
In tal caso, le parti concorderanno le modalità di recupero delle ore di lavoro, nel rispetto dei limiti di durata dell’istituto stabiliti dal Giudice.
L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi del soggetto referente e dei funzionari dell’UEPE per effettuare i controlli, da svolgere di norma durante l’orario di lavoro, la visione e l’estrazione di copia del registro presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronica, di cui si assicura la messa a disposizione.
In caso di sostituzione del soggetto referente, l’ente si impegna a comunicarlo al Tribunale e all’UEPE.
Art. 6
Il referente di cui all’art. 5, al termine del periodo stabilito dal Giudice per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, fornisce le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi da parte dell’imputato o condannato al Tribunale.
In caso di sospensione del processo con messa alla prova, le informazioni saranno inviate all’UEPE che notizierà l’Autorità Giudiziaria.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministro della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità a norma di Legge delle persone preposte al funzionamento dell’ente.
L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima della scadenza prevista dall’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
In caso di cessazione parziale o totale dell’attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione del lavoro di pubblica utilità, l’ente o, in caso di sospensione del processo con messa alla prova, l’UEPE, informerà tempestivamente il Giudice per i provvedimenti di competenza.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata in caso di variazione della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità, sospensione del processo con messa alla prova e pene sostitutive.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul proprio sito internet e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni ed al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, nonché all’UEPE competente.
Monza, lì 12 febbraio 2025
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Il Sindaco
Panzeri Andrea
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Maria Gabriella Mariconda
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa